F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN-SVE del 23 Ottobre 2025 (motivazioni) –ASD Pontevecchio Srl / Ternana Calcio Srl – 61/TFNSVE
Decisione/0040/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0061/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Pontevecchio Srl (73319) contro la società Ternana Calcio Srl (81820) avverso il mancato pagamento dell'indennità di preparazione ex art. 99 quater NOIF relativa al calciatore David Floridi (2553792), la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 1°Ottobre 2025 la società A.S.D. Pontevecchio Srl ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore David Floridi per l’importo di € 1.440,00 come da “attestazione premio” estratta dal Portale Servizi FIGC.
La ricorrente riferiva:
- che nel corso della stagione sportiva 2022/2023 aveva tesserato, come giovane di serie ai sensi dell’art. 33 delle NOIF, il calciatore David Floridi, nato nella Repubblica del Congo l’11.09.2008 (matricola 255392);
- che in data 10.09.2025 la ricorrente formulava istanza di certificazione alla FIGC- Commissione Premi, per il pagamento da parte della Ternana Calcio Srl del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF;
- che in data 11 Settembre 2025 la Commissione Premi comunicava alle parti che con C.U. n. 1/E del 10.07.2025 e relativa determinazione prot. 50-975, era stata rilasciata la richiesta attestazione.
Con memoria del 3 Ottobre 2025 la Ternana Calcio Srl formulava delle controdeduzioni ed eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso della ASD Pontevecchio Srl per violazione dell’art. 91, co.3, CGS, in relazione all’art. 49, co. 4 e 7, CGS, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso in base alla normativa applicabile alla fattispecie sulla base del principio del tempus regit actum.
In merito alla prima eccezione deduceva che le controversie di cui all’art. 90, co. 1 lett. b), debbono esser proposte nei termini di cui all’art. 99 , co.4 delle NOIF.
Conseguentemente, deve considerarsi parte interessata, oltre alla società anche il calciatore.
Ne consegue che per tale tipologia di controversia il CGS individua due parti controinteressate ovvero la società legittimata passiva dell’obbligazione di pagamento nonché il calciatore oggetto della certificazione.
Concludeva riferendo che non essendo stata eseguita la notifica del ricorso anche al calciatore David Floridi, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla seconda eccezione, la resistente riferiva di aver instaurato con il calciatore un vincolo biennale come Giovane di Serie, con la sottoscrizione del modulo di variazione di tesseramento in data 19.07.2023.
Eccepiva, quindi, che l’art. 99 delle NOIF, al momento della stipula del contratto prevedeva tra le condizioni per la maturazione del premio di formazione tecnica, l’ipotesi di sottoscrizione di un primo contratto di lavoro sportivo, professionistico o dilettantistico, o di tesseramento biennale come giovane dilettante.
Sottolineava, altresì, che la nuova versione dell’art. 99 NOIF era stata introdotta con C.U. FIGC nr. 59/A pubblicato il 4.08.2023, successivamente cioè alla sottoscrizione del contratto tra il calciatore e la Ternana Calcio Srl.
Eccepiva quindi che, in virtù del principio tempus regit actum, deve farsi riferimento al momento della sottoscrizione del contratto e non al momento in cui lo stesso è destinato a produrre effetti.
Ribadiva che la modifica normativa, successiva alla sottoscrizione del contratto de quo, è inapplicabile al caso di specie e pertanto nessun premio di formazione tecnica è dovuto alla A.S.D. Pontevecchio Srl.
La vertenza è stata discussa e decisa all’esito della Camera di Consiglio.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come correttamente rilevato dalla Ternana Calcio S.R.L. la nuova formulazione dell’art. 99 delle N.O.I.F. è entrata in vigore solo successivamente alla data di stipula del contratto tra la suddetta società ed il calciatore David Floridi. Conseguentemente, la soluzione che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche recente di questo Tribunale, per determinare la disciplina giuridica da applicare in tali circostanze, si fonda sul principio tempus regit actum.
In virtù di detto principio, previsto dall’art. 11 disp. prel. c.c., “la legge si applica soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, non ha effetto retroattivo.”
Deve, pertanto, escludersi che una norma giuridica possa applicarsi ad atti o fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Ritenute assorbite tutte le altre eccezioni,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Pontevecchio Srl.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alessio Stanislao Chimenti
Depositato in data 23 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
