F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76/TFN – SD del 13 Ottobre 2025 (motivazioni) – Davide Lampitelli – 60/TFNSD
Decisione/0076/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0060/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6854/998pf24-25/GC/DP/ff del 12 settembre 2025, depositato il 15 settembre 2025, nei confronti del sig. Davide Lampitelli, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
L’indagine trae origine da una notizia stampa pubblicata in data 22.3.2025 sulla testata giornalistica “La Nazione”, edizione online di Massa Carrara, dal titolo: “Frasi sessiste contro la team manager. Il club si scusa e caccia l’allenatore”, secondo la quale l’allenatore della squadra giovanile della società Massese 1919 S.S.D.R.L., prima di una gara, nel corso di una accesa lite, avrebbe inveito nei confronti della sig.ra Giovanna Santi, Team Manager della medesima società, apostrofandola con frasi sessiste e offensive.
A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10 aprile 2025 al n. 998 pf 24-25.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa
− Notizia stampa del 22.3.2025;
− Foglio censimento della società Massese 1919 S.S.D.R.L. per la stagione sportiva 2024-2025;
− Posizione di tesseramento del sig. Davide Lampitelli;
La Procura ha, altresì, disposto l'audizione dei tesserati Giovanna Santi, Giovanni Rossi, Mariano Zaccagna, Gianluca Parducci, Stefano Della Pina.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 6 agosto 2025, al sig. Davide Lampitelli, individuato come l’allenatore cui fa riferimento il menzionato articolo di stampa, la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
In data 21 agosto 2025 l’indagato ha fatto pervenire alla Procura una memoria.
Il 12 settembre 2025 la Procura Federale ha deferito il sig. Davide Lampitelli, allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Massese 1919 S.S.D.R.L., per rispondere "della violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere, prima della gara Massese 1919 – Tirrenia 1973 dell’1.3.2025, valevole per il Campionato Juniores Under 19 Provinciali, poi non disputata per le avverse condizioni meteo, rivolto con toni accesi all’indirizzo della sig.ra Giovanna Santi, Team Manager della società Massese 1919 S.S.D.R.L., nel corso di una discussione concernente la disputa o meno dell’incontro, frasi offensive del seguente tenore: “scema”, “scema di merda”, “incompetente” e “fenomena”, definendo contestualmente la propria società di appartenenza “una società di merda”.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 7 ottobre 2025.
La fase predibattimentale
In vista della fissata udienza del 7 ottobre 2025, il sig. Davide Lampitelli, con memoria del 2 ottobre 2025, dopo aver effettuato una ricostruzione dei fatti, ha lamentato la mancata audizione dell’incolpato evidenziando come le accuse della sig. Giovanna Santi non trovino riscontro nei testimoni. La difesa ha invocato, infine, l’art. 599 c.p. per escludere la punibilità in quanto la frase incriminata sarebbe stata una reazione immediata a un’aggressione verbale.
Il dibattimento
All’udienza del 7 ottobre 2025, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv. Francesco Vignoli, in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Luca Ulivi in difesa del sig. Davide Lampitelli.
L’Avv. D’Oria, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e replicando alla memoria di controparte, ha chiesto l’irrogazione di mesi 6 (sei) di squalifica.
L'Avv. Ulivi, riportandosi integralmente alla propria memoria, ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.
L’attività di indagine versata in atti, ha, infatti, consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dal deferito. È stato riscontrato dalle audizioni della sig.ra Giovanna Santi e del sig. Giovanni Rossi che il sig. Davide Lampitelli ha rivolto con toni accesi all’indirizzo della sig.ra Giovanna Santi frasi offensive del seguente tenore: “scema”, “scema di merda”.
Tale circostanza è stata, peraltro, ammessa dallo stesso deferito.
Ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. “I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”.
L’art. 39, comma 2, C.G.S. prevede inoltre che “ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato”.
L’aver proferito frasi come “scema” e “scema di merda” dal tenore chiaramente offensivo e poco consono al suo ruolo nell'organigramma societario nei confronti di un dirigente, configura certamente, in capo al sig. Davide Lampitelli una responsabilità disciplinare per violazione del combinato disposto dell’art. 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.
Né appare invocabile la non punibilità della condotta ex art. 599 c.p. non potendosi accertare con certezza se le frasi incriminate fossero o meno una reazione immediata a un’aggressione verbale.
Ai fini della pena, tuttavia, tenuto conto che la condotta si pone in un contesto di reciproche offese nel corso di una discussione con toni molto accesi, il Collegio ritiene equo irrogare mesi 1 (uno) di squalifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Davide Lampitelli la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 13 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai