F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN-SVE del 27 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Castelvetrano Selinunte / ASD Folgore Calcio Castelvetrano – 74/TFNSVE

Decisione/0049/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0074/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetrano Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Catania (2615926), la seguente

DECISIONE

In data 7 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Castelvetrano Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Catania.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, è stato effettuato in data 30 agosto 2024 e che, da questo, ne è determinato       il premio di formazione, in favore della società ricorrente,  quantificato  in euro 1.589,00 (millecinquecentottantanove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4 settembre 2025.

All’udienza fissata il giorno 27 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di 1.589,00 (millecinquecentottantanove/00), in favore della società ASD Castelvetrano Selinunte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 27 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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