CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68 del 08/09/2025 – ASD Forza Ragazzi Schiavonea / ASD Trebisacce Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Decisione n. 68

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca – Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Francesco Delfini

Angelo Guadagnino

Angelo Maietta – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2025, presentato, in data 29 maggio 2025, dalla ASD Forza Ragazzi Schiavonea, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Nicola Tamburini e Pietro Baffa,

nei confronti

della ASD Trebisacce Calcio, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Roseto,

nonché

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,

per la riforma e/o annullamento

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 169 del 13 maggio 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 aprile 2025 (che, nel rigettare il ricorso della ASD Trebisacce Calcio, aveva convalidato, con il risultato conseguito sul campo, la gara Trebisacce Calcio - Forza Ragazzi Schiavonea "B" del 16 aprile 2025), è stata irrogata, a carico della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B", la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

dato atto che nell’udienza del 15 luglio 2025, il Presidente, avv. prof. Vito Branca, richiama il proprio decreto - prot. n. 00687/2025 - (allegato al verbale di udienza), in merito ai criteri di speditezza e sinteticità ai quali improntare gli interventi difensivi, alla luce degli articoli 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplinano le attività difensive delle parti;

uditi, nella suddetta udienza, il difensore della parte ricorrente - ASD Forza Ragazzi Schiavonea - avv. Pietro Baffa; l’avv. Claudio Roseto, per la resistente ASD Trebisacce Calcio, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 29 maggio 2025, la ASD Forza Ragazzi Schiavonea ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 169 del 13 maggio 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 aprile 2025 (che, nel rigettare il ricorso della ASD Trebisacce Calcio, aveva convalidato, con il risultato conseguito sul campo, la gara Trebisacce Calcio - Forza Ragazzi Schiavonea "B" del 16 aprile 2025), è stata irrogata, a carico della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B", la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.

La vicenda trae origine dalla partecipazione della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B" alla finale del Campionato Under 15 Provinciale, disputata, in data 16 aprile 2025, tra la ASD Trebisacce Calcio e la ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B", in ordine alla asserita illegittimità dell'ammissione della società odierna ricorrente alle fasi finali del suddetto Campionato.

È bene precisare che la LND (Delegazione distrettuale  di Rossano) pubblicava, in data 6 novembre 2024, il C.U. n. 3, in cui, con riferimento al Campionato Giovanissimi Under 15, si riportava l’organico del medesimo campionato - con inizio il 17 novembre 2024 - con l’inserimento della squadra B della ricorrente “senza diritto di classifica”.

È in atti una comunicazione, in vista della prima partita di campionato del successivo 21 novembre, a mezzo posta ordinaria, con cui la ricorrente, in data 18 novembre 2024, comunicava il cambiamento della squadra avente diritto di classifica (la squadra “B” invece che la “A”).

Con il C.U. n. 32 del 24 marzo 2025, la Delegazione pubblicava la classifica definitiva del campionato in parola (l’odierna resistente risultava qualificata per la finale quale prima in classifica) e, conseguentemente, l’elenco delle squadre aventi diritto alla partecipazione ai play- off, vale a dire la squadra “B” dell’odierna ricorrente.

Risulta dalla produzione della resistente una PEC del 2 aprile 2025, con cui la medesima chiedeva delucidazioni in ordine all’inserimento in graduatoria della squadra “B” della Schiavonea, nonostante quanto riportato nel precedente C.U. n. 3 del 6 novembre. La Delegazione riscontrava tale comunicazione con PEC del 4 aprile 2025, del seguente tenore: “In riferimento alla vostra richiesta non è possibile rispondervi via pec, per cui vi invitiamo al comitato lunedì o martedì pomeriggio, dalle 16 fino alle 19, in modo da darvi le opportune spiegazioni. Vi chiediamo la cortesia di comunicarci la vostra disponibilità. Cordiali saluti”.

Il successivo 16 aprile si disputava la gara di finale tra la squadra “B” della Schiavonea e Trebisacce, vinta dalla ricorrente, cui seguiva il reclamo avverso la sua regolarità che ha dato adito all’odierno procedimento.

