C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 17.04.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3 a carico di: – il sig. Ferdinando Quintieri, all’epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audace San Marco; – la società A.S.D. Audace San Marco;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3 a carico di: - il sig. Ferdinando Quintieri, all’epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audace San Marco; - la società A.S.D. Audace San Marco;

per rispondere: 1.- il sig. Ferdinando Quintieri, all’epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15.10.2023 valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network “whatsapp”, inviato al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, due messaggi audio del seguente testuale tenore: “Avvocato buonasera come stai? Allora non so se hai letto già Stadio Radio le anticipazioni del Giudice Sportivo ma, cioè proprio qua Ë successo qualcosa di grave che un giocatore nostro che dice all’arbitro stai rovinando la partita prende sei giornate, due dirigenti che hanno protestato per un goal con due metri di fuorigioco ma senza fare niente di violenza squalifica fino al 17 gennaio 2024, qua siamo veramente alla follia. Questi sono sempre i signori della sezione di Rossano.

Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimusimupropriu, cioè, o c’avimulassara perdera oppure qua qualcuno si rovina veramente, pecchì pure il designatore tu mi vai a mandare alla prima partita un arbitro, perchè uno storico uno lo deve pure vedere, mi viene a mandare alla prima partita l’arbitro per cui noi l’anno scorso abbiamo chiesto la ricusazione di tutti gli arbitri di Rossano, tale Pometti, perché mo qua andiamo avanti con tutte denunce e cose perché mo mi sono proprio scocciato, un arbitro il cui padre il giovedì prima della partita era venuto a chiedere soldi per, alla terza mi mandi ora un arbitro della stessa sezione che due anni fa in un derby ne ha combinato di cotte e di crude. Qua siamo veramente alla follia, mo di mando pure il vocale che ho fatto a Mirarchi perché qua non lo so se volete che l’Audace San Marco non deve partecipare più, lo vogliono o qualcuno lo vuole, basta dirlo. C‡ simu veramente alla follia, alla follia. Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che unu i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano” (primo messaggio audio) e “vocale invece l’ho mandato al Presidente Mirarchi, mo abbiamo due giorni per fare il preannuncio di reclamo e poi il reclamo, ma da sei giornate a quanto me lo possono portare, il giocatore migliore, ma qua stiamo proprio scherzando, stiamo proprio scherzando qua” (secondo messaggio audio); 2.- la società A.S.D. Audace San Marco a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio direttore generale dotato di poteri di rappresentanza, sig. Ferdinando Quintieri, cosÏ come descritti nel precedente capo di incolpazione. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 408pfi23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Ferdinando Quintieri, dirigente tesserato per la società ASD Audace San Marco, il quale avrebbe contattato telefonicamente il consigliere del Comitato Regionale Calabria LND sig. Ripoli Francesco, al fine di contestare le decisioni arbitrali assunte nel corso della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15 ottobre 2023, valevole per il campionato di Prima Categoria”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del presidente del Comitato Regionale Calabria del 23.10.2023, con allegati due files audio di messaggi trasmessi dal sig. Ferdinando Quintieri al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network “whatsapp”; referto arbitrale della gara Audace San Marco – Cus Cosenza disputata il 15.10.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria; Comunicato Ufficiale n. 48 del 19.10.2023 del Comitato Regionale Calabria; preannuncio di reclamo del 19.10.2023 presentato dalla società A.S.D. Audace San Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara A.S.D. Audace San Marco – CUS Cosenza; reclamo datato 26.10.2023 presentato dalla società A.S.D. Audace San Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara A.S.D. Audace San Marco – CUS Cosenza;  Comunicato Ufficiale n. 60 dell’8.11.2023 del Comitato Regionale Calabria;  verbale di audizione del 4.12.2023 del sig. Ferdinando Quintieri, direttore generale tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco;  verbale di audizione del 14.12.2023 del sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria; Foglio censimento per la stagione sportiva 2023 – 2024 della società A.S.D. Audace San Marco; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite Ë emerso quanto segue. Dopo la disputa della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15.10.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network “whatsapp” il sig. Ferdinando Quintieri, direttore generale tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco, ha inviato al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, due messaggi audio del seguente testuale tenore: “Avvocato buonasera come stai? Allora non so se hai letto già Stadio Radio le anticipazioni del Giudice Sportivo ma, cioè proprio qua Ë successo qualcosa di grave che un giocatore nostro che dice all’arbitro stai rovinando la partita prende sei giornate, due dirigenti che hanno protestato per un goal con due metri di fuorigioco ma senza fare niente di violenza squalifica fino al 17 gennaio 2024, qua siamo veramente alla follia. Questi sono sempre i signori della sezione di Rossano. Allora qua a noi non ci devono più  venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimusimupropriu, cioè, o c’avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente, pecchì pure il designatore tu mi vai a mandare alla prima partita un arbitro, perché uno storico uno lo deve pure vedere, mi viene a mandare alla prima partita l’arbitro per cui noi l’anno scorso abbiamo chiesto la ricusazione di tutti gli arbitri di Rossano, tale Pometti, perché mo qua andiamo avanti con tutte denunce e cose perchè mo mi sono proprio scocciato, un arbitro il cui padre il giovedì prima della partita era venuto a chiedere soldi per, alla terza mi mandi ora un arbitro della stessa sezione che due anni fa in un derby ne ha combinato di cotte e di crude. Qua siamo veramente alla follia, mo di mando pure il vocale che ho fatto a Mirarchi perché qua non lo so se volete che l’Audace San Marco non deve partecipare più, lo vogliono o qualcuno lo vuole, basta dirlo. C‡ simu veramente alla follia, alla follia. Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che unu i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano” (primo messaggio audio); “vocale invece l’ho mandato al Presidente Mirarchi, mo abbiamo due giorni per fare il preannuncio di reclamo e poi il reclamo, ma da sei giornate a quanto me lo possono portare, il giocatore migliore, ma qua stiamo proprio scherzando, stiamo proprio scherzando qua” (secondo messaggio audio). Le dichiarazioni del sig. Ferdinando Quintieri sono certamente contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la conseguenza che le stesse costituiscono condotta disciplinarmente rilevante. Le sopra indicate esternazioni, infatti, da un lato hanno contenuto intimidatorio nella parte in cui il sig. Quintieri, con riferimento agli arbitri della sezione AIA di Rossano, ha affermato che “Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimusimupropriu, cioè, o c’avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente”, e dall’altro costituiscono istigazione alla violenza nella parte in cui, sempre con riferimento alla classe arbitrale, ha riferito quanto segue: “Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che unu i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano”. In sede di audizione da parte della Procura Federale il sig. Francesco Ripoli, destinatario dei messaggi, ha confermato quanto segue: “di recente, se non ricordo male a metà ottobre, ho avuto modo di ricevere alcuni messaggi audio whatsapp inviati dall'utenza n. 3311024127 in uso al Quintieri Ferdinando al mio numero 3476681646 in uso mio personale con i quali il Quintieri ha manifestato un aperto dissenso verso le istituzioni calcistiche regionali, soprattutto con la sezione arbitrale di Rossano, a seguito della partita disputata dalla sua squadra contro il Cus Cosenza qualche giorno prima. In tali messaggi manifestava un forte dissenso sulle scelte delle designazioni arbitrali ricadenti sulla propria squadra a suo dire fortemente penalizzanti sul piano disciplinare nei confronti della compagine stessa. In particolare si lamentava delle designazioni degli arbitri della sezione AIA di Rossano i quali, sempre a suo dire, avevano sempre penalizzato e danneggiato la squadra della ASD San Marco”. Il sig. Quintieri, inoltre, dopo aver ascoltato i messaggi sopra testualmente trascritti, dallo stesso inviati al consigliere del Comitato Regionale Calabria, con pieno valore