C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 18.06.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4 a carico di: – la sig.ra Stefania Correale, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano; – il sig. Domenico Diaco, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; – il sig. Mario Attadia, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; – il sig. Pasquale Caruso, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Academy Rossano; – la società A.S.D. Academy Rossano;
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4 a carico di: - la sig.ra Stefania Correale, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano; - il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; - il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; - il sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano; - la società A.S.D. Academy Rossano;
per rispondere: 1) la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito di svolgere il ruolo ed i compiti di massaggiatore al sig. Pasquale Caruso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico e non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; 2) il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere inserito nella distinta di gara della A.S.D. Academy Rossano consegnata all'arbitro in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, il nominativo del sig. Pasquale Caruso quale massaggiatore sebbene lo stesso non fosse tesserato per tale società e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico; 3) il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delleN.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, nella quale è indicato quale massaggiatore il sig. Pasquale Caruso, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico; 4) sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano: a) della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 35, commi 1 e 5, e 36, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 gennaio 2024 al termine del primo tempo della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, dapprima inseguito con atteggiamento minaccioso ed aggressivo l'arbitro dell'incontro mentre rientrava nello spogliatoio allo stesso riservato, e successivamente per essersi introdotto all'interno dello stesso senza essere autorizzato e, chiudendo la porta d'ingresso, aver pronunciato all'indirizzo del direttore di gara le seguenti espressioni: "Che dobbiamo fare ora? Devo tirarti tre schiaffi?"; dopo aver pronunciato tale espressione, poi, il sig. Pasquale Caruso tirava a sé con violenza l'arbitro, lo afferrava per il collo e spingeva con violenza la testa ed il corpo dello stesso contro una delle pareti dello spogliatoio, operando una forte pressione sul collo che impediva al direttore di gara di respirare per alcuni secondi; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.1.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di massaggiatore della A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, sebbene non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico; 5) la società A.S.D. Academy Rossano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefania Correale, Mario Attadia e Domenico Diaco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 672 pfi 23 - 24 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta violenta nei confronti dell'arbitro posta in essere da un soggetto non tesserato ed inserito in distinta in qualità di massaggiatore dalla società Academy Rossano in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese del 6.1.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale"; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1)nota del 12 gennaio 2024 del Comitato Regionale Calabria, con i seguenti allegati: -stralcio del Comunicato Ufficiale n. 50 dell'11 gennaio 2024 contenente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in merito ai fatti occorsi in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; -referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; -foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024; -foglio censimento della società A.S.D. Rossanese relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024; 2)comunicazione del Comitato Regionale Calabria del 5 febbraio 2024 relativa al tesseramento dei sigg.ri Giuseppe Loria e Pasquale Caruso, con i seguenti allegati: -foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024; -distinta di gara consegnata dall'arbitro dalla A.S.D. Academy Rossano in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; 3)verbale di audizione del 9 febbraio 2024 dell'arbitro della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; 4)verbale di audizione del 17 febbraio 2024 del sig. Mario