F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0021/CSA pubblicata del 14 Ottobre 2025 – società S.S.D. a R.L. Acireale 1946 – calciatore Walter Cozza

Decisione/0021/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0024/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0024/CSA/2025-2026, proposto dalla SSD a r.l. Acireale 1946;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 25 settembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 ottobre 2025, l’Avv. Carmine Fabio La Torre; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30 settembre 2025 la SSD a r.l. Acireale 1946 ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Walter Cozza, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 25 settembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n. 23 del Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra SSD a r.l. Acireale 1946 e ACR Messina SSD a r.l., valevole per il campionato di serie D, Girone I, disputata in data 24 settembre 2025.

In detta gara il calciatore Walter Cozza è stato espulso al minuto 43’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “(…) Il calciatore ha posto entrambe le mani sul collo/mento dell’avversario, spingendolo con forza all’indietro, con un gesto chiaramente intenzionale e aggressivo (…)”.

Il Giudice Sportivo, conseguentemente, ha così motivato il provvedimento di squalifica per 3 giornate: “(…) Per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con una spinta al collo”. (…)”.

La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica censurando il provvedimento poiché, nel caso di specie, non si tratterebbe di “condotta violenta” (art. 38 C.G.S.), bensì di “condotta gravemente antisportiva” (art. 39 C.G.S.), posto che il signor Cozza Walter (…) “si avventava sul suo collega del Messina per strappargli il pallone dalle mani, spingendolo rudemente nel tentativo di recuperare la sfera, ma mai mettendogli le mani al collo. Semmai entrambe le mani sono state sempre sul pallone nel tentativo di “sdradicarlo” dalle mani dell’avversario (…)”.

A supporto di ciò chiede l’audizione dell’arbitro e dell’assistente di linea n. 1 per meglio ricostruire la dinamica dei fatti.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 ottobre 2025 nessuno è comparso per la SSD a r.l. Acireale 1946.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.

La decisione del Giudice Sportivo si fonda su un parziale travisamento dei rapporti degli ufficiali di gara, ai quali deve attribuirsi valore di “piena prova” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Nel caso di specie, la condotta del calciatore ben può essere derubricata da “violenta” (art. 38 C.G.S.) in “gravemente antisportiva” (art. 39 C.G.S.).

Difatti, premesso che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato, nessun “colpo” risulta essere stato inferto all’avversario dal calciatore Cozza, è noto che la condotta violenta (art. 38 C.G.S.) presuppone intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce (è un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri); diversamente, la condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), nel caso del contratto fisico, concerne un comportamento meramente negligente e/o imprudente che, nella prevalenza dei casi, si inserisce nel contesto dell’agonismo sportivo occasionato dalla  dinamica di gioco (cfr. decisione n. 19/CSA/2025-2026).

Nel caso di specie, l’aver messo semplicemente le mani sul collo dell’avversario per spingerlo, seppure rudemente e con foga, ma senza alcuna intenzionalità di arrecargli danno fisico, integra la condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S.

In ragione di quanto sopra, il Collegio dispone la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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