F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN-SVE del 23 Ottobre 2025 (motivazioni) – AC Ospitaletto Franciacorta Srl / Calcio Lecco 1912 Srl – 59/TFNSVE

Decisione/0041/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0059/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società AC Ospitaletto Franciacorta Srl (675840) contro la società Calcio Lecco 1912 Srl (947084) avverso l’errata ripartizione degli incassi della gara di Coppa Italia Calcio Lecco 1912 Srl - AC Ospitaletto Franciacorta Srl del 17 agosto 2025, la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 91 C.G.S. del 18 Settembre 2025 la AC OSPITALETTO FRANCIACORTA Srl ha adìto questo Tribunale al fine di sentir condannare la società Calcio Lecco 1912 Srl al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di 9.000,72, ovvero di quella che dovesse essere accertata in corso di causa.

La ricorrente motivava la propria domanda sostenendo che in occasione della gara del primo turno di Coppa Italia Serie C, disputata a Lecco il 17.08.2025, la società ospitante non aveva ripartito gli incassi netti al 50% tra le due società ed aveva consentito l’ingresso gratuito ai propri abbonati.

Conseguentemente reclamava il pagamento in suo favore della residua somma di 1.492,44, quale ulteriore quota dovuta a titolo di incasso netto, nonché l’importo di 7.505,28 quale mancato introito causa dell’illegittimo ingresso gratuito degli abbonati.

1) Errata ripartizione degli incassi.

In merito alla prima richiesta, riferiva che dall’esame del borderò redatto dalla Calcio Lecco 1912 Srl (doc. 1 parte ricorrente) si riscontrava che quest’ultima aveva erroneamente calcolato le spese forfettarie al 35% ed assegnato alla società ospitata solo il 15% dell’incasso netto.

Il tutto in evidente violazione di quanto previsto al punto 8) del Regolamento (C.U. 49/L del 26.07.2025) che recita “l’incasso lordo di ogni gara derivante dalla cessione dei tagliandi di ingresso allo stadio, detratti gli oneri fiscali, nonché le spese di organizzazione forfettariamente determinate nella misura del 10% dell’incasso netto, deve essere suddiviso al 50% tra le due società e deve essere corrisposto alla società avente diritto al termine della gara”.

Conseguentemente provvedeva al ricalcolo dell’incasso netto, secondo le disposizioni di cui al suddetto regolamento, come segue: Incasso Lordo Euro 5.360,50

Oneri fiscali Euro 1.126,63 Incasso netto Euro 4.233,87

Spese di organizzazione (10%) Euro 423,39 –

Quota incasso da dividere Euro 3.810,48

Quota spettante ad A.C. Ospitaletto (50%) Euro 1.905,24.

La fondatezza delle ragioni della ricorrente è di solare  evidenza;  confermata anche dalla società resistente che nella propria memoria ha riconosciuto la validità  delle doglianze della parte avversa, dichiarandosi disposta a corrispondere l’importo ancora dovuto.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto e che, conseguentemente, la società Calcio Lecco 1912 Srl deve ancora versare alla A.C. Ospitaletto Franciacorta la residua somma di 1.492,44, al netto di quella già versata di 412,80.

2) Illegittimo ingresso gratuito agli abbonati.

La ricorrente lamentava, altresì, che in occasione della medesima gara la società ospitante aveva consentito l’ingresso gratuito dei propri abbonati, privando l’A.C. Ospitaletto Franciacorta Srl di una ingente somma di denaro che le sarebbe stata dovuta in caso di ingressi a pagamento.

Riferiva, infatti, che la Calcio Lecco 1912 Srl, alcuni giorni prima della gara, aveva reso noto “ …. che gli abbonati che desiderano usufruire dell’abbonamento per la partita del primo turno di Coppa Italia serie C 2025/2026 Lecco – Ospitaletto Franciacorta, dovranno inviare una e-mail …… la mail dovrà indicare nome, cognome, luogo e data di nascita dell’utilizzatore, nr. della tessera sottoscritta in abbonamento e relativo posto assegnato ….. il richiedente riceverà il titolo di accesso generale all’indirizzo e-mail da cui ha effettualo la richiesta”.

Lamentava, quindi, la violazione da parte della Calcio Lecco del punto 8) del Regolamento nella parte in cui recita che “per le gare di Coppa Italia serie C non è consentito l’ingresso allo Stadio con alcun genere di abbonamento”.

La Calcio Lecco nel costituirsi nel procedimento ha confermato, in punto di fatto,  quanto riferito dalla ricorrente, affermando che “…. una volta conclusa la campagna abbonamenti per il campionato (1684 abbonati) ha deciso di offrire, in via eccezionale, a tali abbonati, un biglietto omaggio per assistere alla prima partita di Coppa Italia”.

Precisando, altresì, che ciascun abbonato poteva chiedere l’emissione di un biglietto per sé o per altra persona da nominare.

A difesa del proprio comportamento, affermava che il titolo di ingresso era distinto dall’abbonamento e, quindi, del tutto legittimo. Sosteneva, inoltre, che il Regolamento non prevede il divieto in assoluto di concedere titoli gratuiti ma intende soltanto impedire che l’abbonamento stagionale costituisca un titolo di accesso per le gare di Coppa Italia.

Il Tribunale ritiene che il “titolo omaggio”, inviato tramite e-mail a richiesta degli abbonati, non può ritenersi titolo “autonomo e distinto” dall’abbonamento ordinario in quanto lo stesso è stato emesso solo in favore dei titolari di quest’ultimo, che ne hanno fatto richiesta per sé o per altra persona in loro sostituzione.

L’emissione del tagliando, infatti, è stata prevista ed eseguita solo ed esclusivamente in favore dei titolari di un abbonamento ordinario.

Presupposto e causale per la loro emissione gratuita sono stati esclusivamente la titolarità di un abbonamento ordinario.

Il collegamento e la connessione tra l’emissione del “titolo omaggio” e la titolarità dell’abbonamento, sono di solare evidenza e confermano un comportamento chiaramente  elusivo delle disposizioni regolamentari.

Queste ultime, infatti, come affermato dalla stessa resistente, hanno lo scopo di “impedire che l’abbonamento stagionale costituisca un titolo di accesso per le gare di Coppa Italia”, proprio come è successo nel caso che ci occupa, nel quale la semplice titolarità dell’abbonamento ordinario ha consentito di beneficiare, sia pure a richiesta, di un tagliando con accesso gratuito.

Chiarito quanto sopra appare evidente il nesso causale tra l’iniziativa della società ospitante ed il danno subito dalla ricorrente in conseguenza del mancato introito da parte della stessa del 50% dell’ulteriore incasso che si sarebbe potuto realizzare senza la distribuzione dei biglietti omaggio.

La ricorrente, esaminati i dati riportati nel borderò redatto dalla Calcio Lecco, ha accertato che i biglietti omaggio distribuiti dalla società ospitante ammontano a nr. 932 (194 omaggio-servizi e n. 723 omaggio) che, decurtati di nr. 15  tagliandi di Tribuna D’Onore, evidentemente concessi alla società ospitata, si riducono a nr.  917.

La stessa, pertanto, ha quantificato l’incasso lordo in 19.860,00, che al netto degli oneri fiscali e delle spese di organizzazione si riduce ad 15.010,55 (come da prospetto allegato 6 di parte ricorrente) ed ha, quindi, richiesto il pagamento del 50% di detto importo, ammontante ad 7.505,28.

Dagli atti risultano elementi oggettivi di carattere lesivo che si traducono in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non è meramente potenziale, connesso al comportamento illegittimo della società ospitante in termini di certezza. Però, non essendo possibile affermare con certezza che tutti coloro che hanno beneficiato dei tagliandi omaggio, in caso di mancata distribuzione di questi ultimi, avrebbero comunque assistito alla gara pagando i tagliandi di ingresso, e non essendo possibile provare il danno nel suo preciso ammontare,  tenuto conto anche della peculiarità del caso, il Tribunale ritiene di poter liquidare lo stesso in via equitativa con ragionevole fondata attendibilità.

Conseguentemente, tenuto conto degli elementi di valutazione acquisiti agli atti, nonché dei criteri di convenienza e comparazione degli interessi delle parti, ritiene che tale modus operandi consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie.

Alla luce di quanto sinora esposto, ritiene che quanto richiesto a tale titolo dalla ricorrente vada commisurato all’entità del pregiudizio subito e, pertanto, le domande formulate dalla A.C. Ospitaletto Franciacorta Srl debbono essere accolte limitatamente alla somma equitativamente determinata di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna la Calcio Lecco 1912 Srl al pagamento in favore della A.C. Ospitaletto Franciacorta Srl  della somma di 1.492,44 quale residuo importo dovuto per errata ripartizione degli incassi ed 4.000,00 quale somma dovuta liquidata in via equitativa per l’illegittimo ingresso gratuito degli abbonati. Condanna, altresì, la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di 1.000,00, oltre accessori.

Così deciso a scioglimento della riserva assunta in Camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 23 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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