F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0022/CSA pubblicata del 14 Ottobre 2025 –società Como 1907 S.r.l. – calciatore Rodriguez Caraballo Jesus – Sig. Fabregas Soler Francesc
Decisione/0022/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0030/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Michele Messina - Vice Presidente;
Piervincenzo Pacileo - Componente;
Leonardo Salvemini – Componente (relatore);
Franco Granato – Rappresentante AI.A.;
Fabio Pesce - Segretario
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nell'udienza fissata per il 9 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, a seguito del reclamo con procedimento d'urgenza n. 0030/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Como 1907 S.r.l. in data 03.10.2025 avverso le sanzioni: - squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rodriguez Caraballo Jesus; - squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione al Sig. Fabregas Soler Francesc, inflitte in relazione alla gara Como/Cremonese del 27.09.2025 con Delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 47 del 30.09.2025.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti di causa;
relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 9.10.2025 Leonardo Salvemini e udito l’ Avv.to Davide Michele Ursoleo per la reclamante società Como 1907 srl;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con Delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 47 del 30.09.2025 veniva dispostala squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore del Como Rodriguez Caraballo Jesus per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria nonché la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione Fabregas Soler Francesc allenatore del Como per avere inoltre, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio ed irriguardoso nei confronti dell'Arbitro.
In merito alla prima sanzione, il Direttore di gara descrive i fatti posti a fondamento della pronuncia del Giudice di prime cure riportando come il giocatore Rodriguez Caraballo Jesus abbia colpito la gamba del calciatore avversario con la palla lontana, obbligando lo stesso a sottoporsi a cure che ne permettevano la ripresa del gioco.
Tale condotta veniva ascritta dal Direttore di gara, quale violenta.
Nel secondo caso il Direttore di gara descrive le condotte riconducibili all’allenatore Fabregas Soler Francesc per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro e dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva allo stesso un'espressione irriguardosa. In dettaglio, si legge nel referto arbitrale che l’Allenatore “A fine partita si avvicinava nel cerchio di centrocampo e mi diceva: “farò una carta per farti mandare ad arbitrare in serie B. Siete scandalosi. Poi continuava dicendomi “ora vai dentro” accompagnando tale frase con un gesto della mano che mi indicava l’uscita dal terreno di gioco e dopo avergli notificato il provvedimento di espulsione, mentre uscivo dal terreno di gioco mi ripeteva per diverse volte “fenomeno, fenomeno”.
Le ragioni della reclamante, con riferimento alla squalifica comminata al calciatore Rodriguez Caraballo Jesus sono riconducibili alla ritenuta differente qualificazione dei fatti accaduti. Infatti, secondo la reclamante il Giudice sportivo nel descrivere i fatti riporta che il calciatore Rodriguez Caraballo Jesus avrebbe “colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria” mentre nel referto ufficiale, invece, il Direttore di gara riportava che il Calciatore “ colpiva con un calcio la gamba dell’avversario”, definendo tale comportamento quale “condotta violenta”.
La reclamante evidenzia, quindi, l’assenza di descrizione da parte del Direttore di gara dell’intensità del calcio inferto dal Rodriguez.
Tale assenza, avrebbe dovuto indurre a qualificare la condotta non violenta ma bensì gravemente antisportiva, pertanto riconducibile alle previsioni di cui all’art. 39 C.G.S. anziché all’art. 38 C.G.S. che, invece, disciplina e sanziona la condotta violenta dei calciatori.
Infine, nel reclamo, con riferimento alla squalifica per due giornate di gara comminata all’allenatore Fabregas Soler Francescsi legge che “È ragionevole ritenere che il Giudice Sportivo ha qualificato le condotte dell’Allenatore, descritte dal Direttore di gara, alla stregua di “atteggiamento intimidatorio” ed “espressione irriguardosa”.
A giudizio della Società reclamante si ritiene, quindi, che le condotte contestate, in continuazione tra loro, debbano, in verità, essere considerate sotto il profilo dell’unicità non apparendo ravvisabile alcun “atteggiamento intimidatorio”, in quanto l’ingiusto danno rappresentato dall’Allenatore non è realizzabile in rerum natura: in altre parole, non è possibile che un allenatore, o chicchessia “scrivendo una carta” - decida le sorti professionali di un arbitro.
Si tratta dunque di parole, secondo la Società Como 1907 S.r.l., che rimandano a ipotesi di mera fantasia, causate dalla reazione emotiva scaturita dall’Allenatore in conseguenza di un finale di gara sentito e concitato, parole prive di portata offensiva con carattere scarsamente irriguardoso.
In conclusione, il Sodalizio reclamante evidenzia come in relazione all’asserita espressione ingiuriosa “fenomeno, fenomeno” pronunciata dal Fabregas Soler Francesc verso il Direttore di gara “Dopo avergli notificato il provvedimento di espulsione, mentre uscivo dal terreno di gioco”, la stessa va classificata tra le espressioni aventi carattere scarsamente irriguardoso, priva di portata offensiva.
