C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 63 della Società A.S.D. VIRTUS CALOVETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 21.3.2024 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. San Lorenzo Bellizzi del 17/03/2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €.100,00, squalifiche: calciatore Sig. VENNARI Giandomenico fino al 30/06/2024, Assistente di Parte Sig. BERALDI Mario fino al 30/06/2024, calciatore Sig. CURIA Francesco fino al 21/03/2029 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., retrocessione della Società A.S.D.Virtus Caloveto all’ultimo posto in classifica).

 

RECLAMO n° 63 della Società A.S.D. VIRTUS CALOVETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 21.3.2024 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. San Lorenzo Bellizzi del 17/03/2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €.100,00, squalifiche: calciatore Sig. VENNARI Giandomenico fino al 30/06/2024, Assistente di Parte Sig. BERALDI Mario fino al 30/06/2024, calciatore Sig. CURIA Francesco fino al 21/03/2029 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., retrocessione della Società A.S.D.Virtus Caloveto all’ultimo posto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti, RILEVA La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha comminato le sanzioni di cui in epigrafe. Appare opportuno riportare in questa sede sinteticamente i fatti: - al 17° del secondo tempo l’Arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della società Virtus Caloveto, che proferivano nei suoi confronti frasi offensive e lo spintonavano con violenza alle spalle; - tra i tanti riusciva a riconoscere il calciatore n. 21 della società Virtus Caloveto, Vennari Gianmarco, che gli si avvicinava al viso con atteggiamento minaccioso proferendogli frasi irriguardose ed il calciatore n. 3 della società Virtus Caloveto, Curia Francesco, che gli rivolgeva frasi minacciose e gli stringeva con violenza il braccio intorno al collo; - quest’ultimo, continuando a tenerlo intorno al collo, lo trascinava per oltre 20 metri aumentando la presa, al punto che il Direttore di gara non riusciva a divincolarsi e riportava una piccola lesione da graffiamento al collo, fin quando, giunti nei pressi della linea laterale si accasciava a terra privo di sensi; - che, dopo un intervallo di tempo non definito a causa della perdita di conoscenza da parte dell’Arbitro, si avvicinava l’Assistente di Parte della società Virtus Caloveto, Beraldi Mario, che gli urlava di alzarsi; - solo con l’intervento del genitore dell’Arbitro e di uno dei Carabinieri presenti, il Direttore di gara riusciva a rifugiarsi negli spogliatoi e, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara, ne decretava la sospensione definitiva. Dopo aver abbandonato l’impianto, l’Arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Corigliano Rossano, ove riferiva dell’aggressione subita e gli veniva diagnosticata una piccola lesione superficiale tipo da graffiamento nella regione Emiclalveare DX con prognosi di giorni uno. Il Virtus Caloveto sostiene che la decisione del giudice sportivo non tiene conto del fatto che il padre del Direttore di gara avrebbe arbitrariamente invaso il campo e colpito con un pugno l’Assistente di parte Beraldi Mario costringendolo a recarsi al Pronto Soccorso; che non corrisponde al vero che l’arbitro sia stato stretto al collo e trascinato per venti metri atteso che l’esito del referto ospedaliero parla di “piccola lesione da graffio”; che nel referto di gara dell’Arbitro si parla dell’espulsione del numero 7 del Real Caloveto mentre il giudice sportivo ha squalificato il numero 17 e - da ultimo - che l’arbitro non ha esercitato correttamente i suoi poteri discrezionali che gli avrebbero permesso di far proseguire la gara. L’arbitro nell’odierna seduta ha confermato in toto il referto a sua firma non aggiungendo alcun ulteriore elemento rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda. In via preliminare questa Commissione ritiene che l’asserito scambio di persona da parte del Giudice Sportivo nella comminazione di una gara di squalifica ad un calciatore del Caloveto non abbia alcun rilievo ai fini della decisione di questo ricorso, oltre a risultare destituito di fondamento. Considera quindi tutti gli episodi pertinenti per la decisione finale correttamente valutati dal giudice sportivo la cui ricostruzione non può essere posta in discussione. L’arbitro ha chiaramente certificato come, a seguito dell’episodio di violenza subito, non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per proseguire nella direzione di gara per cui ha correttamente decretato la sospensione della stessa, la cui responsabilità non può che essere attribuita alla società Vitus Caloveto per i comportamenti posti in essere da suoi tesserati e sancita con la punizione della perdita della gara e l’ammenda. La sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica va revocata e sostituita con la penalizzazione di punti 7 in classifica che appare conforme a giustizia e coerente rispetto alla giurisprudenza di questa Corte. In merito alle posizioni dei singoli tesserati va ribadito che le responsabilità appaiono acclarate e va rappresentato in particolare come l’episodio attribuito al calciatore Curia si connoti per una particolare potenzialità offensiva. La sanzione va tuttavia rimodulata per ricondurla ad equità riducendola a tutto il 31 agosto 2026. Le squalifiche comminate all’Assistente arbitrale di parte Beraldi Mario ed al calciatore Vennari Giandomenico sono, al contrario, congrue ed adeguate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso: riduce la squalifica al calciatore CURIA Francesco a tutto il 31 agosto 2026; commina la sanzione della penalizzazione di sette (7) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso; rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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