F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/CFA pubblicata il 6 Ottobre 2025 (motivazioni) –PFI-S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L. e altri
Decisione/0030/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0014/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Domenico Luca Scordino – Componente
Antonino Anastasi – Componente
Diego Sabatino - Componente
Carlo Saltelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0014/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale,
per la riforma della decisione n. 2 del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale delle Marche, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 10 del 25 luglio 2025;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Vista l’ordinanza n. 1/CFA-2025/2026 con la quale la Prima Sezione ha rimesso ai sensi dell’art. 99, comma 5, CGS il reclamo in oggetto alle Sezioni Unite;
Relatore all’udienza del 24 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi l’avv. Marco Taddeucci
Sassolini e l’avv. Gian Paolo Guarnieri per la Procura reclamante; l’avv. Antonello De Marco per i signori Ndreu Fatos e Ndreu Ermale, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Ndreu Brendon, e l’avv. Mauro Cocci per il signor Santroni
Pasquale, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Santroni Giacomo e per la società S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l.;
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura federale della F.I.G.C. al termine della rituale attività di indagine, con atto prot. deferimento n. 28921/652 pfi 2425/pm/Iz del 29 maggio 2025, ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche:
- il sig. Giacomo Santroni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, in data 3 novembre 2024, al termine della gara Grottammare – S.S. Atletico Azzurra Colli del 3 novembre 2024, valevole per il campionato Allievi provinciali, dopo aver imitato il verso della scimmia “hu hu”, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. O.O.M., schierato nelle fila della squadra della società ospite con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “questo è il richiamo della Jungla”;
- il sig. Ndreu Brendon, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere in data 3 novembre 2024, in occasione di un contrasto di gioco avvenuto nel corso del secondo tempo della gara Grottammare – S.S. Atletico Azzurra Colli del 3 novembre 2024, valevole per il campionato Allievi provinciali, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. O.O.M., schierato nelle fila della squadra della società ospite con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “scimmia”;
- la società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai calciatori signori Giacomo Santroni e Brendon Ndreu, così come sopra descritti.
2. L’adito Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche con la decisione indicata in epigrafe, dopo aver ammesso la prova testimoniale richiesta dai difensori dei deferiti e aver escusso i testi indicati, ha parzialmente accolto il deferimento de quo. In particolare ha: a) riconosciuto la fondatezza delle incolpazioni sollevate nei confronti del calciatore minore Santroni Giacomo della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a .r.l., irrogandogli la sanzione sportiva della squalifica per 7 (giornate), in luogo delle dieci richieste dalla Procura, in ragione della sua giovane età; b) riconosciuto altresì la responsabilità oggettiva della predetta S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., irrogandole l’ammenda di euro 700 (settecento); c) respinte, in quanto non provate, le incolpazioni sollevate nei confronti del calciatore minore Ndreu Brendon.
3. La Procura federale interregionale, con rituale e tempestivo reclamo in data 1° agosto 2025, ha chiesto la riforma di detta decisione, lamentandone l’erroneità sia nella parte in cui ha applicato al calciatore minore Santroni Giacomo la circostanza attenuante della minore età, sia nella parte in cui ha ritenuto non fondate le incolpazioni ascritte al calciatore minore Ndreu Brendon, chiedendo per entrambi il riconoscimento della piena responsabilità per i fatti contestati, con applicazione, per entrambi, della sanzione sportiva di 10 (dieci) giornate di squalifica, e per la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. la sanzione dell’ammenda di euro 1.500 (millecinquecento).
4. Con la memoria difensiva in data 21 agosto 2025, i signori Fatos Ndreu e Ermale Ndreu, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minore signor Brendon Ndreu, hanno dedotto l’infondatezza del reclamo, insistendo per la conferma della decisione di primo grado.
5. Con la memoria difensiva in data 22 agosto 2025, il signor Pasquale Santroni, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minore signor Giacomo Santroni, ha sostenuto l’erroneità della decisione del Tribunale federale territoriale circa l’affermata responsabilità del signor Giacomo Santroni, deducendo, per contro, l’assoluta carenza della prova dei fatti contestati, chiedendone il pieno proscioglimento, con conseguentemente annullamento della sanzione irrogata; la Società S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. ha dedotto la sproporzione dell’ammenda, sostenendo che il provvedimento non ha valorizzato la condotta esemplare tenuta nel tempo dalla società e i riconoscimenti ottenuti per il comportamento disciplinare dei propri tesserati.
