C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 47/CSAT del 17.04.2025 – Delibera – Reclamo della società REAL VESUVIO in riferimento al C.U. n. 65 del 21.03.2025. Gara – Progetto Giovani 2006 / Real Vesuvio del 19.03.2025 – Campionato Under 16- girone D. Ammenda euro 80,00.
Reclamo della società REAL VESUVIO in riferimento al C.U. n. 65 del 21.03.2025. Gara – Progetto Giovani 2006 / Real Vesuvio del 19.03.2025 – Campionato Under 16- girone D. Ammenda euro 80,00.
La società Asd Real Vesuvio proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst della squalifica fino al 21/04/2025, a carico dell’allenatore Izzo Isidoro, nonché dell’ammenda di euro 80.00 per rissa a cui avevano partecipato propri tesserati. Entrambe le predette sanzioni venivano pubblicate sul CU n.65 del 21/3/2025. La società reclamante come unico motivo di impugnativa deduceva che il sig. Izzo Isidoro interveniva solo per dividere i vari tesserati che avevano acceso una rissa al termine della gara. Concludeva per l’accoglimento del reclamo con conseguente annullamento della sanzione disciplinare della squalifica e dell’ammenda. La CSAT preliminarmente rileva che le sanzioni disciplinari relativi all’inibizione per dirigenti o squalifiche per tecnici e massaggiatori fino ad un mese non sono impugnabili (ex Art. 137 punto, lettera b).
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 65 del 21.03.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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