CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67 del 02/09/2025 – omissis / Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) / FIP / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Decisione n. 67

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Wally Ferrante - Relatrice

Giovanni Iannini

Lucio Giacomardo Mario Serio

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2025, presentato, in data 27 gennaio 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Donati e Marco Bastoni,

contro

la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Procuratore Federale, non costituitasi in giudizio,

e nei confronti

della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, e della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

avverso

la decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FIP, con C.U. n. 269 del 16 ottobre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIP, emessa con C.U. n. 22 del 17 luglio 2023, che ha applicato al sig. [omissis] il provvedimento della radiazione (artt. 2, 44 e 59 R.G.).

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 18 marzo 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

-           i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Marco Bastoni e Donatella Donati, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo dichiararsi la nullità dell’intero procedimento, e comunque l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente revoca della sanzione irrogata e, in subordine, la sostituzione della stessa con altra meno afflittiva;

-           l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, per il rigetto dello stesso;

-           l’avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità, nonché per il rigetto del ricorso;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, Avvocato dello Stato Wally Ferrante.

Svolgimento del procedimento

1.         Il sig. [omissis], all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la [omissis], è stato deferito dalla Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro per la violazione degli articoli 2, 44 e 59 R.G., “per aver posto in essere, in violazione delle più elementari norme di correttezza, probità ed etica sportiva, condotte criminali in danno di minori proseguendo la propria attività lavorativa con tali soggetti, nonostante la sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dallo svolgimento di attività con soggetti minori comminatagli dal Tribunale di Perugia”.

2.         Il Tribunale Federale, con C.U. n. 22 del 17 luglio 2023, all’esito del giudizio di primo grado, accogliendo la richiesta della Procura Federale, ha applicato al sig. [omissis] la sanzione della radiazione.

3.         La Corte Federale d’Appello, con C.U. n. 269 del 16 ottobre 2024, ha respinto il reclamo proposto dal sig. [omissis] e, per l’effetto, ha confermato la decisione di primo grado.

4.         Con ricorso presentato in data 27 gennaio 2025, affidato a quattro distinti motivi, il sig. [omissis], pur non negando di essere una persona “affetta da una grave forma di parafilia …. che la spinge ad avere pulsioni malsane verso ragazzi in età adolescenziale”, ha impugnato la predetta decisione chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità dell’intero procedimento per mancato rispetto delle norme procedurali previste a garanzia di “un giusto processo” e, comunque, per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente revoca della sanzione irrogata e, in via subordinata, dichiarare illegittima l’applicazione dell’aggravante dell’art. 59 R.G. o comunque l’aggravante di cui al n. 3 e, per l’effetto, sostituire la sanzione della radiazione applicata con altra meno afflittiva quale l’inibizione anche per tutta la durata della pena principale.

4.1.      Con il primo motivo, viene dedotta la violazione degli articoli 4, 80, 85, 88, 114, 118, 124 del Regolamento di Giustizia, assumendo che non sarebbe stata data al sig. [omissis] la possibilità di difendersi in maniera piena ed effettiva.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 125 R.G., che disciplina i termini di prescrizione dell’azione disciplinare, disponendo che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante, sostenendo che detti termini sarebbero abbondantemente decorsi.

Con il terzo motivo, si deduce l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussumibilità della fattispecie concreta in quella di cui all’art. 59 R.G. relativa agli atti di frode sportiva.

Con il quarto motivo, si eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem, asserendo che i fatti penalmente rilevanti e sanzionati con condanna in sede penale non potrebbero comportare, seppur gravi e reiterati, anche un’automatica condanna della giustizia sportiva.

5.         Con memoria di costituzione, in data 7 marzo 2025, la Federazione Italiana Pallacanestro ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art 59 del Codice della Giustizia sportiva, e comunque per l’infondatezza del ricorso.

6.         All’udienza del 18 marzo 2025, i difensori del ricorrente hanno contestato l’eccepita tardività dell’impugnazione, affermando che la sentenza non sarebbe stata pubblicata sul sito internet della Federazione; hanno insistito nell’eccezione di prescrizione, risalendo i fatti di Perugia al 2015 e, in subordine, hanno dedotto che la sanzione della radiazione non sarebbe proporzionata rispetto a quella applicata ai dirigenti della [omissis] in relazione alla vicenda contestata.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha insistito per l’inammissibilità del ricorso per tardività e, comunque, per la sua infondatezza.

La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per l’inammissibilità, nonché per il rigetto del ricorso, osservando che, anche se la pena accessoria dell’interdizione disposta dal giudice penale non era definitiva, il ricorrente avrebbe dovuto comunque informarne la Federazione in ossequio ai principi di lealtà e probità.