6. Il reclamo, assegnato alla Prima Sezione di questa Corte federale d’appello, è stato discusso all’udienza del 28 agosto 2025, nel corso della quale le parti si sono riportate alle loro richieste e difese, illustrandole ed insistendo per il rispettivo accoglimento.
7. Con ordinanza n. 1/CFA-2025-2026 la Prima Sezione ha rimesso il reclamo in trattazione, ai sensi dell'art. 99, comma 5, CGS, alle Sezioni Unite in ragione del non univoco indirizzo giurisprudenziale circa l’ammissibilità del reclamo incidentale nel giudizio sportivo.
Ciò in quanto ha rilevato che la memoria difensiva prodotta dal signor Pasquale Santroni e dalla Società S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. non si era limitata a contestare i motivi di reclamo, chiedendone il rigetto ma, invocando l’annullamento della sanzione inflitta al minore Giacomo Santroni, aveva sottoposto all’esame del giudicante anche la questione della fondatezza del deferimento e l’accertamento della responsabilità del deferito, ampliando, pertanto, il thema decidendum delineato dal reclamo della Procura federale interregionale e introducendo un reclamo incidentale.
8. Con memoria in data 19 settembre 2025 la Procura federale ha sostenuto l’inammissibilità dell’appello incidentale spiegato nell’interesse del giovane calciatore signor Giacomo Santroni e comunque l’infondatezza del deferimento; ha quindi insistito per l’accoglimento dei propri motivi di reclamo sia riguardo ai calciatori signori Giacomo Santroni e Brendon Ndreu, sia riguardo alla S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l.
9. Nell’udienza, tenutasi in video conferenza, i difensori di tutte le parti, come indicati in epigrafe, hanno esposto brevemente le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo del reclamo principale, la Procura federale ha lamentato l’erroneità della decisione sopra citata che, pur riconoscendo fondata l’incolpazione formulata nei confronti del giovane calciatore della S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l., gli ha irrogato la sanzione sportiva della squalifica per 7 (sette) giornate in luogo delle 10 (dieci) giornate in considerazione della minore età.
Secondo la reclamante Procura, invero, la minore età dell’incolpato, piuttosto che costituire, come ritenuto dal Tribunale federale, una circostanza attenuante della sua responsabilità, costituiva, in ragione dei fatti contestati, un disvalore aggiunto, come affermato dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport e della Corte federale d’appello.
2. Con la memoria difensiva depositata il 22 agosto 2025, il signor Pasquale Santroni, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Giacomo Santroni, oltre a chiedere il rigetto del motivo di reclamo sollevato dalla Procura, ha chiesto, in effetti, l’integrale annullamento della sanzione irrogata al minore (squalifica di 7 giornate), sostenendo che il Tribunale federale avrebbe malamente apprezzato la documentazione prodotta e il contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, con conseguente insussistenza delle incolpazioni formulate.
Secondo quanto ritenuto dalla Prima Sezione di questa Corte - cui il reclamo è stato originariamente assegnato - la predetta memoria difensiva andava qualificata quale reclamo incidentale, non essendosi limitata a confutare il motivo del reclamo principale (erroneità della sanzione irrogata per aver ritenuto applicabile l’attenuante della giovane età), ma ha ampliato il thema decidendum, sottoponendo al giudice del reclamo anche – e soprattutto – la questione dell’inesistenza di qualsiasi responsabilità, cioè dell’infondatezza delle incolpazioni formulate, con conseguente integrale annullamento della sanzione inflitta.
3. Occorre pertanto esaminare la questione dell’ammissibilità del reclamo incidentale, rimessa a queste Sezioni Unite, stante il non univoco indirizzo giurisprudenziale al riguardo.
3.1. In via preliminare si osserva che il vigente Codice di giustizia sportiva non contempla l’istituto dell’impugnazione (reclamo) incidentale, disciplinando soltanto il reclamo in senso generale e cioè principale (cfr. art. 49 e con riferimento al processo innanzi alla Corte federale d’Appello, artt. 98, 100, 101, 103 e 109).
Tuttavia, malgrado tale obiettiva carenza e pur tenendo conto delle specifiche disposizioni che regolano il procedimento innanzi alla Corte federale d’ appello, quali, in particolare, l’art. 101, comma 2 (sulle modalità e i termini di proposizione del reclamo), l’art. 103, comma 1 (che fissa le regole per assicurare il contraddittorio tra le parti, stabilendo che fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza il reclamante e i soggetti nei cui confronti è proposto il reclamo possono prendere visione ed estrarre gli atti relativi al procedimento, oltre che depositare memorie, produrre documenti e indicare mezzi di prova), l’art. 103, comma 3 (secondo cui tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti anche d’ufficio in un solo procedimento), non si ravvisano – ad avviso di queste Sezioni Unite – elementi certi ed univoci per ritenere incompatibile col processo sportivo il reclamo incidentale.
Esso, infatti, come evidenziato dalla dottrina processualcivilistica e da quella amministrativa e confermato anche dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 781), costituisce il mezzo doveroso e necessario là dove si voglia censurare una espressa statuizione sfavorevole contenuta nella sentenza di primo grado già appellata da altra parte del giudizio ed è soggetto ai termini previsti per le impugnazioni.
In effetti, col reclamo incidentale, si determina un ampliamento del thema decidendum sottoposto al giudice col reclamo (principale), estensione che risulta del tutto coerente e attuativa dei principi fondanti del processo sportivo, come fissati dal primo comma dell’art. 44 CGS, quali il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, e dei corollari di speditezza, economia processuale ed informalità.
Pertanto, non risulta incompatibile con il processo sportivo consentire che la parte cui sia stata comunicata la proposizione del reclamo principale possa non solo difendersi in senso stretto - limitandosi, cioè, alla mera opposizione alle richieste del reclamante principale (chiedendo in sostanza la conferma della decisione reclamata) - ma anche invocare a sua volta la riforma di quest’ultima, deducendo in parte qua o anche in toto la sua erroneità per quanto di suo interesse.
Anzi, ammettere e consentire che un solo giudice, rectius lo stesso giudice, proprio attraverso la tecnica del reclamo incidentale, possa apprezzare una sola volta l’intera vicenda controversa - e sotto tutte le eventuali prospettive delle parti come individuate con i rispettivi motivi di doglianza – non solo garantisce la pienezza del contraddittorio e l’effettiva parità delle parti, ma assicura, almeno tendenzialmente, proprio attraverso la concentrazione e la speditezza del procedimento, la giustizia nello sport, oltre a tutelare direttamente l’interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e l’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, CGS).
Non osta a tale ricostruzione la specifica previsione del terzo comma dell’art. 103 CGS, secondo cui i reclami proposti separatamente devono essere riuniti: essa regola il fenomeno, del tutto diverso dal reclamo incidentale, della pluralità di impugnazioni principali e costituisce un’altra modalità, diversa e complementare, rispetto alla tecnica del reclamo incidentale, per assicurare tendenzialmente la concentrazione dei giudizi di impugnazione ed evitare il formarsi di giudicati contrastanti. Da tale norma non può dunque ricavarsi l’esistenza di un principio peculiare del processo sportivo della esclusiva ammissibilità del solo reclamo principale.
Milita, inoltre, per il riconoscimento dell’ammissibilità anche nel processo sportivo del reclamo incidentale la considerazione che l’impugnazione incidentale costituisce principio generale degli ordinamenti processuali e, infatti, tale istituto è espressamente regolato dal Codice di procedura civile (artt. 333 e 334), dal Codice di procedura penale (art. 595), dal Codice del processo amministrativo (art. 96), dal Codice di giustizia CONI (art. 37, comma 5, con riferimento al giudizio innanzi alla Corte federale d’appello; art. 59, comma 5, ultimo periodo, con riferimento al giudizio innanzi al Collegio di garanzia dello sport) e dal Codice Wada ed. 2021 (art. 13.2.4).
3.2. Una volta ritenuto ammissibile anche nel processo sportivo il reclamo incidentale - sulla scorta dei principi generali processuali riguardanti l’impugnazione incidentale - deve stabilirsi se col processo sportivo medesimo siano compatibili entrambe le forme di impugnazioni incidentale ammesse dagli ordinamenti processuali e cioè l’impugnazione incidentale propria (o dipendente o condizionata) ovvero quella impropria (o autonoma).
