F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN-SVE del 13 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Turris Calcio Val Pescara / ASD San Vito 83 LDN – 56/TFNSVE
Decisione/0035/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0056/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Divinangelo D'Alesio – Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Turris Calcio Val Pescara (921035) contro la società ASD San Vito 83 LDN (79906) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Stefano Pompilio (4260177), la seguente
DECISIONE
In data 16 settembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Turris Calcio Val Pescara ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD San Vito 83 LDN, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Raffaello Delle Donne.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2010-2011 e 20112012, è stato effettuato in data 20 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27 luglio 2025.
All’udienza fissata il giorno 13 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD San Vito 83 LDN alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il tesseramento del calciatore Stefano Pompilio nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), in favore della società ASD Turris Calcio Val Pescara.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
