C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 14.05.2025 – Delibera – RECLAMO N. 78 della Società A.S.D. DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 30 Aprile 2024 (punizione sportiva della perdita della gara Torneo Amatori A.S.D. Dominante Football Club 2003 – Pol. D. Limbadi Calcio con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00 più diffida).

RECLAMO N. 78 della Società A.S.D. DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 30 Aprile 2024 (punizione sportiva della perdita della gara Torneo Amatori A.S.D. Dominante Football Club 2003 – Pol. D. Limbadi Calcio con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00 più diffida).

 LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che la Società reclamante, previo preannuncio di reclamo trasmesso in data 02/05/2024 anche alla controparte, ha impugnato il deliberato in oggetto con reclamo depositato presso la segreteria di questa corte e trasmesso alla controparte con pec del 07/05/2024; - che a norma dell’art. 76 del C.G.S. comma 3 “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; - che pertanto il reclamo in oggetto Ë inammissibile perchè proposto oltre il termine perentorio di 5 gg. dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, sul C.U. n. 46 del 30/04/2024;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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