2.         Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale. n. 37 del 18 aprile 2025, così disponeva: “[…] letto il ricorso con cui la società ASD Trebisacce rileva l’illegittimità dell’ammissione della società Forza ragazzi Schiavonea a prendere parte alle fasi finali del campionato provinciale under 15. Il GST, letti tutti gli atti ufficiali, ritiene che il C.U. SGS

n. 32 del 24 marzo 2025, chiarisce lapalissianamente il punto messo in discussione della società reclamante, con la pubblicazione della classifica finale, dove risulta ben chiaro ed evidente che a non avere “diritto di classifica” fosse la squadra Forza ragazzi “A”, inoltre anche la settimanale pubblicazione dei risultati del campionato Under 15 provinciale, con conseguente validazione della posizione in classifica, rendevano manifesta e chiara la posizione della società Forza ragazzi Schiavonea, che in data 18 novembre 2025 comunicava a mezzo PEC alla Delegazione distrettuale di Rossano, che a prendere parte al campionato, concorrendo alla classifica finale fosse la “squadra B” e che la “Squadra A” risultasse “fuori classifica”, fornendo anche gli elenchi dei calciatori partecipanti per le due squadre. Il GST, sottolinea, inoltre, come mai, nel corso di tutto il campionato, neanche alla pubblicazione del C.U. 32 SGS, nessun ricorso - che ponesse la questione di AMMISSIBILITA’ della società Forza ragazzi, da parte di alcuno - fosse pervenuto, appunto, a mettere in discussione la posizione della squadra suddetta e dei suoi calciatori, pertanto non si possono richiamare i riferimenti all’art. 65 del CDS, come richiesto dalla società reclamante e di conseguenza non si ravvedano elementi che possono portare all’assegnazione della vittoria del campionato giovanissimi under 15 alla società ricorrente ”, come chiesto dalla società reclamante. PQM Delibera di - rigettare il ricorso della società ASD TREBISACCE CALCIO - convalidare il risultato ottenuto sul campo Trebisacce Calcio - Forza Ragazzi Schiav. “B” 3 - 5 dopo i calci di rigore. - dispone l’incameramento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva versato dalla società ASD Trebisacce”.

2.1. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale lo accoglieva, così statuendo: “-a) La ASD Trebisacce Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, il quale con il provvedimento impugnato, respingendo il ricorso proposto dall'odierna reclamante, ha convalidato il risultato della gara ASD Trebisacce Calcio – Forza Ragazzi Schiavonea “B”, valevole per il campionato under 15 provinciali, disputatasi il 16.4.2025 e terminata (dopo i calci di rigori) con il punteggio di 3-5 in favore della Forza Ragazzi Schiavone “B”, la quale si aggiudicava la vittoria del torneo. Lamenta la Società reclamante che la ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B” era stata ammessa a partecipare al torneo “senza diritto di classifica” e che, pertanto, non avrebbe potuto partecipare ai play-off e, quindi, disputare la partita del 16.4.2025. Avrebbe, conseguentemente, errato il primo Giudice a ritenere la regolarità della gara ed a convalidare il risultato acquisito sul campo, sulla base della considerazione che il Comunicato Ufficiale n, 32 del 24.03.2025, pubblicando la classifica finale, aveva chiarito che la squadra “senza diritto di classifica” fosse la squadra ASD Forza Ragazzi Schiavonea e non la squadra ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”; che la settimanale pubblicazione della classifica del campionato under 15 provinciale, rendeva manifesta tale situazione senza che nessuno avesse mai proposto ricorso o ne avesse messo in discussione l'ammissibilità e che, infine, con comunicazione a mezzo pec del 18.11.2025 la Società Forza Ragazzi Schiavonea aveva evidenziato che a prendere parte al torneo – concorrendo alla classifica – fosse la “squadra B” e non la prima squadra, fornendo anche gli elenchi dei calciatori partecipanti. Chiedeva, quindi, dichiararsi la “inefficacia della gara del dei play-off del 16 aprile 2025” e “di assegnare la vittoria del campionato “under 15 -provinciali – alla ricorrente ASD Trebisacce Calcio”. -b) In aggiunta al reclamo, con comunicazione a mezzo pec dell'8.05.2025, la ASD Trebisacce segnalava che le liste delle due squadre appartenenti alla stessa ASD Società Forza Ragazzi Schiavonea erano state depositate tardivamente il 22.11.2024, quando il primo incontro delle due squadre si era disputato il 21.11.2024. Segnalava, ancora, che nella distinta di gara tra l’ASD Trebisacce Calcio e l’ASD Forza Ragazzi Schiavonea B del 16/04/2024 erano presenti due tesserati indicati al momento della presentazione delle liste come appartenenti ASD Forza Ragazzi Schiavonea A, e un terzo tesserato non indicato in nessuna delle liste delle due Società Schiavonea. Chiedeva, quindi, anche sotto tale profilo, che la vittoria della gara del 16.04.2025 (e conseguentemente del campionato) fosse attribuita ad essa ASD Trebisacce Calcio. Tanto premesso questa Corte; RILEVA -a) Il Campionato Provinciale Under 15, è organizzato dalle Delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile Scolastico. Le norme regolamentari di cui al C.U. n. 19/SGS del 23.8.2024, riportate nel C.U. n. 13 del 30.8.2024 del Comitato Regionale Calabria e nel C.U. n. 3 del 6.11.2024 della Delegazione Distrettuale di Rossano, quanto ai Campionati Provinciali e Locali Under 15 riservati alla categoria Giovanissimi, prevedono (al punto b5 Diritti di classifica): La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 15, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

