C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 3/GST del 01.10.2025 – Delibera – Gara del 20/ 9/2025 MP SAN GIORGIO – RIONE TERRA

Gara del 20/ 9/2025 MP SAN GIORGIO - RIONE TERRA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Rione Terra con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del MP San Giorgio, Sig. Daniele Cangiano (nato il 18.08.2004),in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n.1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 115 del 17.04.2025, osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato, per n.1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni, giusta il richiamato C.U.n.115/2025.La squalifica è stata inflitta in occasione della gara MP Sam Giorgio - Poggiomarino - Poggiomarino Marchesa, disputatasi il 12.04.2025, valevole, come ultima giornata del campionati di Promozione, girone B, s.s.2024/2025.Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art.21 comma 6 CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva. Invero, dall'esame degli atti ufficiali di gara, risulta che il Sig. Cangiano ha partecipato, per l'odierna s.s. 2025/2026, sia alla prima gara ufficiale del campionato di promozione (Stabia City - MP San Giorgio, entrato al 7' minuto del secondo tempo), sia alla seconda gara contro il Rione Terra che è oggetto di reclamo (come titolare in campo) in violazione della precitata disposizione.

P.Q.M.

delibera in accoglimento del reclamo proposto di infliggere alla reclamata in applicazione dell'art.10 comma 1 e 7 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0, di infliggere alla reclamata in applicazione dell'art.8 comma 1 lettera B) CGS l'ammenda di euro 200,00; ancora in applicazione dell'art.9 comma 1 lettera E) la squalifica per n.1 gara effettiva al dirigente della reclamata sig. Piccirillo Felice nonché al calciatore Cangiano Daniele in aggiunta a quella da scontare (per un totale di numero due gare effettive). Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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