C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 14.05.2025 – Delibera – RECLAMO N. 79 della Società A.S.D. ACRI ACADEMY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 163 del 9 maggio 2024 (squalifica per QUATTRO gare effettive a carico dei calciatori CONFORTI Thomas Angelo, LAMIRATA Andrea, PALUMBO Salvatore). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

RECLAMO N. 79 della Società A.S.D. ACRI ACADEMY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 163 del 9 maggio 2024 (squalifica per QUATTRO gare effettive a carico dei calciatori CONFORTI Thomas Angelo, LAMIRATA Andrea, PALUMBO Salvatore).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che il provvedimento del Giudice Sportivo si fonda sul rapporto del commissario di campo che ha trascritto frasi ingiuriose proferite nei confronti dell’arbitro dai tre calciatori squalificati, identificati con precisione attraverso il numero di maglia; - che l’art. 61 comma 1 CGS prevede che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e il rapporto in esame, che costituisce prova privilegiata, non contiene elementi incoerenti e/o contraddittori tali da far dubitare sulla fondatezza dell’addebito, per cui le argomentazioni addotte in tal senso da parte ricorrente non sono condivisibili; - che il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione minima edittale prevista dal C.G.S. all’art.36 comma 1, lett. A, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara, e che a parere di questa Corte non sussistono le adeguate motivazioni che possono giustificare la diminuzione della sanzione, invocate dalla reclamante a norma dell’art.13 comma 2 C.G.S.;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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