L’impugnazione incidentale propria (o dipendente o condizionata), è caratterizzata dal fatto di essere proposta dalla parte reclamata nei confronti della stessa parte della decisione impugnata col reclamo principale e costituisce, pertanto, un rimedio subordinato volto ad eliminare la soccombenza del reclamato nei confronti del reclamante; ciò allo scopo principale di paralizzare l’azione ex adverso proposta per l’ipotesi della sua fondatezza, così che, in definitiva, per un verso, l’interesse alla sua proposizione è direttamente correlato alla (e nasce dalla) proposizione dell’impugnazione principale e, per altro verso, le cause di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di questo si trasmettono a quella incidentale, determinandone, a sua volta, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
L’impugnazione incidentale impropria (o autonoma) si caratterizza, invece, per essere, nella sostanza, un reclamo autonomo, avendo in effetti la medesima natura di quello principale, in quanto il reclamante incidentale, parzialmente soccombente in primo grado, chiede la revisione dei capi o dei punti della decisione che gli sono sfavorevoli, sicché il suo interesse ad impugnare nasce in realtà da essa e non dall’impugnazione principale, con la conseguenza che le vicende processuali di quest’ultima (irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità) sono del tutto indifferenti a quelle dell’impugnazione incidentale.
3.3. Posto che, secondo la giurisprudenza, l’appello incidentale disciplinato dall’art. 595 c.p.p., può essere proposto solo in relazione ai punti della decisione oggetto dell’appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale (Cass. Pen., sez. II, 20 ottobre 2022, n. 38771; sez. III, 13 settembre 2018, n. 48389), così che nel processo penale è da ritenersi ammissibile solo l’appello incidentale proprio o dipendente (art. 595, comma), che deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica dell’appello principale (art. 595, comma 1), non vi è alcuna ragione per limitare nel processo sportivo l’ammissibilità del reclamo incidentale alla sola fattispecie dell’appello incidentale proprio (o condizionato o dipendente), dovendo ritenersi compatibile con l’ordinamento giustiziale sportivo anche quello incidentale improprio (o autonomo), così come del resto avviene per l’ordinamento processualcivilistico e amministrativo.
Ciò, del resto, risulta coerente con quanto osservato in precedenza circa le caratteristiche e le funzioni delle due forme di ricorso incidentale e, soprattutto, con i già ricordati principi di garanzia del contraddittorio, parità delle parti, concentrazione delle impugnazioni e speditezza del processo, anche a tutela della regolarità delle competizioni sportive dell’ordinato andamento dell’attività federale.
Quanto alle modalità e ai termini di presentazione, il procedimento delineato dall’art. 103 CGS e la sua peculiare scansione temporale escludono la possibilità di ritenere applicabile analogicamente la disciplina di cui all’art. 343 c.p.c., secondo cui l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria (comma 1) ovvero, se l’interesse a proporre appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
Nel processo sportivo, per far coesistere ed attuare i principi più sopra richiamati, del rispetto del contraddittorio, di parità delle parti, di speditezza del procedimento e di tempestività del processo, deve allora ritenersi che il reclamo incidentale proprio (o condizionato o dipendente), il cui interesse nasce esclusivamente dalla proposizione del reclamo principale, deve essere depositato entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito del reclamo principale e, in pari tempo, trasmesso al reclamante principale: si tratta in definitiva di un ragionevole adattamento al reclamo incidentale della disciplina generale del reclamo principale, garantendo al reclamante principale identiche possibilità di difesa, senza stravolgere la peculiare tempistica del procedimento.
Quanto al reclamo incidentale improprio (o autonomo), deve ritenersi che, allorquando l’interesse all’impugnazione nasca direttamente ed esclusivamente dalla decisione sfavorevole e non già dalla proposizione del reclamo incidentale, l’impugnazione deve essere proposta sempre nei termini di cui all’art. 101, comma 2, CGS; quando tuttavia – e sarà una valutazione in concreto che spetterà al giudice del reclamo apprezzare –l’interesse a proporre il reclamo incidentale sia sorto esclusivamente e direttamente dalla proposizione del reclamo principale, allora - solo in questo caso - il reclamo incidentale potrà essere proposto secondo le delineate modalità e termini del reclamo incidentale proprio (in particolare entro sette giorni dalla trasmissione da parte del reclamante principale del relativo atto di reclamo).
3.4. Resta da aggiungere, a completamento della ricostruzione dell’istituto in argomento, che non vi è ragione alcuna per escludere il reclamo incidentale, proprio o improprio che sia, dall’assoggettamento al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, secondo quanto previsto dall’art. 48 CGS.
L’obbligo di corrispondere il predetto contributo deve ritenersi sorgere, in linea generale, per effetto del deposito e della trasmissione all’altra parte del reclamo incidentale.
4. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che, con memoria difensiva depositata il 22 agosto 2025, il signor Pasquale Santroni, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore signor Giacomo Santroni, ha in realtà proposto un reclamo incidentale proprio (o condizionato o dipendente).
Difatti, il reclamante non si è limitato ad opporsi al motivo del reclamo principale della Procura - che ha chiesto la riforma della decisione impugnata per aver irrogato al minore, signor Giacomo Santroni, la squalifica di 7 giornate in luogo delle 10 giornate richieste - ma ha chiesto anche l’integrale annullamento della sanzione inflitta, sostenendo che il Tribunale federale avrebbe malamente apprezzato la documentazione prodotta e il contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, da cui sarebbe emersa l’insussistenza delle incolpazioni formulate nei confronti del predetto.
Egli, quindi, ha sostanzialmente impugnato lo stesso capo della decisione o comunque un capo direttamente ed immediatamente connesso con quello del reclamo principale.
Tale impugnazione incidentale, così qualificata, secondo la ricostruzione operata, avrebbe dovuto essere proposta entro sette giorni dalla comunicazione del deposito del reclamo principale: poiché quest’ultimo è avvenuto il 1° agosto 2025, il termine per il reclamo incidentale è scaduto improrogabilmente l’8 agosto 2025 (non essendo applicabile al processo sportivo la sospensione dei termini feriali, art. 52, comma 5, CGS).
L’atto contenente il reclamo incidentale in esame è stato invece depositato il 22 settembre 2025.
Il reclamo incidentale in esame è pertanto irricevibile, non emergendo ragione alcuna per poter disporre una rimessione in termine, giacché l’interessato ben avrebbe potuto eventualmente proporre reclamo principale avverso l’irrogazione della sanzione sportiva della squalifica per sette giornate.
Restano così assorbite tutte le censure pregiudiziali sollevate dalla Procura federale circa l’inammissibilità delle deduzioni formulate dal reclamato per formazione del giudicato interno sulla responsabilità del calciatore minore.
Il reclamante incidentale è in ogni caso tenuto al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, alla cui richiesta provvederà la Segreteria.
E’ appena il caso di segnalare che il mancato preventivo versamento del contributo non avrebbe potuto giammai determinare ex se la sua inammissibilità.
Tale conclusione, del resto, è conforme ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini fiscali, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento (CFA, SS.UU., n. 85/2020-2021).
5. Può quindi procedersi all’esame del reclamo incidentale.
5.1. Con il primo motivo, proprio con riferimento alla posizione del calciatore Giacomo Santroni (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l., chiamato per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere in data 3 novembre 2024, al termine della gara Grottammare – S.S. Atletico Azzurra Colli del 3 novembre 2024 valevole per il campionato Allievi Provinciali, dopo aver imitato il verso della scimmia “hu hu”, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. O.O.M., schierato nelle fila della squadra della società ospite con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “questo è il richiamo della Jungla”) la Procura ha lamentato che, malgrado la riscontrata commissione del fatto da parte del predetto e la sua conseguente responsabilità, il Tribunale federale territoriale ha nondimeno riconosciuto erroneamente l’attenuante della giovane età e determinato la sanzione in sette giornate di squalifica in luogo delle dieci richieste.
Essendo stato dichiarato irricevibile il reclamo incidentale ex adverso proposto dal reclamato, non può in alcun modo rimettersi in discussione la questione dell’effettiva commissione dei fatti addebitati al calciatore minore, signor Giacomo Santroni, né la sua responsabilità e può solo esaminarsi la questione della correttezza della sanzione inflitta, contestata – come rilevato in precedenza dalla Procura federale.
Il motivo di doglianza in esame è fondato e va accolto.
5.1.1. L’art. 28 CGS, rubricato “Comportamenti discriminatori”, dopo aver stabilito al primo comma che “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”, al successivo comma 2 prevede che “il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00”.
Se è vero che l’art. 13 CGS, disciplinando le circostanze attenuanti, pur non prevedendo tra quelle tipiche (comma 1) la minore età dell’incolpato, consente tuttavia (comma 2) che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, non vi è ragione per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la minore età non è una circostanza attenuante atipica, costituendo semmai sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori cui deve essere improntata sempre l’attività sportiva, rappresentando pertanto, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un vero e proprio disvalore aggiunto.