Considerato in diritto

1.         Il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Il Capo II del Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva CONI - rubricato “Procedimenti” - disciplina in modo puntuale ed esaustivo le modalità di instaurazione del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, stabilendo che il ricorso debba essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (art. 59, primo comma, CGS CONI).

Si tratta, all’evidenza, di un termine processuale perentorio ed inderogabile, modellato sulle medesime caratteristiche dei termini impugnatori del processo civile mediante il generale rinvio contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva all’art. 2, comma 6, secondo il quale gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività alle norme generali del processo civile, oltreché, in virtù dell’ulteriore richiamo - contenuto nell’art. 2, comma 2, CGS - ai consolidati e trasversali principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

La natura perentoria del termine di proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia - e la ratio delle norme in tema di instaurazione del processo sportivo - è, altresì, confermata dalla costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia, che, pur con riferimento ad una questione relativa ad un’impugnazione di primo grado nell’ambito di un giudizio endofederale, ha sancito che “come concordemente statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità, il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi concepito non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo; la tardività della domanda è rilevabile d’ufficio ogni qual volta dagli atti del processo emerga con certezza l’intervenuta decadenza anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Prima, n. 54 del 1° luglio 2019; cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 24858 del 24 novembre 2011).

Sempre in ordine alla natura ed alla portata dei termini processuali afferenti al giudizio innanzi all’odierno Collegio - ed alle conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi - la giurisprudenza sportiva di legittimità ha anche osservato che è ordinatorio il diverso termine di cui all’art. 60, comma 1, CGS CONI previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, poiché “il mancato rispetto di tale termine non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata” (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46 del 6 agosto 2018), laddove contrariamente “i termini previsti dagli artt. 59, comma 5, e 60, comma 4, CGS hanno natura perentoria e decadenziale, derivando dal loro mancato rispetto, rispettivamente, l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo e l’impossibilità per il collegio giudicante di tenere conto delle memorie o istanze tardivamente presentate” (cfr. Decisione n. 46/2018 cit.).

Ne discende, pertanto, la pacifica natura perentoria e decadenziale del termine di cui all’art. 59, primo comma, CGS che disciplina l’impugnazione principale (cfr., in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Prima, n. 43 del 4 giugno 2021).

2.         Ciò premesso, emerge in modo inequivocabile la tardività del gravame in esame, in violazione del superiore dettato codicistico.

A norma dell’art. 85 del Regolamento di Giustizia della FIP, “le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate su Comunicato Ufficiale e, nel rispetto dei limiti imposti dalle regole poste a tutela della riservatezza, sono rese accessibili e conservate per il tempo di almeno un anno tramite il sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page”.

Al riguardo, la decisione qui impugnata risulta regolarmente pubblicata completa di motivazioni sul Comunicato Ufficiale n. 269 del 16 ottobre 2024 ed è stata, altresì, trasmessa alla parte ricorrente con e-mail del 2 dicembre 2024, presso l’indirizzo di posta elettronica fornito per le comunicazioni.

Il ricorso al Collegio di Garanzia è stato, invece, depositato il 27 gennaio 2025, ben oltre, quindi, il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione impugnata e ben oltre anche la data di comunicazione della stessa decisione alla parte nelle forme previste.

3.         All’udienza del 18 marzo 2025, i difensori del ricorrente, pur non negando la ricezione della suddetta e-mail, hanno contestato la tardività dell’impugnazione, affermando che la sentenza non risulterebbe essere stata pubblicata regolarmente sul sito internet della Federazione.

In proposito, osserva il Collegio che, a prescindere dalla questione sulla pubblicazione sul sito internet della Federazione del Comunicato Ufficiale n. 269 del 16 ottobre 2024 (o dalla questione sulla data della pubblicazione), risulta comunque applicabile nella fattispecie il principio secondo il quale nel più è compreso il meno, atteso che la comunicazione personale e diretta al ricorrente, all’indirizzo  di  posta  elettronica  appositamente  fornita  per  le  comunicazioni,  non  può  non determinare una legale piena conoscenza del provvedimento emesso in modo ben più certo e inconfutabile di una pubblicazione che è rivolta ad una platea indeterminata di destinatari. L’eccezione della Federazione Pallacanestro deve essere quindi accolta.

4.         L’accoglimento dell’eccezione di tardività è assorbente rispetto ad ogni altro profilo attinente alla fondatezza del ricorso e, pertanto, la decisione impugnata della Corte Federale di Appello deve essere integralmente confermata.

5.         Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 marzo 2025.

Il Presidente                                                                               La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                 F.to Wally Ferrante

Depositato in Roma, in data 2 settembre 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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