C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 12.03.2025 – Delibera – RECLAMO N. 52 della A.S.D. PARAVATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 22 febbraio 2024, (squalifica fino al 30/06/2026 del calciatore RUFFA Gregorio, squalifica fino al 30/06/2026 del calciatore BARTONE Francesco, squalifica fino al 30/06/2026 del calciatore BIONDI Cesare, ammenda di € 200,00 e penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica a carico della Società Paravati nel Campionato Under 17 Provinciale).

RECLAMO N. 52 della A.S.D. PARAVATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 22 febbraio 2024, (squalifica fino al 30/06/2026 del calciatore RUFFA Gregorio, squalifica fino al 30/06/2026 del calciatore BARTONE Francesco, squalifica fino al 30/06/2026 del calciatore BIONDI Cesare, ammenda di € 200,00 e penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica a carico della Società Paravati nel Campionato Under 17 Provinciale).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l'arbitro a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RITENUTO -a) Dal supplemento del rapporto di gara dell’arbitro datato 18.2.2024 della gara A.S.D. Paravati – A.S.D. Academy Costa degli Dei disputata a Francica il 17.2.2024 e valevole per il campionato Provinciale Under 17, Girone A, risulta che: al 36’ del secondo tempo, a seguito di un provvedimento disciplinare, il calciatore Sig. Ruffa Gregorio -numero 00 della società A.S.D. Paravati -, dalla panchina lanciava con forza due bottigliette di plastica piene d’acqua che colpivano l'arbitro alla nuca. Il direttore di gara espelleva l'autore del gesto, ma subito dopo, avvertendo forte mal di testa e capogiri per i colpi ricevuti, era costretto a sospendere definitivamente la gara. A seguito del triplice fischio, lo stesso Sig. Ruffa Gregorio si alzava dalla panchina e sferrava al direttore di gara un calcio alla spalla sinistra, provocandogli forte dolore. L'arbitro tentava di guadagnare gli spogliatoi, ma veniva rincorso da altri calciatori della A.S.D. Paravati ed in particolare: dal Sig. Bartone Francesco -numero 10- che, tirandolo dalla maglia, gli impediva di raggiungere gli spogliatoi;inoltre lo colpiva con un pugno sulla spalla destra provocandogli forte dolore e gli rivolgeva frasi offensive; dal Sig. Biondi Cesare -numero 8- che lo colpiva con un violento schiaffo sulla guancia destra provocandogli dolore lancinante a tutto il capo; dal Sig. Ciccia Jonathan -numero 14-; dal Sig.Arena Salvatore -numero 9-; dal Sig.Pititto Francesco -numero 16- e dal Sig. Mangone Angelo -numero 21- che gli indirizzavano espressioni offensive e minacciose. L'arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi solo grazie all’ausilio dei Carabinieri e, dopo essersi cambiato, senza aver avuto la possibilità di fare la doccia per mancanza del tubo dell’acqua, veniva scortato dalle stesse forze dell'ordine a piedi fino la propria autovettura e successivamente in auto fino all’uscita del paese. A causa del persistente dolore alla spalla e alla testa, avvertendo anche senso di mancamento e di nausea, il direttore di gara era costretto a recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia, dove i sanitari lo dimettevano, dopo averlo visitato, con una prognosi di quattro giorni, salvo complicazioni. Immediatamente dopo, mentre era alla guida della propria vettura, l'arbitro riceveva una telefonata da un numero sconosciuto dai toni intimidatori e gravemente minacciosa, nella quale si faceva riferimento alla gara in questione. -b) Per i fatti di cui sopra il Giudice Sportivo, irrogando le conseguenti sanzioni, si determinava a : 1) Squalificare fino al 30/06/2026 il calciatore n°00 Ruffa Gregorio nato il 19/11/2007 appartenente alla società A.S.D. Paravati, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva; 2) Squalificare fino al 30/06/2026 il calciatore n° 10 Bartone Francesco nato il 8/11/2008 appartenente alla società