F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/TFN – SD del 10 Ottobre 2025 (motivazioni) – Leonardo Grimaldi – 53/TFNSD
Decisione/0075/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Edoardo Ales - Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5977 /1145pf24-25/GC/DP/rm depositato il 4 settembre 2025, nei confronti del sig. Leonardo Grimaldi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 4 settembre 2025, depositato in pari data, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Leonardo GRIMALDI, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Gruppo Sportivo Herajon come calciatore, per rispondere, nella sua attuale veste di allenatore iscritto all’Albo dei tecnici del Settore Tecnico della F.I.G.C., della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel mese di marzo 2023, in costanza di tesseramento quale calciatore della società ASD Gruppo Sportivo Herajon, avviato delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 concernenti l’assunzione, per la stagione sportiva 2023 – 2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile e per avere sottoscritto, in data 17 giugno 2023, due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo di oneroso delle citate attività a far data dall’1.9.2023, accordi ai quali si è sottratto con comunicazione del 10.7.2023, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali nonché ritenendosi libero da qualsivoglia vincolo, per poi tesserarsi, nel successivo mese di ottobre 2023, quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 12 aprile 2025 a firma del sig. Leonardo Grimaldi, allenatore tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società S.S.D. Gelbison s.r.l., con la quale evidenziava che la società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 gli aveva richiesto, anche tramite una società di recupero crediti, il pagamento della somma complessiva di euro 11.000,00 incrementatasi successivamente fino all’importo di euro 12.090,00 - a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal recesso dai contratti di collaborazione stipulati con detta società in data 17.6.2023 relativi alla stagione sportiva 2023-2024 e dalla violazione dell’obbligo contrattualmente assunto di non esercitare, anche in caso di recesso, l’attività di allenatore in favore di altre società concorrenti della A.S.D. U.S. Poseidon 1958 nella stagione sportiva 2023–2024.
L’esposto risultava corredato dalla seguente documentazione
: - n. 2 lettere di incarico della società ASD U.S. Poseidon 1958 per prestazioni sportive dilettantistiche relative alla stagione sportiva 2023-2024 da parte del sig. GRIMALDI;
- atto di diffida e di contestazione di inadempimento contrattuale del 4.7.2023, a firma dell’Avv. Francesco Reali, in nome e per conto della società ASD U.S. Poseidon 1958 ed indirizzata al sig. GRIMALDI;
- atto di diffida e di richiesta di pagamento del 18.2.2025 inviata al sig. GRIMALDI dalla società Studio Legale Rescos s.p.a. in nome e per conto della società ASD U.S. Poseidon 1958;
- nota del 10.7.2023 inviata dal Sig. GRIMALDI alla società ASD U.S. Poseidon 1958.
L’attività di indagine effettuata dalla Procura ha consentito di accertare che il GRIMALDI (allenatore iscritto all’Albo dei tecnici del Settore Tecnico della F.I.G.C.), nel corso della stagione sportiva 2022–2023 era tesserato per la società ASD Gruppo Sportivo Herajon come calciatore e che, in costanza di detto tesseramento, avviava (a partire dal mese di marzo 2023) delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 finalizzate all’assunzione, nella successiva stagione sportiva 2023–2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile di detta società. All’esito di dette interlocuzioni, in data 17.6.2023, il sig. GRIMALDI sottoscriveva due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo oneroso, a far data dall’1.9.2023, dell’attività di Responsabile del settore giovanile e di Istruttore del settore giovanile.
A seguito della pubblicazione da parte della società ASD Gruppo Sportivo Herajon in data 4.7.2023 di un comunicato stampa con il quale si contestava la legittimità dell’inserimento del proprio tesserato, sig. GRIMALDI, all’interno dell’organigramma della società ASD U.S. Poseidon relativo alla stagione sportiva 2023-2024, inserimento reso noto con apposito comunicato stampa, nonché della pubblicazione in data 5.7.2023 di un comunicato stampa da parte della società ASD U.S. Poseidon con il quale si evidenziava l’avvenuta sottoscrizione da parte del sig. Leonardo Grimaldi di due contratti per lo svolgimento dell’attività di Responsabile del settore giovanile e di Istruttore del settore giovanile per la stagione sportiva 2023-2024, il GRIMALDI con missiva del 10.7.2023 comunicava alla società ASD U.S. Poseidon di non poter tenere fede alle predette scritture e di ritenersi libero da qualsivoglia vincolo contrattuale, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali, e nel successivo mese di ottobre 2023 si tesserava quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon.