-b) Con comunicato Ufficiale n. 2 del 23.10.2024, successivamente rettificato dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 6.11.2024, il CRC Calabria – Delegazione Distrettuale di Rossano – ammetteva all'organico del Campionato Giovanissimi Under 15 la ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B” (matricola 931589) senza diritto di classifica, e l'altra squadra della stessa Società ASD Forza Ragazzi  Schiavonea  (stessa  matricola),  con  diritto  di  classifica.  -c)  Esiste  in  atti  una comunicazione datata 18.11.2024, con cui la Società Forza Ragazzi Schiavonea comunicava che “la squadra che parteciperà fuori classifica sarà la squadra Forza Ragazzi “A” mentre la squadra Forza Ragazzi “B” parteciperà con diritto al punteggio”. Tuttavia a tale comunicazione non può riconnettersi alcun effetto per due ordini di motivi. In primo luogo non v’è in atti la prova che tale comunicazione sia stata effettivamente inoltrata, giacché in atti v’è solo la schermata (lo screenshot di una videata) che riproduce una mail ordinaria, che, peraltro, non trova corrispondenza nell’elenco cronologico della mail ricevute. In secondo luogo la data di tale mail ordinaria è di data successiva alla pubblicazione del C.U. n. 3 del 6.11.2024, in cui, come detto, venivano definiti sia l'organico che i gironi e le date delle gare, prevedendosi che la ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B” avrebbe preso parte al torneo senza diritto di classifica, e l'altra squadra della stessa Società ASD Forza Ragazzi Schiavonea, con diritto di classifica. -d) Nè, evidentemente, tale situazione (la sola resa pubblica e conosciuta dalle altre squadre partecipanti al torneo, non essendo mai intervenuta alcuna rettifica), può essere sanata dall'inserimento nella classifica finale pubblicata sul C.U. n. 32 del 24.3.2025 della ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”. Per un verso, infatti, a torneo in corso non risultano pubblicate altre classifiche, essendo resi noti solo i risultati delle gare (per cui la Società ASD Trebisacce Calcio non aveva notizia del posizionamento attribuito alla Società Schiavonea “B” durante il campionato) e, per altro verso, l'interesse a ricorrere è sorto solo a seguito della disputa della gara del 16.4.2025 e del pregiudizio subito. -e) Nella descritta situazione, in assenza di ricorsi proposti dalle altre compagini partecipanti ai play-off, deve essere valutata solo la regolarità della gara del 16.04.2025 fra ASD Trebisacce Calcio e ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”. Reputa la Corte che tale gara sia irregolare poiché la squadra Forza Ragazzi Schiavonea “B” non aveva titolo a disputarla, avendo partecipato al campionato “senza diritto di classifica” e quindi non essendo abilitata a partecipare alla fase finale dello stesso torneo. -f) Ulteriori motivi di reclamo restano assorbiti, pur evidenziando la Corte che tali motivi non proposti con il ricorso al G.S., e specificamente quelli relativi alle liste e all'indicazione dei giocatori nella distinta di gara del 16.4.2025, anche a prescindere da valutazione in ordine alla loro tempestività, sono inammissibili rappresentando un diverso fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e quindi una domanda nuova vietata dall'art. 76, comma 4, CGS.; P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale in riforma della decisione impugnata, irroga alla società ASD FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA “B” la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 16.4.2025 con l'A.S.D Trebisacce Calcio con il punteggio di 0-3; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva”.

3.         Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia la Schiavonea, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto: “1. Violazione art. 4, commi 1 e 2, CGS FIGC - Disconoscimento della validità giuridica di un atto ufficiale e lesione del principio del legittimo affidamento; 2. Violazione e disconoscimento dei comunicati ufficiali n. 32 del 24 marzo 2025 e n. 38 del 30 aprile 2025; 3. Violazione del principio di coerenza amministrativa - Disapplicazione del comunicato ufficiale n. 3 del 6 novembre 2024 - Omessa Valutazione della prassi consolidata; 4. Omessa valutazione di un punto decisivo - Motivazione contraddittoria e lesiva del diritto di difesa”.

Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio: “- di annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, di cui al C.U. n. 169 del 13 maggio 2025; - di ripristinare la validità del risultato sportivo ottenuto sul campo in data 16 aprile 2025; - di confermare la legittimità della posizione in classifica della sua squadra "B"; - di disporre la proclamazione della suddetta squadra quale vincitrice del Campionato Provinciale Under 15”.

4.         Si è costituita in giudizio la Trebisacce concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

Non ha curato invece le proprie difese la FIGC.

5.         La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I.         Preliminarmente va rigettata la eccezione di inammissibilità proposta dalla costituita ASD Trebisacce Calcio con memoria del 1° luglio 2025, sostenendo consistere il ricorso proposto da ASD Forza Ragazzi Schiavonea in una domanda di rivalutazione nel merito delle decisioni assunte dalla giustizia federale.

Invero, a prescindere dal fatto che la dedotta inammissibilità è stata prospettata soltanto con le difese spiegate successivamente alla memoria di costituzione (nella quale si eccepiva soltanto la temerarietà e la infondatezza dell’avverso gravame – oltre che la ineccepibilità del decisum di secondo grado –), le censure sollevate da “Schiavonea” in punto di violazione di norme risultano, almeno in parte, devolvibili all’esame del giudice di legittimità.

Per la verità, il ricorso di ASD Forza Ragazzi Schiavonea non esaurisce, sotto il profilo dell’autosufficienza, ogni possibile alligazione che sarebbe stata dovuta in relazione a ciascuno dei quattro motivi di ricorso portati all’esame di questo Collegio, ma, poiché ai fini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, non si rilevano carenze di sorta, questo Collegio non ritiene di dover (d’ufficio) censurare di inammissibilità l’intero gravame.

Occorre, anzi, sottolineare che, sempre sotto il profilo dell’autosufficienza, risulta carente la tesi difensiva di ASD Trebisacce Calcio, che non introduce alcun documento atto a dimostrare che, in particolare, il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 marzo 2025 sia stato dalla stessa ASD Trebisacce Calcio impugnato nei gradi di merito.

II.        È fondato il primo motivo di ricorso proposto dalla ASD Schiavonea, avverso la decisione della Corte Federale, con la quale detto Giudice di secondo grado, in relazione al Comunicato Ufficiale

n. 32 del 24 marzo 2025 - che ufficializzava la classifica finale (definitiva) del girone A, certificando il secondo posto conseguito da Forza Ragazzi Schiavonea “B”, nel Campionato Giovanissimi under 15 provinciali -, così motivava: “d) Né, evidentemente, tale situazione (la sola resa pubblica e conosciuta dalle altre squadre partecipanti al torneo, non essendo mai intervenuta alcuna rettifica), può essere sanata dall’inserimento nella classifica finale pubblicata sul C.U. n.32 del 24.3.2025 dalla ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”. Per un verso, infatti, a torneo in corso non risultano pubblicate altre classifiche, essendo resi noti solo i risultati delle gare (per cui la Società ASD Trebisacce Calcio non aveva notizia del posizionamento attribuito alla Società Schiavonea “B” durante il campionato) e, per altro verso, l’interesse a ricorrere è sorto solo a seguito della disputa della gara de 16.4.2025 e del pregiudizio subito”.

Si tratta, all’evidenza, di una decisione che si pone in aperta violazione delle norme poste a presidio della valenza dei Comunicati Ufficiali, sancita, in termini di opponibilità a ciascun soggetto dell’ordinamento sportivo, dall’art. 4, comma 1, CGS FGC.

Tali atti costituiscono provvedimenti, sia pure di secondo grado, che hanno autonomo rilievo e sono suscettibili, perciò, in caso di illegittimità (o di errore), di apposita autonoma impugnazione. Non ha, dunque, alcun senso, né logico, né giuridico, quanto ha ritenuto la Corte Federale, attribuendo al Comunicato Ufficiale, al fine di escluderla, una funzione sanante di eventuali vizi in precedenza occorsi, avendo il Comunicato n. 32 del 24 marzo 2025 esclusiva valenza al fine di fare stato circa la ufficializzazione della classifica finale.

