F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN-SVE del 13 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Turris Calcio Val Pescara / ASD San Vito 83 LDN – 55/TFNSVE

Decisione/0034/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0055/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Turris Calcio Val Pescara (921035) contro la società ASD San Vito 83 LDN (79906) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Stefano Palermo (7032144), la seguente

DECISIONE

In data 16 settembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Turris Calcio Val Pescara ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD San Vito 83 LDN, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Stefano Palermo.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, è stato effettuato in data 20 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 240,00 (duecentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27 luglio 2025.

All’udienza fissata il giorno 13 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, non contestata dalle parti la documentazione in atti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD San Vito 83 LDN alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il tesseramento del calciatore Stefano Palermo nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), in favore della società ASD Turris Calcio Val Pescara.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 13 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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