C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 23.07.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di 1) Sandino Cardozo Samuel, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 2) la società F.C.D. Rombiolese;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di 1) Sandino Cardozo Samuel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 2) la società F.C.D. Rombiolese;

per rispondere: Sandino Cardozo Samuel: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere la società F.C.D. Rombiolese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Sandino Cardozo Samuel, così come descritti nel capo di incolpazione Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 739 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Sandino Cardozo Samuel il quale, in occasione del tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione colombiana”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - dichiarazione del calciatore Sandino Cardozo Samuel datata 30.1.2025 con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo; - modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Sandino Cardozo Samuel datato 30.1.2025 ed inviato dalla società FCD Rombiolese; - approvazione del tesseramento del calciatore Sandino Cardozo Samuel del 31.1.2025 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; - comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 1.2.2025, dalla quale emerge che il calciatore Sandino Cardozo Samuel è stato tesserato per la società Maracaneiros alla medesima affiliata; - revoca del tesseramento del calciatore Sandino Cardozo Samuel da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 3.2.2025; - foglio censimento per la stagione sportiva 2024 - 2025 della società FCD Rombiolese; - autocertificazione di residenza del 30.1.2025 sottoscritta dal calciatore Sandino Cardozo Samuel; - corrispondenza via email tra l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022. Rilevato che dall'esame dei documenti appena indicati è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese del 30.1.2025 Sandino Cardozo Samuel ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 1.2.2025, con la quale si attesta che il calciatore Sandino Cardozo Samuel è stato tesserato per la società Maracaneiros, alla medesima affiliata. Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell’art.40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l’esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto. Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società FCD Rombiolese avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore Sandino Cardozo Samuel. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Boscarino; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) Sandino Cardozo Samuel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese; 2) la società F.C.D. Rombiolese; per rispondere: - Sandino Cardozo Samuel, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; - la società F.C.D. Rombiolese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Sandino Cardozo Samuel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 22 luglio è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno è comparso per i deferiti. Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per Sandino Cardozo Samuel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese, la squalifica per 4 giornate; - per la società F.C.D. Rombiolese l’ammenda di € 500,00. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell’illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a Sandino Cardozo Samuel, la squalifica per QUATTRO giornate; - alla società F.C.D. Rombiolese l’ammenda di € 500,00.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it