Attadia, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; 5)verbale di audizione del 17 febbraio 2024 della sig.ra Stefania Correale, presidente della società A.S.D. Academy Rossano; 6)verbale di audizione del 23 febbraio 2024 del sig. Domenico Diaco, dirigente tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano; 7)foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla nota del 12 gennaio 2024 del Comitato Regionale Calabria di trasmissione alla Procura federale di copia della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del medesimo Comitato, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 50 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto i fatti occorsi in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale. Il Giudice Sportivo Territoriale, in particolare, ha trasmesso gli atti alla Procura federale per quanto di competenza di tale Organo di Giustizia Sportiva ed ha irrogato alla A.S.D. Accademy Rossano la sanzione dell'ammenda di euro 350,00 e della retrocessione all'ultimo posto in classifica "per avere consentito la partecipazione a gara in qualità di massaggiatore di un soggetto non tesserato, il quale a fine primo tempo faceva ingresso abusivamente nello spogliatoio arbitrale chiudendo la porta ed aggrediva l'arbitro dalla divisa, afferrandolo al collo con forza, sbattendogli con violenza la testa e il corpo al muro e con pressione provocandogli soffocamento per alcuni secondi sul collo nonché per aver fatto aprire a fine primo tempo i cancelli di accesso al terreno di gioco alcuni sostenitori senza conseguenze". Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale emerge che il soggetto indicato quale massaggiatore dalla A.S.D. Academy Rossano in occasione della gara già citata è il sig. Pasquale Caruso, persona indicata nella distinta di gara consegnata all'arbitro pur non essendo tesserato tale società e pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione. Con riguardo all'individuazione del sig. Pasquale Caruso quale autore dell'aggressione subita dall'arbitro della gara, in particolare, la prova si rinviene nei seguenti elementi acquisiti agli atti del procedimento: -referto arbitrale relativo alla gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Calabria, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "espulsioni dirigenti Academy Rossano [ ...] 2 ° tempo regolamentare, 1 ° massaggiatore- CARUSO PASQUALE. Causa un episodio di condotta violenta. A fine primo tempo, al mio rientro negli spogliatoi, mi seguiva con fare minaccioso e aggressivo, entrava nel mio spogliatoio chiudendosi la porta dietro e mi esclamava: "C'am e far mo? TI l'aj e fricar tre zzinzil?" (traduzione: "Che dobbiamo fare ora? Devo tirarti tre schiaffi'"). Subito dopo mi tirava dalla maglia della divisa per poi afferrarmi al collo con forza, sbattendomi con violenza la testa e il corpo al muro e facendo pressione sul mio collo mi provocava soffocamento per alcuni secondi."; - verbale di audizione del 9 febbraio 2024 dell'arbitro della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Calabria, nel quale è dato leggere quanto segue: "Mentre ero appena rientrato nello spogliatoio a fine primo tempo, è entrato il sig. Caruso Pasquale, massaggiatore della soc. Academv Rossano, il quale ha iniziato ad inveire contro di me in quanto secondo il suo parere non stavo arbitrando bene. Continuava ad inveire nei miei confronti e con le mani mi ha afferrato il collo sbattendomi contro il muro. Per detti fatti non ho subito danni fisici ma solo un grosso spavento dovuto anche ad un momentaneo soffocamento. Nell'immediatezza, e dopo le mie grida sono intervenuti i dirigenti di entrambe le squadre, tra cui un dirigente della Rossanese che affermava di essere un Carabiniere, i quali hanno accompagnato fuori dall'impianto sportivo il Caruso [...]".Con riguardo alla responsabilità della sig.ra Stefania Correale, nella sua qualità di presidente della A.S.D. Academy Rossano, nonché a quella dei dirigenti tesserati per la stessa società sigg.ri Mario Attadia e Domenico Diaco, per avere inserito nella distinta di gara consegnata dalla A.S.D. Academy Rossano in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Calabria, il nominativo del sig. Pasquale Caruso pur non essendo lo stesso tesserato per tale società, nonché per aver consentito a quest'ultimo di svolgere il ruolo ed i compiti di massaggiatore della squadra in occasione della stessa gara pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione, la prova si riviene dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento avente ad oggetto i tesserati nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la A.S.D. Academy Rossano, nonché dalle seguenti dichiarazioni rilasciate alla Procura federale in sede di