C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 44/TFT del 15.05.2025 – Delibera – Prot. 23793/304 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Promozione) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Prot. 23793/304 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Promozione)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024 – 2025 “Tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici” del Settore Tecnico del 17.7.2024 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.1.2025, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Mario Lo Iaco, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 3.1.2025 e 14.1.2025, sebbene ritualmente convocato, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; − Sig. Mario Lo Iaco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real S. Martino V.C. militante nel campionato di Promozione pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 3.1.2025 e 14.1.2025, sebbene ritualmente convocato, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; - la società A.S.D. Real S. Martino V.C. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Pisaniello e Mario Lo Iaco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 12/05/2025, era presente l’avvocato dei deferiti, munito di procure speciali chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Mario Lo Iaco, all’epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) e giorni 10 di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 800,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare ed a seguito di patteggiamento: il sig. Mario Lo Iaco, all’epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) e giorni 10 di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 800,00 di ammenda.

 

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