F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Universal Roseto 1920 / Renato Curi Angolana Srl – 25/TFNSVE
Decisione/0026/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0025/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero – Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società Renato Curi Angolana Srl (81709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ziu Alessio (2003660), la seguente
DECISIONE
Con ricorso datato 04.09.2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la società ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Ziu Alessio ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società Renato Curi Angolana Srl.
Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Ziu Alessio, tesserato con vincolo biennale il 30/08/2024 dalla Renato Curi Angolana Srl, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi che quantificava lo stesso in € 810,00.
Non si costituiva in giudizio la società Renato Curi Angolana Srl né partecipava alla fissata udienza del 1° ottobre 2025 tenutasi in videoconferenza. A tale udienza presenziava quindi solo parte ricorrente, che si riportava agli atti del procedimento.
Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.
La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
La documentazione prodotta prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della società ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione risulta dalla allegata attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale così come statuito dal novellato art 99 – punto 1 ultimo comma – delle NOIF.
L’importo del Premio, non indicato in ricorso, è quello risultante dalla predetta attestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Renato Curi Angolana Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 810,00 (ottocentodieci/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai