F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Universal Roseto 1920 / Renato Curi Angolana Srl – 18/TFNSVE
Decisione/0024/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0018/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Marco Scarpati - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Marina Vajana - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società Renato Curi Angolana Srl (81709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lorenzo Falcucci (2118508), la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 99, punto 4, NOIF del 04/09/2025, ritualmente depositato e notificato alla controparte, la ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di formazione tecnica relativo al calciatore Lorenzo Falcucci da parte della società Renato Curi Angolana Srl.
Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Lorenzo Falcucci, tesserato con vincolo biennale il 29/08/2023 dalla Renato Curi Angolana Srl, era stato suo tesserato nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e che, in relazione a tali annualità, le era dovuto il Premio di formazione tecnica che, come da precedente formale richiesta del 25/07/2025 trasmessa alla società resistente, ammontava ad € 600,00, come da relativa attestazione acquisita dalla Piattaforma Telematica Premi che, come noto, garantisce il calcolo automatico di due tipologie principali di premi: a) Premi di tesseramento (art. 96 NOIF); b) Premi di formazione tecnica (art. 99 NOIF).
La società Renato Curi Angolana Srl non si costituiva in giudizio, né partecipava all’udienza fissata in data 01/10/2025, tenutasi in modalità videoconferenza, in cui presenziava la sola parte ricorrente che si riportava ai propri atti.
Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.
La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
La documentazione in atti, relativa al calciatore Lorenzo Falcucci, prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale (così come statuito dal novellato art. 99, punto 1 ultimo comma, delle NOIF) che, in questo caso, riporta come dovuto l’importo del Premio nella misura di € 600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Renato Curi Angolana Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 600,00 (seicento/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.
Così deciso in Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marco Scarpati Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai