F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN – SD del 20 Ottobre 2025 (motivazioni) – Marcello Maruccia, Elena Ionel, ASD Lecco Calcio a 5 – 57/TFNSD
Decisione/0080/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0057/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6285/1165pf2425/GC/DP/ff dell'8 settembre 2025, depositato il 9 settembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Marcello Maruccia e Elena Ionel e della società ASD Lecco Calcio a 5, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato in data 9 settembre 2025, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
- il sig. MARUCCIA Marcello, allenatore di calcio a cinque, all’epoca dei fatti direttore generale per la società A.S.D. Lecco Calcio a 5 per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.:
- la sig.ra IONEL Elena, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lecco Calcio a 5 per rispondere della violazione di cui all’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- la società A.S.D. Lecco Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Marcello Maruccia e Ionel Elena.
La fase istruttoria
In data 30 luglio 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto nel registro della Procura Federale in data 15 maggio 2025 al n. 1165 pf 24-25, avente ad oggetto: “Segnalazione di comportamenti offensivi e minacciosi, nei confronti dell’arbitro Christian Lodi, da parte del tecnico Marcello Maruccia, in occasione e successivamente alla gara Lecco Calcio a5 – Energy Saving Futsal, valida per il Campionato Under 19 Nazionale di Calcio a Cinque e svoltasi il 4 maggio 2025”, ne comunicava la conclusione, mediante notifica a mezzo pec agli incolpati (Prot. 3046/1165pf24-25/GC/DP/ff).
L’articolata attività istruttoria è consistita nell’esame dei vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza lo Screenshot relativo ai due messaggi del 4.5.2025 trasmessi dal sig. Marcello Maruccia mediante chat Messenger di Facebook al sig. Christian Lodi (arbitro effettivo di calcio a 5 della sezione A.I.A. di Crema) ed alla sig.ra Valentina Ferraro (arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Milano); i verbali di audizione rispettivamente del 10 e 11 giugno 2025; il comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook della A.S.D. Lecco Calcio a 5 in data 4.5.2025; il verbale di audizione del 19.6.2025 del sig. Marcello Maruccia. In particolare, sono stati esaminati i contenuti dei due messaggi inviati dal sig. Maruccia dopo la gara Lecco Calcio A5 – Energy Saving Futsal, valevole per il girone 34 del Campionato Under 19 Nazionale di Calcio a Cinque, in privato, mediante la piattaforma Messenger di Facebook, il primo al sig. Christian Lodi, direttore di gara in occasione del predetto incontro, dal seguente tenore testuale: “Buonasera. Lei mi ha offeso, alzato la voce, mandato a fare in c…mentre facevo delle rimostranze in tono civile in uno scambio di idee davanti a diversi testimoni. Non può permettersi tutto questo solo perché investito di un momentaneo potere dato dalla categoria a cui appartiene. Può anche scrivere e nascondersi dietro la penna come dal miglior uomo d’onore, diciamo così ma sappia che non starò fermo а guardare e la porterò davanti a qualsiasi organo mi sarà possibile. Le ho solo detto che è grazie ai nostri sacrifici che andate in giro a fare questo e che dovreste ragionare quando prendete determinate decisioni. Non le ho mancato di rispetto, lei invece lo ha fatto più volte. Lei non può permettersi di dire le cose che ha detto nel modo in cui le ha dette. Comodo fuggire dal confronto nascondendosi dietro ad una penna. Lo faccia pure se questa è la sua "portata di uomo". Pagherò le conseguenze del nulla che ho fatto finirà lì, ma Lei non potrà mai scappare da quello che ha dimostrato di essere davanti a tante persone. Buona serata”; il secondo alla sig.ra Valentina Ferraro, cronometrista in occasione della medesima gara “Buonasera. Mi scusi se mi rivolgo a Lei. Il suo collega, davanti a testimoni, mi ha offeso e mandato dove può immaginare. Se può avvisarlo che (lui può anche scrivere tanto è tipico di persone che si permettono di offendere, di nascondersi vigliacсаmеnte dietro la penna e questo potere che purtroppo unilateralmente vi è concesso) che Andrò fino in fondo in tutte le sedi possibili e immaginabili, lo denuncerò davanti a qualsiasi organo mi sarà possibile. Non è giusto che venga permesso quello che ha fatto il suo collega per tutta la partita e anche oltre. Mi ha alzato la voce venendo a muso duro mentre esprimevo civilmente un concetto. Un arbitro che si permette di dire ad un dirigente avversario “è per persone come lei che questi ragazzi sono così, si gira e allontanandosi mi manda in quel posto dopo aver alzato la voce, non è ammissibile. Non è giusto, non potete far accadere ciò. Lei sembra persona coscienziosa e dovrebbe fare quello che è del suo meglio per accertare e far accettare la verità dei fatti. Il suo collega non può permettersi di dire quelle cose. Mi scuso per il tempo che Le ho rubato con questo messaggio e La ringrazio se, nella sua onorabilità di donna, arbitro e persona assennata, aiuti a stabilire la reale portata dei fatti accaduti. Se devo pagare multe e subire conseguenze per comportamenti sbagliati di miei tesserati o di pubblico, lo accetto e sono il primo a condannarlo, ma l'arroganza, la cafonaggine, la superbia e la sbruffonaggine del suo collega, non può essere tollerata. Io non gli ho mancato di rispetto, lui sì. Le auguro una buona serata…”.
Non solo, in sede di audizione del sig. Lodi e della sig.ra Ferraro veniva confermato quanto prodotto, comprensivo altresì del comunicato ufficiale sul profilo Facebook della società Lecco Calcio A5.
Quest’ultimo veniva analizzato nel suo contenuto testuale: “A seguito di tale episodio, al termine della gara, ben oltre la chiusura della stessa e all’uscita dagli spogliatoi da parte dei sigg. arbitri, in un clima assolutamente disteso, il nostro direttore generale Marcello Maruccia, reo di aver espresso in maniera adeguata e civile le proprie rimostranze, è stato fatto oggetto di gravi insulti e offese con toni concitati da parte del sig. arbitro Cristian Lodi della sezione di Crema. La cosa non è ammissibile, tollerabile, giustificabile e, attestata la gravità non può passare in silenzio. Pertanto si rappresenta che la società provvederà alla segnalazione dei fatti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 con richiesta di notiziare dell’accaduto la Procura Federale”.
Successivamente il sig. Marcello Maruccia in sede di audizione (19.06.25) riconosceva la paternità ed il contenuto dei due messaggi inviati anche se dichiarava di non aver avuto alcuna intenzione di offendere l’arbitro, giustificando il proprio comportamento con l’offesa ricevuta secondo il proprio punto di vista e rispetto la quale la società aveva provveduto alla segnalazione alla Divisione Nazionale Calcio a5.
In data 8 settembre 2025, all’esito dell’attività espletata ed agli atti e documenti acquisiti, la Procura riteneva quindi necessario il deferimento degli incolpati, nonché della società rappresentata (Prot. 6285/1165pf24-25/GC/DP/ff).
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 2 ottobre 2025, notificata alle parti deferite in data 8 settembre 2025.
La fase predibattimentale
All’udienza del 2 ottobre 2025 risultavano presenti gli avv.ti Luca Zennaro e Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti, né sono state depositate memorie difensive.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ritenuto opportuno esaminare il referto arbitrale e l'eventuale supplemento di referto della gara Lecco Calcio a 5 - Energy Saving Futsal disputata il 4 maggio 2025, ne ha disposto l'acquisizione per il tramite della Procura Federale, rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 14 ottobre 2025, con salvezza dei diritti di prima udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 14 ottobre 2025, in sede di discussione sono comparsi l’avv. Veronica Ottaviani e avv. Antonio Cioffi, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per le parti deferite.
Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, preso atto dei documenti depositati dalla Procura, ne ha disposto la trattazione nel merito.
L’avv. Veronica Ottaviani in rappresentanza della Procura Federale si è riportata integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi le sanzioni come di seguito: -al sig. Marcello Maruccia, mesi 4 (quattro) di squalifica e inibizione; alla sig.ra Elena Ionel, mesi 3 (tre) di inibizione; alla società ASD Lecco Calcio a 5, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti, sia pure con la precisazione che il messaggio direttamente inviato all'arbitro Sig. Lodi non si ritiene contenga frasi irriguardose od offensive e che la responsabilità del Sig. Maruccia va connessa alla violazione dell'art. 4 CGS, attese le funzioni dal medesimo ricoperte nella vicenda oggetto del procedimento.
In particolare, il messaggio diretto all'arbitro contiene parole talora forti, che tuttavia non attingono il livello dell'offesa e neppure della mancanza di riguardo, tenuto anche conto della complessiva vicenda che le ha causate. Trattasi di parole che si connettono alle rimostranze verbali del Sig. Maruccia al termine della gara e che certamente risentono della frase volgare che il Sig. Maruccia lamenta erroneamente essergli stata rivolta dal Sig. Lodi.
Diversa valutazione ritiene il Tribunale di dove fare relativamente al messaggio inviato dal Sig. Maruccia all'arbitro cronometrista della gara che invece, nella parte finale, contiene parole offensive dirette al Sig. Lodi quali "...ma l'arroganza, la cafonaggine, la superbia e la sbruffonaggine del suo collega ,,,,,". Non si tratta all'evidenza di critiche comportamentali, ma di offese per il significato che quelle parole hanno nella lingua italiana.
Pertanto, in tal senso va dichiarata la responsabilità del Sig. Maruccia.
Quanto alla Presidente della società, il comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Facebook del sodalizio addebita al Sig. Lodi, peraltro in via del tutto generica e come tale di per sè punibile, di aver "... fatto oggetto (il direttore generale) di gravi insulti e offese con toni concitati ..." anticipando una segnalazione alla Divisione Calcio a 5 per l'inoltro alla Procura Federale. Insulti e offese smentite sia dall'arbitro cronometrista della gara e neppure lamentate (tranne la frase volgare erroneamente udita) dal Sig. Maruccia.
Alla responsabiltà del Sig. Maruccia e della Sig.ra Elena Ionel consegue la responsabilità della società, in via oggettiva e diretta. La relativa misura, inferiore a quanto richiesto dalla Procura Federale, tiene conto della ritenuta inoffensività di uno dei due messaggi inviati dal Sig. Maruccia ed è determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Marcello Maruccia, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla sig.ra Elena Ionel, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società ASD Lecco Calcio a 5, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Carlo Sica
Depositato in data 20 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