A.S.D. Paravati, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva; 3) Squalificare fino al 30/06/2026 il calciatore n° 8 Biondi Cesare nato il 12/7/2008 appartenente alla società A.S.D. Paravati, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva; 4) Squalificare fino al 21/03/2024 il n. 14 Ciccia Jonathan nato il 24/1/2007 appartenente alla società Paravati; 5) Squalificare fino al 21/03/2024 il n. 9 Arena Salvatore nato il 12/8/2009 appartenente alla società Paravati; 6) Squalificare fino al 21/03/2024 il n. 16 Pititto Francesco nato il 19/7/2009 appartenente alla società Paravati; 7) Squalificare fino al 21/03/2024 il n. 21 Mangone Angelo nato il 16/1/2007 appartenente alla società Paravati; 8) Infliggere alla società A.S.D. Paravati la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 9) Infliggere alla società A.S.D. Paravati l'ammenda di € 200.00 (duecento/00); 10) Penalizzare la società A.S.D. Paravati di 6 (sei) punti in classifica nel Campionato Under 17 Provinciale, per la condotta violenta ed antisportiva dei propri tesserati. -c) Avverso il deliberato predetto, limitatamente ai capi 1) 2), 3), 9 e 10) proponeva reclamo la Società A.S.D. Paravati sostenendo che: - il calciatore Ruffa Gregorio, quale reazione alle continue provocazioni dei tesserati avversari, aveva lanciato la bottiglietta d'acqua non contro l'arbitro ma in terra e, successivamente all'espulsione, aveva sferrato un calcio sfiorando appena l'arbitro a una gamba, perché trattenuto dal proprio allenatore; - il calciatore Bartone Francesco non si era mai avvicinato all'arbitro; non si era reso responsabile di alcun atto di violenza nei sui confronti, essendo stato vittima di un errore di identificazione da parte del direttore di gara; - il calciatore Biondi Cesare non aveva colpito con uno schiaffo l'arbitro, ma si era limitato a strattonarlo con una spinta sulla spalla; - le sanzioni a carico della Società A.S.D. Paravati erano eccessive tenuto conto che la stessa Società aveva manifestato solidarietà nei confronti del direttore di gara, dissociandosi da ogni forma di violenza, mentre nessuna anomalia era stata riscontrata nell'impianto idrico. Concludeva, quindi, chiedendo la revoca delle sanzioni a carico del calciatore Bartone Francesco ed una sensibile riduzione delle altre sanzioni comminate dal primo giudice. -d) Nel corso dell'odierna seduta, l'arbitro sentito a chiarimenti confermava il rapporto ed il supplemento di gara, ribadendo di aver subito gli atti di violenza, le minacce e le offese descritti, i cui autori aveva identificato con precisione e senza incertezze. -e) Alla stregua delle precise e circostanziate dichiarazioni del direttore di gara i fatti per cui è procedimento, e considerato che ai sensi dell’art. 61 C.G.S. il referto arbitrale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle svolgimento delle gare, le condotte violente perpetrate dai calciatori Ruffa Gregorio, Bartone Francesco e Biondi Cesare, nonché i loro comportamenti minacciosi ed offensivi, devono ritenersi accertati. -f) Le sanzione inflitte dal primo giudice ai calciatori appaiono, ai sensi dell'art. 35 CGS, congrue ed adeguate all'entità dei fatti contestati ed accertati, considerate le lesioni personali subite dal direttore di gara, attestate da referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. -g) La sanzione della penalizzazione a carico della Società, in considerazione della circostanza che i suoi dirigenti sono prontamente intervenuti per limitare le conseguenze delle aggressioni, per come riferito dal direttore di gara, può essere ridotta.

P.Q.M.

riduce la sanzione della penalizzazione a carico della A.S.D. PARAVATI a TRE punti in classifica nel Campionato Under 17 Provinciale; rigetta il reclamo in relazione alle sanzioni inflitte a RUFFA Gregorio, BARTONE Francesco e BIONDI Cesare; conferma nel resto e - dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla giustizia sportiva.

 

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