F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0034/CFA pubblicata il 20 Ottobre 2025 (motivazioni) – PFI/A.S.D. Italian Kick Off – Sig. Cano

Decisione/0034/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0023/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Domenico Giordano – Presidente

Stefano Papa – Componente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0023/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 08.09.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 35 del 29.08.2025 e relativa al deferimento n. 913/846pfi24-25/PM/ag-am del 9 luglio 2025, impugnata limitatamente al capo con il quale commina al calciatore Cano Alessio "n. 2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva" e all'A.S.D. Italian Kick Off "euro 100,00 di ammenda".

Visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa.

Relatore all’udienza dell’08.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Roberta Landi e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale. Nessuno è comparso, invece, per il Sig. Alessio Cano e per la società A.S.D. Italian Kick Off.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 9 luglio 2025, la Procura interregionale ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Alessio Cano e la società A.S.D. Italian Kick Off per rispondere: a) il sig. Alessio Cano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Italian Kick Off, della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. FIGC «per avere lo stesso, dopo la disputa della gara A.S.D. Torrita Tiberina - A.S.D. Italian Kick Off del 9.2.2025, rivolto tramite il social network "Instagram" le seguenti testuali espressioni al sig. Manuel Capobianchi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrita Tiberina, nonché a tale società, le seguenti testuali espressioni: “ps sei un mongoloide come tutto il paese tuo”, “ridete ridete tanto tra due settimane rigiocate in casa poi ridiamo”, “…la tifoseria più stupida de tutta Italia ahahah che malati che siete”, “ma non hanno una lira manco per fare il bar sti morti di fame”; lo stesso calciatore, inoltre, ha rivolto anche la seguente espressione al presidente della società A.S.D. Torrita Tiberina: “uno dei peggio ritardati che esiste che voleva fare il grosso appena è arrivato al cancello ha preso uno sputo in bocca tira le cose e dà la colpa a un ragazzo disabile e sei il presidente fai schifo uomo di merda e senza palle spera che non se vedemo mai»; b) la società A.S.D. Italian Kick Off «a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S. FIGC per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio Cano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione».

2. Con decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 35 del 29.8.2025, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio ha ritenuto i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, ha comminato al sig. Cano Alessio la sanzione della squalifica per n. 2 gare, da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026, e all'A.S.D. Italian Kick Off l'ammenda di 100,00.

3. Avverso la decisione di primo grado ha proposto reclamo la Procura federale interregionale. Ad avviso della Reclamante, ferme le responsabilità dei deferiti per i fatti loro ascritti e comprovati dall'istruttoria, il Tribunale federale territoriale avrebbe loro irrogato sanzioni incongrue - e comunque non adeguatamente motivate - rispetto alla gravità delle condotte poste in essere. Più nello specifico e sempre stando a quanto esposto dalla Reclamante, l’Organo di giustizia di primo grado, pur rilevando la riprovevolezza della condotta illecita in esame, finanche evidenziandone tutte le specificità sia con riguardo al tenore delle espressioni offensive pubblicate sia alla natura dei destinatari delle stesse sia ancora con riferimento alle modalità ed al contesto in cui la condotta è stata posta in essere, non avrebbe disposto un trattamento sanzionatorio adeguatamente afflittivo. Piuttosto - e sempre ad avviso della Reclamante - il Tribunale federale territoriale avrebbe irrogato sanzioni irrisorie, per di più richiamando in maniera del tutto generica circostanze (i.e.: il «materiale svolgersi degli eventi», il «disvalore della condotta», la «qualità dei destinatari delle dichiarazioni lesive», il «contesto nel quale esse sono state pronunciate», la «categoria» e l'«ambito dilettantistico» in cui l'infrazione si è consumata) che, se fossero state adeguatamente valorizzate, avrebbero dovuto condurre ad un aggravamento significativo delle misure sanzionatorie.

In ragione di ciò e in riforma della decisone gravata, la Procura federale ha chiesto di rideterminare le sanzioni e comminare al sig. Cano la squalifica per 4 giornate e all'A.S.D. Italian Kick Off l'ammenda di euro 300,00.

4. Le Parti reclamate non si sono costituite in sede di gravame né sono comparse all'udienza di discussione.

All’udienza dell'08 ottobre 2025, udita la Parte reclamante, la causa è stata discussa e posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente reclamo ha ad oggetto la congruità del trattamento sanzionatorio – come pure l’adeguatezza della relativa motivazione – disposto dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio nei confronti del sig. Alessio Cano a seguito dell’accertamento delle sue responsabilità ex art. 4, comma 1, CGS FIGC per le espressioni gravemente lesive rivolte ad un calciatore avversario nonché alla dirigenza del club di appartenenza di questi e pubblicate sul social network "Instagram" dopo la disputa della gara A.S.D. Torrita Tiberina-A.S.D. Italian Kick Off del 9.2.2025. Parimenti è contestato il difetto di afflittività della sanzione disposta nei confronti dell'A.S.D. Italian Kick Off, chiamata a rispondere della condotta del sig. Cano ex art. 6, comma 2, CGS FIGC. Più nello specifico, la Procura lamenta che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nell’irrogare la sanzione di 2 giornate di squalifica al primo e l’ammenta di 100,00 alla seconda, ritenendole non adeguate alla gravità dell’illecito accertato, anche tenuto conto delle circostanze nelle quali questo si è di fatto concretizzato.

La doglianza è fondata.

È principio pacifico di questa Corte che, una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. In vero, l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi (in tal senso, ex multis e da ultimo, CFA, SS.UU., n. 17/20242025). In tale prospettiva, nel commisurare la sanzione da irrogare, il Giudice sportivo non può dirsi vincolato alle richieste formulate dalla Procura, che ben può rideterminare nel quantum sia in pejus che in melius (CFA, Sez. un., n. 92/2024-2025). Alla discrezionalità della valutazione in ordine alla congruità della sanzione da parte del giudice sportivo, tuttavia, fa da contraltare l'obbligatorietà della motivazione della dosimetria della pena, che non può certo dirsi soddisfatta dall'impiego di indicazioni succinte ovvero di formule di stile (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025).

Nel caso che occupa, questa Corte ritiene che il Tribunale federale territoriale, nel determinare la misura delle sanzioni da irrogare nei confronti tanto del sig. Alessio Cano quanto dell'A.S.D. Italian Kick Off, non ha correttamente valorizzato tutte le circostanze consegnate dall'istruttoria.

Non v'è dubbio, anzitutto, sul particolare disvalore che recano con loro le condotte ascritte agli incolpati. Le espressioni utilizzate dal sig. Cano hanno certamente un tenore minatorio: in tal senso depone l'utilizzo dalle espressioni - emblematiche -  "ridete ridete tanto tra due settimane rigiocate in casa poi ridiamo", "... spera che non se vedemo mai". Ma il frasario riportato nell'atto di deferimento, non oggetto di contestazione, si appunta in special modo per la sua carica altamente denigratoria. I destinatari delle offese, e dunque il calciatore avversario e la dirigenza del club di appartenenza di questi, ne vengono colpiti non soltanto come esponenti del mondo sportivo, che dunque può dirsi leso nella sua interezza, ma ne vengono lesi ancor prima come persone. Non v'è chi non veda, infatti, come espressioni del tipo - solo per menzionarne alcune - "mongoloide", "ritardato", "fai schifo" ledono chi ne è destinatario - chiunque questo sia - nella sua dignità. Il che è ancor più aggravato dal loro impiego nella realtà sportiva, che fa della tutela della persona, del rispetto dell'altro, dell'inclusione, alcuni tra i suoi principi fondamentali. In tal senso, la stessa recente riforma dell'art. 33 cost., che espressamente riconosce il "valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme" (in argomento v. CFA, Sez. I, n. 115/2024-2025).

Al contempo, va valorizzato, sempre sotto l'aspetto della dosimetria della pena, lo strumento utilizzato per veicolare le espressioni lesive, un social network (nella specie Instagram) dal larghissimo impiego soprattutto in quella fascia di persone, i più giovani, che proprio l'applicazione alla pratica sportiva, quale palestra di vita, è chiamata a educare all'osservanza delle regole, al sacrificio, al rispetto dell'altro. Sì che, in questo particolare contesto, l'ambito dilettantistico nel quale si sono sviluppati i fatti, anziché attenuarla ne lascia ancor più apprezzare la riprovevolezza.

La stessa valutazione della personalità dell'agente, riscontrata sia nella disputa della gara che in occasione della postuma pubblicazione delle dichiarazioni lesive, chiama ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio; e ciò a prescindere dai toni particolarmente accesi che hanno caratterizzato la competizione, al punto da costringere l'arbitro a sospenderla formalmente nel corso del secondo tempo. Più precisamente, in occasione della sua audizione da parte della Procura, il Direttore di gara ha riferito che "sicuramente il calciatore Cano Alessio" gli era "parso da subito uno di quelli più problematici, in quanto particolarmente incline alla rissa ed alla provocazione". Come pure si deve dar conto che il Calciatore non ha mostrato nel corso del giudizio di aver compreso appieno la gravità delle sue azioni: ve n'è testimonianza nelle dichiarazioni rilasciate in occasione della sua stessa audizione da parte della Procura, là dove, anziché fare ammenda, il sig. Cano si è piuttosto preoccupato di "giustificare" la sua condotta in ragione del clima di particolare ostilità nel quale si è disputata la partita in discussione.

Né va tralasciato, da ultimo, che sono proprio le circostanze di tempo e di luogo di svolgimento della condotta ascritta al sig. Cano a farne ancor più apprezzare la particolare gravità, atteso che l'utilizzo delle espressioni oltraggiose non è avvenuto nel corso della gara, ma ad evento concluso, allorquando il Calciatore era ben lontano dal campo e dalle tensioni della competizione.

Conclusivamente e di là dalle stesse richieste di Parte reclamante, questa Corte ritiene congruo rideterminare il trattamento sanzionatorio da irrogare nei confronti delle Parti reclamate in ragione delle accertate responsabilità nella misura di n. 5 (cinque) giornate di squalifica per il sig. Cano e nell'ammenda di 300,00 per l'A.S.D. Italian Kick Off.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessio Cano: la squalifica di 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- alla società A.S.D. Italian Kick Off: l’ammenda di 300,00 (trecento).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                        Domenico Giordano

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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