C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 45/TFT del 26.05.2025 – Delibera – Prot. 25679/117 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Prot. 25679/117 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
la Società Real G. Scirea, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gaetano Mosca, Francesco Bonaiuti, Salvatore Scognamiglio ed Ankamah Loris Rashed, così come descritti nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: Rilevato che il sig. Gaetano Mosca, in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, nonché i sigg.ri Salvatore Scognamiglio, Francesco Bonaiuti ed Ankamah Loris Rashed, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 254/AA del 9 dicembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Real G. Scirea prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza ed € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 3 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 378/AA del 25 marzo 2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società Real G. Scirea, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento; Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023-2024); La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.
P.Q.M.
ritiene di applicare per la società Real G. Scirea, €667,00, di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2025/2026.
