F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0031/CFA pubblicata il 7 Ottobre 2025 (motivazioni) – Calc. Dejan Vokic
Decisione/0031/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0022/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Paola Palmieri – Componente
Giuseppe Castiglia - Vice Presidente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0022/CFA/2025-2026, proposto dal Sig. Dejan Vokic in data 4 settembre 2025, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0032TFNSD/2025-2026, depositata il 25 agosto 2025.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Monica Fiorillo e l’Avv. Raffaele Rigitano per il reclamante e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 23 maggio 2025, adottato all’esito di una istruttoria avviata a seguito di una segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare il signor Dejan Vokic, al momento tesserato per la società slovena NK Radomlje, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, CGS, nonché per la violazione dell’art. 24, comma 1, CGS, per aver effettuato n. 304 scommesse dall’8 gennaio 2023 al 2 agosto 2023 (quando era tesserato per il Benevento Calcio srl) attraverso il conto giochi n. 15016-10941767 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei) e nell’ambito FIFA.
2. Con decisione n. 235/2024-2025, depositata il 24 giugno 2025, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, nel definire la posizione di altri co-deferiti, in parte condannandoli e in parte prosciogliendoli, ha preliminarmente disposto lo stralcio della posizione del signor Vokic, non risultando agli atti la prova della notifica alla sua persona, per il tramite della società Benevento Calcio, dell’avviso di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza, e rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del successivo 15 luglio.
In quella data, il Tribunale federale nazionale - con ordinanza n. 1/2025-2026, depositata lo stesso 15 luglio - ha ordinato alla società Benevento Calcio, ai sensi dell'art. 53 CGS, di trasmettere al signor Vokic presso il suo attuale domicilio personale o societario gli atti del procedimento sopra indicati, insieme con la citata decisione n. 235/2024-2025 e con la medesima ordinanza (recante la fissazione al 21 agosto 2025 della nuova udienza), entro la data del 22 luglio 2025, fornendone prova al Tribunale e alla Procura federale entro la data del successivo 29 luglio.
3. Con decisione n. 32/2025-2026, depositata il 25 agosto 2025, il Tribunale federale nazionale, dato atto dell’avvenuto adempimento da parte della società Benevento Calcio della prescrizione della ricordata ordinanza e rilevato che, ciò nonostante, il signor Vokic non si era costituito in giudizio né aveva svolto attività difensiva, ne ha dichiarato la responsabilità disciplinare in ordine al capo di incolpazione e, in accoglimento delle richieste della Procura federale, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per tre anni e trenta giorni, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, e l'ammenda di € 34.000,00.
4. Con reclamo notificato e depositato il 4 settembre 2025, il signor Vokic ha impugnato la decisione di primo grado, che assume essergli stata consegnata dalla società slovena, per cui è tesserato, solo il precedente 28 agosto, sostenendo che il provvedimento di squalifica sarebbe stato adottato in assenza di tempestiva conoscenza da parte sua delle contestazioni mosse dalla Procura federale con l'atto di comunicazione di conclusione delle indagini e con l'atto di deferimento nonché della convocazione dell'udienza fissata dal Tribunale federale nazionale.
Poiché tutti gli atti del procedimento sono antecedenti all'ordinanza del Tribunale federale nazionale datata 15 luglio 2025, egli avrebbe subito una grave e irreparabile lesione del diritto di difesa, con chiara violazione del principio del contraddittorio, come sancito dagli artt. 2 e 44 CGS, oltre che dai principi generali del giusto processo sportivo ed ordinario derivati da inderogabili normative di carattere costituzionale.
In conclusione, il reclamante ha chiesto l’annullamento della squalifica inflittagli e, in subordine, la rinnovazione del procedimento disciplinare previa corretta notifica degli atti.
5. All’udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi in modalità mista in videoconferenza, quando il reclamo è stato chiamato, è comparso costituendosi anche il rappresentante della Procura federale.
Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. In via preliminare, il Collegio, nell’assolvere al compito di verificare anche d’ufficio la corretta instaurazione del rapporto processuale (Corte fed. app., SS.UU., n. 96/CFA-2021-2022), dà atto della tempestività del reclamo.
Come sopra accennato, questo è stato depositato il 4 settembre scorso avverso una decisione depositata il precedente 25 agosto; dunque, con un intervallo di tempo di dieci giorni.
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, il termine di sette giorni per impugnare - previsto dall’art. 101, comma 2, CGS - decorre dal momento della comunicazione alle parti, mentre la “pubblicazione” menzionata in via alternativa dalla stessa disposizione riguarda la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia.
Non porta a conclusioni diverse la disposizione dell’art. 11, comma 4, secondo periodo, CGS CONI, perché - a norma dell’art. 3, comma 2, CGS -, “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. L’applicazione del Codice CONI ha dunque carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quello del Codice FIGC, il quale disciplina in maniera completa ed esaustiva - al Capo II del Titolo IV - l’appello avverso le decisioni di primo grado. Esso, perciò, sotto il profilo in questione, non richiede né consente alcuna integrazione a opera di una fonte esterna (Corte fed. app., Sez. IV, n. 44/2020-2021; Corte fed. app., IV, n. 50/2020-2021; Corte fed. app., Sez. I, n. 76/2021-2022).
E poiché dagli atti della Segreteria risulta che la decisione di primo grado è stata depositata il 28 agosto, il reclamo appare in termini e quindi ricevibile.
7. Nel merito, il reclamo è infondato.
8. Come appare dal fascicolo processuale, la Procura federale - in applicazione dell’art. 53, comma 5, n. 2, CGS - ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini (10 aprile 2025) e l’atto di deferimento (23 maggio 2025) con pec indirizzate - oltre che al procuratore del calciatore - alla Benevento Calcio, quale società di ultimo tesseramento del deferito. Queste notifiche risultano essere andate a buon fine, diversamente da quanto è avvenuto per quelle inviate alla casella di posta elettronica ordinaria del calciatore.
Il Tribunale federale nazionale, pur ritenendo comunque valido il procedimento alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte federale d’appello (Sez. I, n. 110/2024-2025), ha ritenuto opportuno - considerata la gravità dell’illecito contestato e la misura delle sanzioni minime edittali - ordinare alla società Benevento Calcio di trasmettere al signor Vokic presso il suo attuale domicilio personale o societario gli atti del procedimento e la stessa ordinanza.
Va in effetti osservato che non risulta che la società Benevento Calcio abbia a suo tempo fatto pervenire alla Procura federale prova della formale trasmissione al signor Vokic della comunicazione della conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento. Prova cui la società era tenuta in forza del richiamato art. 53, comma 5, n. 2, penultimo periodo, CGS.
Peraltro, a seguito dell’ordinanza del Tribunale federale nazionale, il Benevento Calcio ha comunicato di avere adempiuto alla prescrizione in data 16 luglio scorso, trasmettendo gli atti sia all’indirizzo della società di attuale appartenenza del giocatore, ricavato dal TMS della FIFA, sia a quello del giocatore medesimo.
9. Tutto ciò posto, il Collegio reputa che il procedimento si sia sviluppato con modalità non lesive del diritto di difesa del signor Vokic.
Questi non può affermare di essere stato totalmente all’oscuro della vicenda, visto che - come si legge negli atti - egli ha più volte interloquito al riguardo con il suo precedente procuratore e con la Procura federale, che tra l’altro, su richiesta dell’incolpato, ha modificato - ma senza esito - sia la data che il luogo (da Roma a Gorizia) dell’audizione prevista dall’art. 119, comma 7, CGS.
Appare dunque evidente che il signor Vokic si è coscientemente disinteressato del procedimento disciplinare che lo riguardava e di cui era sicuramente a conoscenza. Così facendo, egli non ha osservato quell’onere qualificato di diligenza che - secondo quanto ha affermato più volte e sotto diversi punti di vista questa Corte federale d’appello (ad es., CFA, SS. UU., n. 18/CFA/2023-2024, sul controllo della validità del titolo di soggiorno del calciatore; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025, in tema di regolarità del tesseramento) - è proprio di tutti i tesserati e ora, dolendosi dell’impossibilità di formulare una tempestiva richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 126 o dell’art. 127 CGS a causa della pretesa totale ignoranza del procedimento disciplinare a suo carico, non si conforma ai doveri di lealtà sportiva, anche processuale, che informano l’ordinamento federale e a cui ogni soggetto, tra quelli individuati dall’art. 2 CGS, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Dalle considerazioni che precedono discende che - come già detto - il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce