RECLAMO N. 70 della società A.S.D. AMATORI LE CASTELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell’ 11 Aprile 2024 (omologazione risultato della gara Academy Girifalco – Amatori Le Castella valevole per il campionato di Seconda Categoria del 24.3.2024 con il punteggi o di 2 – 1).

RECLAMO N. 70 della società A.S.D. AMATORI LE CASTELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell' 11 Aprile 2024 (omologazione risultato della gara Academy Girifalco – Amatori Le Castella valevole per il campionato di Seconda Categoria del 24.3.2024 con il punteggi o di 2 – 1).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza dal Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; sentito il tesserato della Academy Girifalco, sig. Nobile Salvatore; OSSERVA a) La Società reclamante sostiene che alla ripresa del gioco dopo la prima frazione della gara del 24.3.2024, la Società ASD Academy Girifalco, nell'operare una sostituzione, abbia schierato il calciatore Kevin Fodero (che non avrebbe potuto prendere parte alla gara, perchè tesserato con la Società Paradiso Collegno) con l'identità del calciatore Nobile Salvatore, regolarmente in distinta con il n. 77. b) A supporto dello scambio di persona, produce le fotografie dei due calciatori, nonchè una serie di immagini riprese durante la gara. Chiede, inoltre, precedersi a prova testimoniale, indicando i testi da sentire. c) Lamenta la reclamante che, il primo giudice, ha erroneamente dichiarato inammissibile la prova visiva e non ha ammesso la prova testimoniale. d) La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuto di dover svolgere approfondimenti istruttori ha convocato: - il direttore di gara, sentito prima da remoto e, successivamente, in presenza, il quale ha dichiarato di essere certo che i calciatori che hanno disputato la gara fossero quelli identificati prima della gara, e che non abbiano preso parte alla gara soggetti non tesserati per la Società A.S.D. Academy Girifalco; - il tesserato Nobile Salvatore, il quale ha dichiarato di aver preso parte alla gara avendo sostituito un compagno, senza ricordare nè chi abbia sostituito, nè il minuto del secondo tempo in cui ha fatto ingresso sul terreno di gioco. Lo stesso tesserato Nobile Salvatore, visionate le fotografie che - secondo la reclamante - raffigurerebbero il calciatore Kevin Fodero, ha riconosciuto se medesimo nelle immagini riprese durante la gara. Tanto premesso, la Corte; RITENUTO che, malgrado gli approfondimenti istruttori condotti, non Ë emerso che la Società A.S.D. Academy Girifalco abbia utilizzato un soggetto non tesserato (Fodero Kevin) al posto del sig. Nobile Salvatore, essendo stati acquisiti elementi di segno contrario (dichiarazione dell’arbitro; dichiarazioni del sig. Nobile), né potendo possedere valenza dirimente le sole fotografie in atti, di non verificata provenienza e, comunque, di non chiara lettura. Non sussistono, dunque, sufficienti elementi per ritenere il ricorso fondato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; dispone, infine, incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it