C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 3/GST del 01.10.2025 – Delibera – Gara del 21/ 9/2025 ACADEMY PASQUALE FOGGIA – NUOVA NAPOLI NORD
Gara del 21/ 9/2025 ACADEMY PASQUALE FOGGIA - NUOVA NAPOLI NORD
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società Pasquale Foggia avverso la regolarità della gara in oggetto indicata, osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria espletata ai sensi degli artt. 67 e ss. CGS. La reclamante lamenta la violazione del CU di questo C.R. Campania n. 1 del 05.07.2025, avendo la ASD Nuova Napoli Nord (odierna reclamata, ritualmente evocata) impiegato in campo (per effetto di sostituzioni) n. 2 calciatori "under", in luogo dei n. 3, numero minimo previsto dal citato comunicato. Precisamente, espone la reclamante, la ASD Nuova Napoli avrebbe iniziato la gara con n. 4 calciatori "under", salvo poi, per effetto di n. 3 sostituzioni (avvenute, testualmente, "in questo ordine: il numero 1 Chichierchia nato nel 2006 veniva sostituito dal numero 12 Sivero nato nel 2008; il numero 6 Del Giudice nato nel 2006 veniva sostituito dal numero 13 Sica nato nel 2002; il numero 2 Iodice nato nel 2008, veniva sostituito dal numero 3 Troise nato nel 2005") restare con soli n. 2 calciatori "under" in campo (segnatamente, i Sig.ri Sivero e Mennella). Le ragioni poste a fondamento del reclamo sono condivisibili e trovano riscontro nei documenti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova. Infatti, il C.U. di questo C.R. n. 1 del 05.07.2025, pag. 21, prevede che "Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dall'1.1.2006 in poi 1 nato dall'1.1.2007 in poi 1 nato dall'1.1.2008 in poi Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 340, pubblicato dalla L.N.D. il 25 febbraio 2025, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età". Nella fattispecie, all'esito delle sostituzioni effettuate, la reclamata ha impiegato in campo soltanto n. 2 calciatori "under", così concretizzando la violazione della disposizione innanzi richiamata che si realizza nel momento in cui la Società perviene al di sotto del numero minimo di calciatori, nella specie a nulla valendo (in assenza di sospensione della gara e/o altre criticità, comunque non segnalate in referto) il successivo "ripristino" della compagine richiesta dalla disposizione.
P.Q.M.
delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto: A) infligge alla società reclamata in applicazione dell'art.10 comma 1 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; B) infligge in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera B) l'ammenda di euro 150,00 per la violazione di cui sopra. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.