F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Universal Roseto 1920 / Renato Curi Angolana Srl – 20/TFNSVE

Decisione/0023/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0020/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Marco Scarpati - Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società Renato Curi Angolana Srl (81709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Samuele Sacchetti (2652916), la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 4 settembre 2025 ex art. 99 - comma 3 - NOIF, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la società ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Samuele Sacchetti ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società Renato Curi Angolana Srl.

Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Samuele Sacchetti, tesserato con vincolo biennale il 01/07/2023, era stato dapprima suo tesserato nella stagione sportiva 2022/2023 e che in relazione a tale annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica.

Chiedeva pertanto il riconoscimento del Premio che quantificava in euro 150,00 (centocinquanta/00).

Produceva l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi.

Non si costituiva in giudizio la Renato Curi Angolana Srl né partecipava alla fissata udienza del 1° ottobre 2025 tenutasi in videoconferenza. A tale udienza presenziava quindi solo parte ricorrente che si riportava agli atti del procedimento.

Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.

La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

La documentazione prodotta prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale così come statuito dal novellato art. 99 – primo comma – delle NOIF.

L’importo del Premio indicato in ricorso è conforme a quello risultante dalla predetta attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Renato Curi Angolana Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 150,00 (centocinquanta/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025.

 

IL  RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                                Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 9 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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