confessorio ha dichiarato quanto segue: “ho ascoltato il contenuto dei due file audio che mi sono stati poc'anzi posti all'ascolto da parte dei collaboratori della Procura Federale e confermo il loro contenuto in maniera integrale. Sono io personalmente che mi interfaccio con l'avvocato Ripoli dopo la partita con il Cus Cosenza e questi dialoghi avevano il solo fine di evitare che potessero succedere cose più gravi in merito all'arbitraggio di quella partita del 15 ottobre 2023. Preciso che quelle dichiarazioni le ho fatte preso dalla rabbia e dalla emotività successivamente alla lettura degli atti di gara dove ritenevo che fossero state scritte cose non vere ed ingiuste. Con la lucidià‡ di oggi non avrei certamente riferito quelle espressioni relative alla violenza, che in questa sede condanno in maniera assoluta”. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Ferdinando Quintieri, direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Audace San Marco, consegue la responsabilit‡ diretta di tale società. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D’Oria; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERIVA innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - il sig. Ferdinando Quintieri, all’epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audace San Marco; - la società A.S.D. Audace San Marco; per rispondere: - il sig. Ferdinando Quintieri, all’epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15.10.2023 valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network “whatsapp”, inviato al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, due messaggi audio del seguente testuale tenore: “Avvocato buonasera come stai? Allora non so se hai letto già Stadio Radio le anticipazioni del Giudice Sportivo ma, cioè proprio qua Ë successo qualcosa di grave che un giocatore nostro che dice all’arbitro stai rovinando la partita prende sei giornate, due dirigenti che hanno protestato per un goal con due metri di fuorigioco ma senza fare niente di violenza squalifica fino al 17 gennaio 2024, qua siamo veramente alla follia. Questi sono sempre i signori della sezione di Rossano. Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimusimupropriu, cioè, o c’avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente, pecchì pure il designatore tu mi vai a mandare alla prima partita un arbitro, perché uno storico uno lo deve pure vedere, mi viene a mandare alla prima partita l’arbitro per cui noi l’anno scorso abbiamo chiesto la ricusazione di tutti gli arbitri di Rossano, tale Pometti, perché mo qua andiamo avanti con tutte denunce e cose perchè mo mi sono proprio scocciato, un arbitro il cui padre il giovedì prima della partita era venuto a chiedere soldi per, alla terza mi mandi ora un arbitro della stessa sezione che due anni fa in un derby ne ha combinato di cotte e di crude. Qua siamo veramente alla follia, mo di mando pure il vocale che ho fatto a Mirarchi perché qua non lo so se volete che l’Audace San Marco non deve partecipare più, lo vogliono o qualcuno lo vuole, basta dirlo. Cà simu veramente alla follia, alla follia. Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che unu i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano” (primo messaggio audio) e “vocale invece l’ho mandato al Presidente Mirarchi, mo abbiamo due giorni per fare il preannuncio di reclamo e poi il reclamo, ma da sei giornate a quanto me lo possono portare, il giocatore migliore, ma qua stiamo proprio scherzando, stiamo proprio scherzando qua” (secondo messaggio audio); - la società A.S.D. Audace San Marco a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio direttore generale dotato di poteri di rappresentanza, sig. Ferdinando Quintieri, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 15 aprile 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi; il sig. Ferdinando Quintieri, assistito dall’avv. Giuseppe Bruno Prima dell’inizio del dibattimento gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’artt. 127 C.G.S. (per il sig. Ferdinando Quintieri due mesi di inibizione; per la società A.S.D. Audace San Marco l’ammenda di € 400,00); Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia, e ne dispone l’applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: - al Sig. Ferdinando QUINTIERI l’inibizione per mesi due quindi fino al 15.06.2024; - alla Società A.S.D. AUDACE SAN MARCO l’ammenda di € 400,00. Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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