E’ stato anche sottolineato che, in tal senso, la pena irrogata ai giovani calciatori, per quanto debba pur sempre rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, svolge anche una funzione educatrice al rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (ex multis, CFA, Sez. I, n. 59/2023–2024; CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025; CFA, Sez. I, 57/2024-2025; CFA, SS.UU., 15/2025-2026).
5.1.2. La gravità del fatto addebitato a Giacomo Santroni esclude – ad avviso di queste Sezioni Unite – che possa tenersi conto della giovane età, non potendo sottacersi che il giudice territoriale non ha neppure fornito ragionevole motivazione circa l’opportunità di tener conto dell’età dell’incolpato.
A tanto consegue l’accoglimento del motivo in esame e la riforma in parte qua della decisione reclamata e l’irrogazione al predetto calciatore, sig. Giacomo Santroni, della sanzione sportive di 10 (dieci) giornate di squalifica, così come richiesto dalla Procura federale, trattandosi, nel caso di specie, di una sanzione congrua e proporzionata alla gravità del fatto e comunque coerente con la previsione del ricordato art. 28 CGS.
5.2. Con il secondo motivo del reclamo principale, la Procura federale ha chiesto la riforma della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto non fondata, in quanto non sorretta da alcun elemento probatorio (non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione dello stesso soggetto asseritamente offeso), l’incolpazione formulata nei confronti del giovane calciatore, signor Ndreu Brendon, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in data 3 novembre 2024, in occasione di un contrasto di gioco avvenuto nel corso del secondo tempo della gara Grottammare – S.S. Atletico Azzurra Colli del 3 novembre 2024 valevole per il campionato Allievi Provinciali, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. O.O.M., schierato nelle fila della squadra della società ospite con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “scimmia”.
Secondo la Procura, infatti, i comportamenti addebitati al predetto calciatore troverebbero sicura ed inequivoca conferma dall’ammissibile, puntuale e circostanziata dichiarazione dell’offeso nonché dalla dichiarazione resa dal direttore di gara, senza trovare alcuna smentita nelle dichiarazioni testimoniali dell’allenatore signor Valerio Quondamatteo.
La difesa del reclamato, anche nel corso della discussione, ha insistito sul fatto che, quanto contestatogli dalla Procura federale, non avrebbe trovato alcun riscontro fattuale, nulla avendo dichiarato di aver sentito né il signor Cipollaro (nel corso delle indagini svolte dagli uffici della Procura), né il direttore di gara, il quale peraltro nulla aveva riportato nel referto di gara, essendosi limitato a riferire alla Procura federale, nel corso delle indagini, che un giocatore della squadra Atletico Azzurri Colli gli si era avvicinato riferendo di essere stato insultato da un non meglio specificato giocatore della squadra del Grottammare.
Ha pertanto chiesto il rigetto del reclamo principale e la conferma della decisione impugnata, non mancando di sottolineare che il presunto episodio di discriminazione razziale in questione (analogamente a quello che aveva interessato l’altro calciatore, sig. Giacomo Santroni) avrebbero dovuto essere inquadrato dalla Procura nell’ambito di un ingiusto tentativo di rivalsa perseguito dai calciatori dall’Atletico Colli Azzurri; uno di essi, per un’accusa similare rivolta proprio nei confronti del signor Ndreu Brendon, era stato squalificato per dieci giornate.
Il motivo di reclamo è fondato.
5.2.1. Diversamente da quanto eccepito dalla difesa del reclamato sig. Ndreu Brendon, la circostanza che, nel corso del secondo tempo, si sia verificato l’increscioso e grave episodio di cui è stato incolpato, risulta effettivamente dichiarato dal calciatore direttamente offeso, signor Ojo Osarodion Mike.
Questi, in occasione dell’audizione disposta nel corso delle indagini al rappresentante della Procura federale, ha dichiarato che, nel corso del secondo tempo dell’incontro di calcio di cui si tratta, dopo uno scontro di gioco con l’avversario signor Ndreu Brendon, era stato da questi apostrofato come “scimmia” e che aveva segnalato ciò all’arbitro, il quale gli aveva risposto di non aver sentito nulla e di non poter, pertanto, far nulla.