La Società ricorrente, conclude affermando che tenuto conto che le condotte contestate, in ragione del fatto che sono state poste in essere sotto il vincolo della continuazione, devono essere considerate quale condotta unica, e tenuto altresì conto della scarsa forza irriguardosa delle espressioni proferite (anche confrontandole con altre oggetto di decisione di questa Corte), si chiede la rideterminazione della sanzione in 1 (una) giornata effettiva di gara.
In definitiva, la Società Como 1907 S.r.l., chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
con riferimento alla sanzione irrogata al calciatore Rodriguez Caraballo Jesus:
- nel merito, in via principale: derubricare la condotta a “condotta meramente antisportiva” e, per l’effetto, ridurre la sanzione inflitta a 1 (una) giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria che verrà ritenuta di giustizia, per i motivi meglio esposti in atti;
- nel merito, in via subordinata: derubricare la condotta a “condotta gravemente antisportiva” ex art. 39 C.G.S. e, in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti, ridurre la sanzione inflitta a 1 (una) giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria che verrà ritenuta di giustizia, per i motivi meglio esposti in atti;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di qualificazione della condotta come “condotta violenta” ex art. 38 C.G.S., in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti, ridurre la sanzione inflitta a 1 (una) giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria che verrà ritenuta di giustizia, ovvero a 2 (due) giornate effettive di gara, per i motivi meglio esposti in atti.
Con riferimento alla sanzione irrogata all’allenatore Fabregas Soler Francesc:
- nel merito, in via principale: ridurre la sanzione inflitta a 1 (una) giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria che verrà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, si formula espressa richiesta di audizione dei Sig.ri Fabregas Soler Francesc e Rodriguez Caraballo Jesus, nonché degli ufficiali di gara sugli episodi sanzionati, non essendo esperibile l’acquisizione di prove audiovisive in ragione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 C.G.S..
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto in riferimento ad entrambe le sanzioni irrogate.
La prima fattispecie ascritta al comportamento del calciatore Rodriguez Caraballo Jesus è riconducibile alla previsione codicistica di cui all’art. 38 del CGS che disciplina l’ipotesi della condotta violenta dei calciatori.
A giudizio di questa Corte l’azione è qualificabile violenta e non gravemente antisportiva, se la stessa non rientra in una azione di gioco, come refertato dal Direttore di gara il quale riporta che il fatto è accaduto con palla lontana e ha richiesto l’intervento dei sanitari per accudire il giocatore colpito.
È utile evidenziare, al fine di riscontrare, rigettandola, la richiesta istruttoria della Società reclamante, come l’art. 61 comma 1 nel qualificare i mezzi di prova e le formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare afferma che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Ora, è evidente che in un tale contesto e dalle considerazioni svolte, il calcio inferto dal calciatore Rodriguez Caraballo Jesus a gioco fermo e comunque al di fuori di una azione agonisticamente viva o concitata, non può che essere stato violento avendo lo stesso giustificato la prestazione di cure, come riportato dal Direttore di Gara e quindi correttamente qualificato dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, a parere di questo Collegio, la valutazione della gravità dell’azione violenta nel caso specifico, non può essere effettuata solo ex post, in riferimento, cioè, ai suoi esiti ma deve necessariamente essere operata ex ante, e quindi alla potenziale pericolosità dell’intervento, ponderate tutte le circostanze concrete.
In relazione, da ultimo, alle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS richiamate dalla Società reclamante le stesse non possono essere applicate al caso di specie perché non evidenziate nel referto arbitrale (nel quale alcun richiamo viene operato in riferimento ad una eventuale reazione immediata del calciatore Rodriguez Caraballo Jesus a comportamento o fatto ingiusto altrui) o in assenza di alcun danno fisico all’avversario coinvolto ovvero nell’immediato abbandono del recinto di gioco al momento del provvedimento di espulsione e infine senza alcun tipo di protesta nei confronti del direttore di gara.
In merito, di converso, alle ragioni dedotte dalla Società ricorrente per contestare la sanzione inferta all’allenatore Fabregas Soler Francesc le stesse appaiono prive di pregio.
Le frasi descritte nel referto del Direttore di Gara sono per loro natura chiaramente da una parte minacciose e dall’altra irriguardose.
La tipologia delle stesse è confermata dalla loro portata lessicale irriguardosa e minacciosa e a nulla rileva se la minaccia rappresentata possa essere realizzata concretamente.
La frase intimidatoria pronunciata dall’allenatore Fabregas Soler Francesc è intrinsecamente minacciosa per la sussistenza del disvalore rappresentato.
A giudizio di questa Corte, per qualificare minacciosa una frase è richiesto soltanto che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire ed è irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario il verificarsi di un reale e concreto stato di intimidazione della vittima, nel caso che ci occupa, il Direttore di Gara.
Le frasi irriguardose pronunciate dal Fabregas Soler Francesc sono di per se stesse una grave mancanza di rispetto nei confronti dell’Arbitro e pertanto a nulla può valere la loro intensità e il contesto nel quale sono state dette.
Tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto non può, peraltro, essere revocata in dubbio l’equità (rectius mitezza) della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per due giornate, laddove il minimo edittale previsto dal C.G.S. per episodi di condotta irriguardosa è pari a quattro giornate.
In conclusione, per le già indicate ragioni il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe in riferimento ad entrambe le sanzioni.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Salvemini Michele Messina
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce