C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 05.03.2025 – Delibera – RECLAMO N. 51 della Società POL.D. PINO DONATO TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 118 del 22 Febbraio 2024 (ammenda € 500,00 e diffida a carico della società, squalifica del massaggiatore Sig. MACARIO Nicholas fino al 22 MAGGIO 2024, squalifica dell’Assistente di Parte Sig. FRUSTACI Marco fino al 30 GIUGNO 2024).

 

RECLAMO N. 51 della Società POL.D. PINO DONATO TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 118 del 22 Febbraio 2024 (ammenda € 500,00 e diffida a carico della società, squalifica del massaggiatore Sig. MACARIO Nicholas fino al 22 MAGGIO 2024, squalifica dell’Assistente di Parte Sig. FRUSTACI Marco fino al 30 GIUGNO 2024).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RITENUTO -a) che dal referto di gara risulta che: - il direttore di gara, per tutto il corso del secondo tempo di gioco, veniva fatto oggetto di minacce da parte del Sig. Macario Nicholas, massaggiatore Società Pol. D. Pino Donato Taverna, il quale diceva all'arbitro che se lo avesse espulso l'avrebbe aggredito e non l'avrebbe fatto ritirare a casa. - immediatamente dopo il triplice fischio che decretava il termine della gara, i calciatori della Società Pol. D. Pino Donato Taverna protestavano nei confronti dell'arbitro ed il Sig. Frustaci Marco, assistente di parte in precedenza attinto da provvedimento di espulsione, inseguiva l'arbitro con l'intento di aggredirlo; - nuovamente il Sig. Macario Nicholas minacciava l'arbitro e tentava di aggredirlo, mentre soggetti rimasti ignoti lanciavano dell'acqua contro l'arbitro attingendolo al petto e al viso; - il direttore di gara riusciva a guadagnare gli spogliatoi grazie alla protezione dei dirigenti della Società Pol. D. Pino Taverna, mentre il pubblico minacciava di entrare in campo attraverso un cancello con l'intenzione di aggredire l'arbitro, ma nessun estraneo riusciva ad entrare sul terreno di gioco perché il custode dell'impianto apponeva un lucchetto al cancello d'ingresso; - richiesto l'intervento delle forze dell'ordine da parte del padre del direttore di gara che si trovava sugli spalti, l'arbitro abbandonava il campo prima dell'arrivo della forza pubblica, mentre una ventina di sostenitori - fuori dall'impianto - erano rimasti in attesa per insultarlo. -b) per i fatti sopra descritti, il Giudice Sportivo ha deliberato le seguenti sanzioni: 1) ammenda di € 500,00 e diffida alla Società Pol. D. Pino Donato Taverna per comportamento offensivo, tentativo di invasione di campo e tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori a fine gara, senza conseguenze; 2) squalifica fino al 22/05/2024 a carico del Sig. Macario Nicholas per condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro a fine gara; 3) squalifica fino al 30/06/2024 a carico del Sig. Frustaci Marco per entrata abusiva in campo e condotta antisportiva, proteste e tentativo di aggressione all'arbitro nonché per aver ritardato l'uscita dal campo a seguito del provvedimento di allontanamento. -c) Avverso la decisione predetta ha proposto reclamo la Società Pol. D. Pino Donato Taverna, negando che vi fosse stato un tentativo invasione di campo da parte dei propri sostenitori e, quanto ai calciatori, la loro estraneità rispetto ai fatti descritti nel rapporto arbitrale o, subordinatamente, l'eccessività della sanzione in relazione ai fatti contestati. Tanto premesso, La Corte OSSERVA 1.- In primo luogo appare opportuno evidenziare che , ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per cui i fatti descritti dal direttore di gara devono considerarsi per accertati. 2.- Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quei fatti devono trovare la loro corretta collocazione all'interno delle violazioni da individuare, senza che la terminologia adoperata nel referto arbitrale possa valere ad inquadrare la fattispecie. 3.- In tal senso, deve escludersi il tentativo di invasione di campo (anche il direttore gara riferisce non di un tentativo, ma di una minaccia d'ingresso in campo) e il tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro da parte dei sostenitori della Società Pol. D. Pino Donato Taverna, per l'assenza di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere la violazione. Nei fatti descritti deve individuarsi un comportamento offensivo e minaccioso dei sostenitori della Società nei confronti dell'arbitro, ai sensi dell’art.6 comma 3 CGS. 3.- Per lo stesso motivo,(ossia per difetto degli elementi),ferme le altre condotte sanzionate dal Giudice Sportivo, non può individuarsi alcun tentativo di aggressione nella condotta del Sig. Frustaci Marco. La sanzione deve, quindi, essere ridimensionata in relazione ai fatti effettivamente commessi. 4.- Diversamente deve essere valutata la condotta posta in essere dal Sig. Macario Nicholas, il quale si è reso responsabile dei fatti individuati dal Giudice Sportivo. La sanzione, tuttavia, appare eccessiva e deve essere congruamente ridotta.

P.Q.M.

 In parziale accoglimento del reclamo : revoca la sanzione della diffida e riduce l'ammenda a carico della società POL.D. PINO DONATO TAVERNA ad € 130,00; riduce la qualifica a carico del tesserato Sig. Macario Nicholas fino al 30/03/2024; riduce la qualifica a carico del tesserato Sig. Frustaci Marco fino al 30/04/2024; Dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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