Tale circostanziato episodio risulta peraltro confermato, sia pur indirettamente ed in modo più sfumato, dallo stesso direttore di gara, signor Marco Camponi, il quale, sentito nel corso delle indagini dal rappresentate della Procura federale, ha affermato che, in occasione dell’incontro di calcio di cui si discute, un calciatore di colore della società Azzurra Colli si era recato presso di lui dicendogli di essere stato apostrofato col termine razzista di scimmia, aggiungendo che, non avendo sentito alcunché, non aveva potuto refertare tale segnalazione, e che tuttavia nel prosieguo della gara aveva prestato particolare attenzione agli atteggiamenti del calciatore segnalato.
Il fatto che l’arbitro non abbia annotato alcunché nel referto arbitrale non esclude che l’episodio sia avvenuto.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il rapporto del direttore di gara, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale ( ex multis: CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025).
D’altro canto le dichiarazioni testimoniali, assunte nel corso del giudizio di primo grado dei signori Valerio Quondamatteo e Tiziano Giannetti, rispettivamente allenatore e dirigente accompagnatore nonché assistente di parte della società Grottammare (C. U17), a prescindere da ogni altra considerazione, non escludono affatto che l’episodio si sia verificato, limitandosi a una dichiarazione negativa di non aver udito le parole proferite dal calciatore della loro squadra, di non aver ricevuto notizie sul fatto contestato da altri componenti della squadra e che nulla era stato refertato dall’arbitro.
Peraltro, non è dato comprendere quale sia stata la posizione nel campo di gioco dei predetti testi rispetto al luogo in cui si è verificato il contrasto falloso che ha scatenato l’episodio contestato, posizione che, se fosse stata vicina al contrasto falloso, avrebbe potuto escludere che l’epiteto razzista fosse stato effettivamente pronunciato.
5.2.2. Non vi è pertanto ragione di dubitare dell’effettività della commissione del fatto, secondo la dichiarazione resa dalla stessa persona offesa che, come si è avuto modo di evidenziare, può dirsi sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni del direttore di gara e non risulta affatto smentita dalle dichiarazioni dei testi assunti nel giudizio di primo grado.
Giova aggiungere che, secondo un consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte federale d’appello, il fatto contestato ben può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 22/2024-2025), non rappresentando di per sé le dichiarazioni della persona offesa una prova minoris generis o una prova secondaria (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).
Nel caso di specie, alcun elemento risulta ostare alla credibilità della persona offesa.
Sotto questo profilo l’affermazione secondo cui l’episodio oggetto di incolpazione costituirebbe un tentativo di rivalsa per il fatto che nella partita di andata tra le due stesse squadre, per un episodio simile, un calciatore della società Atletico Colli Azzurri era stato punito con la squalifica di 10 dieci giornate, è priva di riscontro, anche solo indiziario.
5.2.3. Pertanto, il sig. Ndreu Brendon deve essere considerato responsabile di quanto oggetto di incolpazione nell’atto di deferimento della Procura federale e allo stesso va irrogata, come richiesto dalla Procura, la sanzione sportiva della squalifica di dieci giornate, da ritenersi congrua e adeguata in considerazione della gravità del fatto e comunque coerente con le previsioni di cui all’art. 28 CGS.
5.3. La confermata responsabilità del calciatore signor Giacomo Santroni e l’accertata responsabilità del calciatore Ndreu Brendon per i fatti loro addebitati con l’atto di deferimento, comporta la piena responsabilità anche della società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l, per la quale essi erano tesserati all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.
Tenuto conto dei limiti edittali fissati dall’art. 28 del CGS, ma considerato il comportamento complessivamente esemplare tenuto dalla società e dai suoi tesserati nelle varie competizioni cui ha partecipato, tanto da meritare positivi apprezzamenti per i comportamenti disciplinari dei suoi atleti, appare equa e adeguata l’ammenda di €. 1.000,00.
6. In conclusione, deve essere accolto il reclamo principale e dichiarato irricevibile quello incidentale, fermo restando, quanto a quest’ultimo, l’obbligo del reclamante incidentale di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; per l’effetto in riforma della decisione impugnata devono essere irrogate le sanzioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il reclamo principale e dichiara irricevibile quello incidentale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al signor Giacomo Santroni: la squalifica di 10 (dieci) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- al sig. Brendon Ndreu: la squalifica di 10 (dieci) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- alla società S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l.: l’ammenda di €, 1,000,00 (mille).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce