F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Universal Roseto 1920 / Pineto Calcio Srl – 24/TFNSVE

Decisione/0021/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0024/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Marco Scarpati - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società Pineto Calcio Srl (600704) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Melchiorre Filippo (3012572), la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 99, punto 4, NOIF del 04/09/2025, ritualmente depositato e notificato alla controparte, la ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di formazione tecnica relativo al calciatore Filippo Melchiorre da parte della società Pineto Calcio Srl.

Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Filippo Melchiorre, tesserato con vincolo biennale il 21/12/2024 dalla Pineto Calcio Srl, era stato suo tesserato nella stagione sportiva 2023/2024 e che, in relazione a tale annualità, le era dovuto il Premio di formazione tecnica che, come da precedente formale richiesta del 24/07/2025 trasmessa alla società resistente, ammontava ad 1.332,00, come da relativa attestazione acquisita dalla Piattaforma Telematica Premi che, come noto, garantisce il calcolo automatico di due tipologie principali di premi: a) Premi di tesseramento (art. 96 NOIF); b) Premi di formazione tecnica (art. 99 NOIF).

La società Pineto Calcio Srl non si costituiva in giudizio, né partecipava all’udienza fissata in data 01/10/2025, tenutasi in modalità videoconferenza, in cui presenziava la sola parte ricorrente che si riportava ai propri atti.

Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.

La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

La documentazione in atti, relativa al calciatore Filippo Melchiorre, prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale (così come statuito dal novellato art. 99, punto 1 ultimo comma, delle NOIF) che, in questo caso, riporta come dovuto l’importo del Premio nella misura di 1.332,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Pineto Calcio Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 1.332,00 (milletrecentotrentadue/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                                                  Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 9 ottobre 2025.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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