Oltre alle circostanze fattuali sopra menzionate, l’attività di indagine della Procura ha permesso, inoltre, di rilevare l’esistenza di un precedente accordo tra il sig. GRIMALDI e la società ASD Gruppo Sportivo Herajon avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di tecnico per la stagione sportiva 2023-2024 (emergente, in particolare: dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal GRIMALDI e relative alla circostanza che la società ASD U.S. Poseidon avrebbe dovuto chiedere una sua preventiva autorizzazione alla pubblicazione dell’organigramma societario relativo alla stagione sportiva 2023-2024 e recante l’inserimento del suo nominativo; dal contenuto del comunicato stampa della società ASD Gruppo Sportivo Herajon del 4.7.2023 e degli altri due comunicati stampa pubblicati nella stagione sportiva 2023-2024 dalla medesima società; dal tesseramento del sig. GRIMALDI come tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon a partire dal mese di ottobre 2023) e la non conoscenza di detto accordo da parte della società ASD U.S. Poseidon (come emerge, in particolare, dal contenuto del comunicato stampa del 5.7.2023). Infine, è stata accertata dalla Procura la non conoscenza da parte della società ASD Gruppo Sportivo Herajon dell’avvenuta sottoscrizione da parte del proprio tesserato, Leonardo GRIMALDI, in data 17.6.2023 delle due lettere di incarico per lo svolgimento, a far data dall’1.9.2023, dell’attività di Responsabile del settore giovanile e di Istruttore del settore giovanile per conto della società ASD U.S. Poseidon (come emerge, in particolare, dal contenuto del comunicato stampa del 4.7.2023).
Il dibattimento
All’udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Luca Zennaro per la Procura Federale e l’Avv. Gaetano Aita per la parte deferita. La Procura concludeva per l’irrogazione al sig. GRIMALDI della sanzione di mesi due di squalifica.
La difesa del deferito chiedeva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare di dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Campania o, in subordine, di prosciogliere il deferito.
La decisione
Quanto alla questione di incompetenza di questo Tribunale, sollevata dalla difesa del deferito in favore della competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, essa deve essere respinta in quanto il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 12.4.2025 a firma del sig. GRIMALDI, allenatore tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società S.S.D. Gelbison s.r.l. In quanto tale, la questione è sottoposta alla competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 84 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, il quale fa riferimento a “ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico”.
Quanto al merito della questione, dalla documentazione in atti non emerge la responsabilità disciplinare della parte deferita per le condotte contestate.
L’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “ i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.
L’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”. Secondo il comma 2 dello stesso articolo: “Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”.
Le condotte contestate al sig. GRIMALDI riguardano: 1) l’avere, nel mese di marzo 2023, in costanza di tesseramento quale calciatore della società ASD Gruppo Sportivo Herajon, avviato delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 concernenti l’assunzione, per la stagione sportiva 2023 – 2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile; 2) l’avere, in data 17 giugno 2023, sottoscritto due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo di oneroso delle citate attività a far data dall’1.9.2023; 3) l’essersi sottratto a quegli accordi con comunicazione del 10.7.2023, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali; 4) il ritenersi libero da qualsivoglia vincolo, per poi tesserarsi, nel successivo mese di ottobre 2023, quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon.
Nessuna di queste condotte ricade nella previsione dell'art. 4 CGS nè in quella dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico. Invero, l'aver avviato in corso di tesseramento quale calciatore con la Herajon delle (mere) interlocuzioni concernenti l'assunzione, nella s.s. successiva, delle funzioni di Responsabile e istruttore del settore giovanile con altra società non lede alcun divieto dettato dalle norme federali, le quali, ove interpretate in tale senso, inciderebbero - esse sì - sulla libertà del tesserato di progettare (con mere interlocuzioni) il proprio futuro.
Quanto, poi, alla sottoscrizione (in data 17 giugno 2023) dei due accordi con la Poseidon in costanza di tesseramento con la Herajon, va valutata la circostanza che, a quella data, il campionato di calcio a 11 di terza categoria disputato dalla società era già terminato e risulta evidente la constatazione che il Grimaldi già fosse determinato a cessare il ruolo di calciatore per assumere quella di allenatore e logica la considerazione che (in virtù della propria posizione di riferimento all'interno della Herajon) fosse a conoscenza della circostanza che la società non si sarebbe iscritta al campionato di calcio a 11 con conseguente svincolo dei calciatori per essa tesserati (come effettivamente avvenuto con C.U. del C.R. Campania n. 42 del 27 ottobre 2023).
Quindi, la violazione astrattamente commessa difetta dello stato soggettivo doloso o colposo, con inerente non punibilità.
Peraltro, in data 10 luglio 2023 (a distanza di pochi giorni dalla loro sottoscrizione), il Grimaldi, esercitando il diritto previsto dall'art. 5 degli accordi del 17 giugno, li ha risolti non prevedendo detta disposizione convenzionale alcun vincolo o motivazione, così "rientrando nel tesseramento con la Herajon", con la quale nel mese di ottobre 2023 ha contratto (peraltro rispettando il termine di sessanta giorni previsto dal ridetto art. 5) tesseramento quale tecnico.
Il deferito va, quindi, prosciolto, senza attendere le eventuali iniziative dinanzi la giustizia ordinaria verso la società Poseidon, cui il Grimaldi è stato autorizzato dal Presidente Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Edoardo Ales Carlo Sica
Depositato in data 10 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai