C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 23.04.2025 – Delibera – RECLAMO N. 71 della Società A.S.D. REAL SOVERIA SIMERI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 dell’ 11 Aprile 2024 (punizione sportiva perdita gara ad entrambe le Società con il punteggio di 0-3; disputa di una gara a porte chiuse; ammenda di Euro 250,00; squalifica per cinque giornate al calciatore Mercurio Davide; squalifica fino al 07/08/2024 al calciatore Stocco Leonardo)

RECLAMO N. 71 della Società A.S.D. REAL SOVERIA SIMERI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 dell' 11 Aprile 2024 (punizione sportiva perdita gara ad entrambe le Società con il punteggio di 0-3; disputa di una gara a porte chiuse; ammenda di Euro 250,00; squalifica per cinque giornate al calciatore Mercurio Davide; squalifica fino al 07/08/2024 al calciatore Stocco Leonardo)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RITENUTO -a) dal referto dell'arbitro e dal rapporto del commissario di campo risulta che al 38’ del secondo tempo, a seguito dei provvedimenti di espulsione per reciproci atti di violenza adottati nei confronti dei calciatori n. 6 Mamone Francesco (A.S.D. Academy Sellia Marina) e n. 2 Mercurio Davide (A.S.D. Real Soveria Simeri), gli stessi venivano alle mani e provocavano una rissa alla quale partecipavano tutti i giocatori e i dirigenti delle due squadre. Nella circostanza, alcuni componenti della panchina della Società A.S.D. Real Soveria Simeri lanciavano oggetti e pietre all'indirizzo dei sostenitori di casa, originando ulteriori disordini con un gruppo di sostenitori della Società A.S.D. Academy Sellia Marina, entrati abusivamente sul rettangolo di giuoco dopo aver scavalcato la recinzione. La rissa generalizzata veniva sedata solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. Considerato il clima di tensione e pericolo venutosi a creare per gli scontri sul campo tra i tesserati delle due squadre ed ulteriormente aggravato dalla partecipazione dei tifosi di casa, dopo un confronto con il Commissario di Campo ed i Carabinieri, ritenute insussistenti le condizioni di sicurezza per il normale prosieguo della gara, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la stessa. -b) La Società reclamante lamenta l'ingiustizia delle sanzioni comminate nei suoi confronti e nei confronti del giocatore (Mercurio Davide, che per primo ha innescato i tumulti venendo alle mani con l'avversario Mamone Francesco), sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto deve imputarsi unicamente alla Società A.S.D. Academy Sellia Marina, che sin da subito aveva creato un clima di grave tensione e, comunque, quale organizzatrice dell'evento, non era stata in grado di predisporre le necessarie misure di sicurezza. -c) La doglianza Ë infondata. Risulta pacificamente che i disordini che hanno causato la sospensione anticipata della gara siano stati provocati con uguale responsabilità dai tesserati delle due squadre, che tutti hanno preso parte alla rissa. Risulta, ancora, che i componenti della panchina della Società reclamante abbiano lanciato oggetti e pietre contro i sostenitori della squadra avversaria, poi entrati abusivamente in campo. In siffatta situazione una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo diventa superfluo stabilire chi l'abbia provocata, e, infatti, se l'interruzione anticipata della gara ha avuto motivazione a causa della rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato e non nell'averla provocata. Per questi motivi, il richiamo agli artt. 7, 25 e 26 C.G.S. appare del tutto inconferente, non valendo ad escludere la responsabilità della Società reclamante. Il primo giudice, conseguentemente, ha fatto corretto uso della normativa vigente, comminando alla Società le sanzioni che appaiono del tutto congrue ai fatti accertati. Ugualmente congrua la sanzione inflitta al giocatore Mercurio Davide, il quale si è reso responsabile di condotta violenta di particolare gravità, ai sensi dell'art. 38 C.G.S. Deve, invece, essere ridimensionata la sanzione a carico del calciatore Stocco Leonardo, non essendo chiaramente dimostrato il tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara stante l’assenza di atti idonei diretti, in modo non equivoco, a commettere l’aggressione stessa. Sicchè, nel suo comportamento, deve essere identificata una condotta reiteratamente minacciosa nei confronti del direttore di gara, oltre che la partecipazione ad una rissa.

P.Q.M.

Riduce la squalifica a carico del calciatore Stocco Leonardo fino al 30/05/2024; Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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