F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Universal Roseto 1920 / ASD Hatria – 21/TFNSVE

Decisione/0027/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0021/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Marco Scarpati – Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società ASD Hatria (962901) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Iapadre Piero (2048604), la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 04.09.2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la società ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Iapadre Piero ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società ASD Hatria.

Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Iapadre Piero, tesserato il 31/08/2023 dalla società ASD Hatria, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2012/2013 -2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica.

Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi che quantificava lo stesso in 132,00.

Non si costituiva in giudizio la società ASD Hatria né partecipava alla fissata udienza del 1° ottobre 2025 tenutasi in videoconferenza. A tale udienza presenziava quindi solo parte ricorrente, che si riportava agli atti del procedimento.

Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.

La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

La documentazione prodotta prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della società ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione risulta dalla allegata attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale così come statuito dal novellato art 99 – punto 1 ultimo comma – delle NOIF.

L’importo del Premio, non indicato in ricorso, è quello risultante dalla predetta attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Hatria alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 132,00 (centotrentadue/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 9 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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