F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Universal Roseto 1920 / Renato Curi Angolana Srl – 18/TFNSVE

Decisione/0024/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0018/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Marco Scarpati - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società Renato Curi Angolana Srl (81709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lorenzo Falcucci (2118508), la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 99, punto 4, NOIF del 04/09/2025, ritualmente depositato e notificato alla controparte, la ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di formazione tecnica relativo al calciatore Lorenzo Falcucci da parte della società Renato Curi Angolana Srl.

Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Lorenzo Falcucci, tesserato con vincolo biennale il 29/08/2023 dalla Renato Curi Angolana Srl, era stato suo tesserato nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e che, in relazione a tali annualità, le era dovuto il Premio di formazione tecnica che, come da precedente formale richiesta del 25/07/2025 trasmessa alla società resistente, ammontava ad 600,00, come da relativa attestazione acquisita dalla Piattaforma Telematica Premi che, come noto, garantisce il calcolo automatico di due tipologie principali di premi: a) Premi di tesseramento (art. 96 NOIF); b) Premi di formazione tecnica (art. 99 NOIF).

La società Renato Curi Angolana Srl non si costituiva in giudizio, né partecipava all’udienza fissata in data 01/10/2025, tenutasi in modalità videoconferenza, in cui presenziava la sola parte ricorrente che si riportava ai propri atti.

Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.

La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

La documentazione in atti, relativa al calciatore Lorenzo Falcucci, prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale (così come statuito dal novellato art. 99, punto 1 ultimo comma, delle NOIF) che, in questo caso, riporta come dovuto l’importo del Premio nella misura di 600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Renato Curi Angolana Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 600,00 (seicento/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.

Così deciso in Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                                                 Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 9 ottobre 2025.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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