C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 53/CSAT del 30.05.2025 – Delibera – Reclamo della società RECALE 2002 in riferimento al C.U. n. 85/AG del 8/05/2025. Gara – Recale 2002 / Peluso Academy del 7.05.2025 – Campionato Under 17- Play off semifinali. Inibizione fino al 8/5/2027 sig. Ferro Franco.

Reclamo della società RECALE 2002 in riferimento al C.U. n. 85/AG del 8/05/2025. Gara – Recale 2002 / Peluso Academy del 7.05.2025 – Campionato Under 17- Play off semifinali. Inibizione fino al 8/5/2027 sig. Ferro Franco.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Con reclamo del 9/5/2025 la società Recale 2002 ha impugnato la decisione del Gst, C.U. n.85/AG dell’8/05/2025, con la quale è stata inflitta la sanzione dell’inibizione fino all’8/05/2027 al dirigente sig. Franco Ferro perché al termine della gara, costui si avvicinava al direttore di gara e lo afferrava con una ano dandogli uno schiaffo con forza sul collo, provocandogli dolore e rossore, nonché gravi graffi come riportato dal C.D.C. A sostegno dell’impugnativa la società reclamante deduceva che nel proprio referto il DDG non aveva riferito di aver ricevuto uno schiaffo né di aver riportato gravi graffi sul collo. Deduceva, altresì, che la fattispecie non doveva essere rubricata ai sensi dell’art. 35 comma 3 CGS, bensì ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b CGS dovendosi ravvisare solamente una condotta gravemente irriguardosa concretizzatesi in un contatto fisico. Osserva la Corte che il reclamo è parzialmente fondato. Dal referto del direttore di gara, effettivamente, emerge che il sig. Ferro al termine della gara non ha dato uno schiaffo all’arbitro, ma lo ha afferrato con forza con la sua mano sul collo procurandogli dolore e rossore. Conseguenza, essendo il referto del direttore di gara puntuale e chiaro, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il C.D.C. nel suo referto ha riferito in merito all’accaduto. Peraltro, non va trascurato che, nel caso di specie, la mancanza di un referto sanitario che accerti una lesione patita dal direttore di gara rende più affidabile la ricostruzione dei fatti descritta dal DDG. Come pure appare illogica la circostanza che colui il quale avrebbe subito l’aggressione (il DDG), non ne fa nessuna menzione nel proprio referto, dei graffi sul collo e dello schiaffo subito. In conclusione, la fattispecie in esame va inquadrata nell’art. 36 comma 2 lettera b, essendosi consumata la condotta del sig. Ferro Franco in un contatto fisico con il direttore di gara.. Tenuto conto che oltre al contatto fisico, il sig. Ferro Franco ha anche gravemente ingiuriato e insultato il direttore di gara, appare congrua l’inibizione del medesimo fino all’8/4/2026, così riducendo la sanzione inflitta dal GST. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la inibizione del dirigente Ferro Franco fino a tutto l’8/04/2026. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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