audizione: -verbale di audizione del 17 febbraio 2024 del sig. Mario Attadia, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "2. Nella gara del 06.01.2024, Academy Rossano - Rossanese, Lei ha compilato e sottoscritto la distinta di gara, mi riferisca in merito ai documenti indicati e allegati alla distinta quel giorno e riferiti principalmente alle persone sedute in panchina per la Società Academy Rossano. R. In quella gara, come sempre, la distinta di gara è stata compilata dal Dirigente/Segretario della Società sig. Diaco Domenico, ma in quella gara non era presente. Ricordo che circa un'ora prima dell'inizio della gara ci siamo incontrati e mi ha consegnato tutta la cartella contenente distinta e cartellini dei partecipanti. Conteneva anche i documenti di noi presenti in panchina. 3. Mi riferisca le motivazioni per le quali ha inserito in distinta e permesso la loro presenza in panchina, dei sig.ri Loria Giuseppe e Caruso Pasquale (Massaggiatore), soggetti non tesserati. E come mai ha inserito il numero di matricola / tessera FIGC n. 199746154 in corrispondenza del Dirigente Addetto all'Ufficiale di Gara Loria Giuseppe? R. In merito a ciò faccio presente che Loria Giuseppe è tesserato con la soc. Academy Rossano da circa 4 mesi e mi sorprende il fatto che lo stesso, per come rappresentato, risulta non tesserato. Sul fatto che in distinta è stato indicato come massaggiatore il Caruso Pasquale, faccio presente che prima della gara nel mentre stavo per consegnare all'arbitro la distinta, è venuto Caruso Pasquale, mio conoscente e sponsor della Società quale Manager in materia di fotovoltaico, lo stesso mi ha chiesto di inserirlo in distinta e io prima di accettare quanto richiesto ho informato il Dirigente/Segretario Domenico Diaco, al momento presente, il quale mi ha detto che lo potevo inserire regolarmente in distinta e farlo partecipare alla gara in panchina quale massaggiatore perché la procedura di iscrizione era in corso di perfezionamento presso gli uffici della FIGC. "; - verbale di audizione del 17 febbraio 2024 della sig.ra Stefania CORREALE, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "2. Nella gara del 06.01.2024, e nelle altre gare della Academy Rossano, di solito chi è che manualmente compila le distinte delle gare? R. Le distinte delle gare della società vengono compilate a secondo dell'esigenza da mio marito Morfù Giuseppe o dal Dirigente/Segretario Diaco Domenico. 3. E' a conoscenza che nella gara del 06.01.2024, Campionato Under 17 CR Calabria, giocata a Rossano tra Academy e Rossanese, sono state inserite in distinta e permesso la loro presenza in panchina, dei sig.ri Loria Giuseppe (Dirigente Addetto all'Arbitro) e Caruso Pasquale (Massaggiatore), soggetti non tesserati con la Società che lei rappresenta quale Presidente? Mi sa spiegare quanto accaduto? R. In merito a ciò tengo a precisare che Loria Giuseppe è nostro tesserato quale dirigente da circa tre mesi, mentre il Caruso Pasquale, anche lui in distinta, era inserito nel server del CR Calabria, ma avendo avuto problemi con il server in quanto dava la "spunta Arancione", eravamo certi della sua regolare iscrizione. Comunque faccio presente che successivamente al tentativo di iscrizione, come società abbiamo rinunciato al tesseramento del dirigente Caruso Pasquale, mentre per Loria Giuseppe a noi risulta regolarmente tesserato ed è in possesso di Matricola FIGC n. 199746154. "; - verbale di audizione del 17 febbraio 2024 del sig. Domenico Diaco, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "2. Nella gara del 06.01.2024, Academy Rossano-Rossanese, Lei ha compilato la distinta di gara, mi riferisca in merito ai documenti indicati e allegati alla distinta quel giorno e riferiti principalmente alle persone sedute in panchina per la Società Academy Rossano. R. In quella gara ho compilato la distinta di gara e per errore ho dimenticato di inserire il numero del documento di Caruso Pasquale quale massaggiatore della gara di che trattasi,mentre per Attadia Maria e Loria Giuseppe ho indicato il numero di tessera FIGC preso dal Server del CR Calabria. 3. Mi riferisca le motivazioni per le quali ha inserito in distinta e permesso la loro presenza in panchina, dei sig.ri Loria Giuseppe e Caruso Pasquale (Massaggiatore), soggetti non tesserati. E come mai ha inserito il numero di matricola / tessera FIGC n. 199746154 in corrispondenza del Dirigente Addetto all'Ufficiale di Gara Loria Giuseppe? R. In merito a ciò faccio presente che ho inserito il numero di matricola 199746154 in corrispondenza del Dirigente Loria Giuseppe in quanto nel mese di gennaio 2024 avevo già completato il tesseramento del Dirigente. In riferimento al Massaggiatore Caruso Pasquale, nostro sponsor, avevamo fatto la richiesta di tesseramento sempre nel mese di gennaio 2024 ma lo stesso non andò a buon fine e dava la spunta arancione sul server del CR Calabria. Pensavo che avendo fatto la richiesta di tesseramento, il Caruso poteva andare in campo. Sempre in merito al tesseramento di Loria Giuseppe, consegno copia del Foglio di Censimento della Soc. Academy Rossano sottoscritto e aggiornato al 19.01.2024". Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Capolupo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERIVA innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S,D. Academy Rossano; 2) il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; 3) il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano; 4) il sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano; 5) la società A.S.D. Academy Rossano; per rispondere: 1)la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23 e 38 delle N.0.I.F. per avere la stessa consentito di svolgere il ruolo ed i compiti di massaggiatore al sig. Pasquale Caruso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico e non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; 2) il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere inserito nella distinta di gara della A.S.D. Academy Rossano consegnata all'arbitro in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, il nominativo del sig. Pasquale Caruso quale massaggiatore sebbene lo stesso non fosse tesserato per tale società e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico; 3) il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, nella quale è indicato quale massaggiatore il sig. Pasquale Caruso, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico; 4) sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano: a) della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 35, commi 1 e 5, e 36, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 gennaio 2024 al termine del primo tempo della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, dapprima inseguito con atteggiamento minaccioso ed aggressivo l'arbitro dell'incontro mentre rientrava nello spogliatoio allo stesso riservato, e successivamente per essersi introdotto all'interno dello stesso senza essere autorizzato e, chiudendo la porta d'ingresso, aver pronunciato all'indirizzo del direttore di gara le seguenti espressioni: "Che dobbiamo fare ora? Devo tirarti tre schiaffi?"; dopo aver pronunciato tale espressione, poi, il sig. Pasquale Caruso tirava a sé con violenza l'arbitro, lo afferrava per il collo e spingeva con violenza la testa ed il corpo dello stesso contro una delle pareti dello spogliatoio, operando una forte pressione sul collo che impediva al direttore di gara di respirare per alcuni secondi; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.1.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di massaggiatore della A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, sebbene non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico; 5) la società A.S.D. Academy Rossano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefania Correale, Mario Attadia e Domenico Diaco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 17 giugno 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi, nonché l’avv. Giovanni Virelli nell’interesse della società A.S.D. Academy Rossano e della sig.ra Stefania Correale. Prima dell’inizio del dibattimento la sig.ra Stefania Correale, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’artt. 127 C.G.S: per la sig.ra Stefania Correale sei mesi di inibizione da ridursi a quattro; per la società A.S.D. ASD Academy Rossano l’ammenda di € 1.500,00, da ridursi ad euro 1.000,00; Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Sulle altre posizioni il Sostituto Procuratore Federale così conclude: per il sig. Mario Attadia sei mesi di inibizione; Per il sig. Domenico Diaco sei mesi di inibizione; per il sig. Pasquale Caruso cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti,come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia, e ne dispone l’applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S. Ritenuto, per le altre posizioni, che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta. In merito alle sanzioni da irrogarsi preso atto delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale irroga: - alla Sig.ra Stefania Correale l’inibizione per mesi quattro; - al sig. Mario Attadia l’inibizione per mesi sei; - al sig. Domenico Diaco l’inibizione per mesi sei; - al sig. Pasquale Caruso cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; - alla Società A.S.D. Academy Rossano l’ammenda di € 1.000,00. Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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