C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 05.03.2025 – Delibera – RECLAMO n. 25 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 14.12.2023 (Inibizione a svolgere ogni attività a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025). RECLAMO n. 30 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N° 45 del 02.01.2024 (punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Nuova Bulldog Vibo valevole per il Campionato Regionale Under 15 con il punteggio di 0 – 3). I due reclami sono stati riuniti d’ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale;

RECLAMO n. 25 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 14.12.2023 (Inibizione a svolgere ogni attività a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025). RECLAMO n. 30 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N° 45 del 02.01.2024 (punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Nuova Bulldog Vibo valevole per il Campionato Regionale Under 15 con il punteggio di 0 – 3). I due reclami sono stati riuniti d’ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE PREMESSO

- che con provvedimento pubblicato sul CU n.102 del 23/1/2024, ha rigettato il reclamo della società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo che aveva irrogato l’inibizione a carico del dirigente sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025, per la condotta così descritta: “prima colpiva l'arbitro sul petto, spintonandolo violentemente e, successivamente, lo colpiva al viso con uno schiaffo, senza provocare conseguenze”; - che l’art. 35, comma 7 CGS, nell’ipotesi di atti violenti in danno di ufficiali di gara, prevede, oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato, l’irrogazione di un’ulteriore misura amministrativa a carico della Società di appartenenza, che viene onerata del versamento di una somma a favore della Federazione, oggetto di successiva determinazione da parte dei competenti uffici federali; - che non avendo il Giudice Sportivo provveduto in tal senso, la Corte ritiene di dover integrare il provvedimento di rigetto del reclamo pubblicato sul C.U. n.102/2024;

P.Q.M.

Dispone che la sanzione dell’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo in danno del dirigente Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025, vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO, ai sensi dell’art.35 comma 7 C.G.S..

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