Inoltre, onde potersi procedere a sindacare detto Comunicato, come detto, sarebbe stata necessaria la autonoma impugnazione dello stesso. Senonché, anche a voler prescindere da una verifica della tempestività di detta impugnazione, questa non risulta, né viene menzionata e documentata da Trebisacce, ed è solo la Corte di Appello Federale che attribuisce, al gravame portato al suo esame da Trebisacce, una efficacia impugnatoria del Comunicato, che, però, non è dato conoscere esaminando i documenti esibiti, né è dato sapere se detta impugnazione sia stata svolta già con il ricorso proposto al Giudice Sportivo Territoriale (di qui la rilevata mancanza di autosufficienza delle difese proposte in questa sede da Trebisacce).

La gara del 16 aprile 2025 si svolse in un regime di piena regolarità, anche perché conseguente ad altre gare, calendarizzate ai fini della disputa dei play off.

Vale la pena, a tal proposito, ricordare che il Comunicato n. 32 del 24 marzo 2025, assegnando il secondo posto in classifica alla ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B”, fissava anche il programma di gare (dei playoff) conseguenti a detta classifica finale.

La ASD Forza Ragazzi Schiavonea “B” veniva, sempre con il detto Comunicato Ufficiale, inserita nel gruppo “1” del calendario relativo al primo turno e partecipava, quale vincente, al secondo turno, e da ultimo alla finale, cioè la gara disputata contro Trebisacce in data 16 aprile 2025. Tutta la fase dei play off, dunque, si svolgeva sulla scorta della classifica ufficializzata con il Comunicato n. 32 del 24 marzo 2025.

Né è conforme a diritto il decisum della Corte Sportiva Territoriale che, irrogando alla ASD Forza Ragazzi Schiavonea “la punizione sportiva della perdita della gare” (contro Trebisacce), decretava sostanzialmente la vittoria del campionato da parte della ASD Trebisacce Calcio, nel mentre, una volta ritenuto che la compagine oggi ricorrente non avrebbe avuto diritto a disputare detta finale, avrebbe dovuto, di conseguenza, rimettere agli organi federali competenti la individuazione della squadra che sarebbe stata legittimata a partecipare alla finale, con conseguente disputa della gara stessa, se non anche la ripetizione del secondo turno dei play off, cui avrebbe avuto diritto la perdente del primo turno disputato contro Schiavonea.

Coglie nel segno, pertanto, la ricorrente laddove assume che i Comunicati Ufficiali, a far data dalla loro comunicazione, sono atti aventi forza vincolante nel procedimento sportivo, desumendo tale efficacia dall’inserimento della disposizione nell’art. 4, comma 3, CGS FIGC (non comma 2) a completamento delle disposizioni generali afferenti all’obbligo di osservare i principi di lealtà correttezza e probità.

Rispetto a tale dato, degrada ogni altra questione che afferisce, nel caso di specie, alla tempestività e alla avvenuta ricezione, da parte degli organi federali, della richiesta di ASD Forza Ragazzi Schiavonea al fine di fare ammettere la compagine “B” tra quelle con diritto di classifica, in sostituzione della squadra “A” (che perciò, avrebbe partecipato “fuori classifica”). Nessuna delle parti ha dato prova, del resto, e ciò sarebbe stato preciso onere di Trebisacce, che la richiesta di sostituzione sia stata respinta o sia stata ritenuta inammissibile da parte dell’organo federale competente, sicché potesse inficiarsi il Comunicato Ufficiale finale (n. 32/2025), di cui più volte si è detto.

III.      Gli altri motivi del ricorso principale risultano conseguentemente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso, e, ai fini del regolamento delle spese, questo Collegio ritiene che vada  applicato  il  principio  della  soccombenza,  con  conseguente comminatoria,  a  carico  di Trebisacce, della condanna di cui in dispositivo, quantificata secondo un criterio adeguato alla categoria di appartenenza della ASD.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata della CSAT presso il C.R. Calabria LND- FIGC.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, poste a carico della resistente ASD Trebisacce Calcio, in favore della ricorrente ASD Forza Ragazzi Schiavonea.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                  F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 8 settembre 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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