F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0028/CSA pubblicata del 21 Ottobre 2025 –ASD Pol Camaiore Calcio
Decisione/0028/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0027/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Giulio Vasaturo – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul procedimento numero 0027/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Pol. Camaiore Calcio, in data 30.09.2025;
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 25.9.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.10.2025, il dott. Agostino Chiappiniello; sentito l'Assistente n. 2;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Pol. Camaiore Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 25 settembre 2025, in relazione alla gara ASD Pol. Camaiore Calcio/San Donato Tavernelle, del 24.09.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto espressioni offensive e irriguardose nei confronti della Terna”.
La società contesta la sanzione irrogata e precisa di aver predisposto un proprio reparto steward strutturato secondo la normativa vigente in materia di safety & security negli impianti sportivi, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo in condizioni di sicurezza.
Rappresenta nel contempo, che detta struttura è intervenuta prontamente individuando il soggetto che profferiva parole offensive e irriguardose nei confronti della terna, allontanandolo, facendo cessare in tal modo, il comportamento illecito oggetto di contestazione.
Conclusivamente il reclamante chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda o in subordine la riduzione della stessa a € 400.
Nel corso dell’Udienza è stato udito l’assistente n. 2 dell’arbitro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta quanto segue:
“Si segnala che durante il 2T, tifosi riconducibili alla società Pol. Camaiore Calcio, proferivano offese e insulti alla terna arbitrale. Altresì, alcuni di loro, da dietro il recinto di gioco mi dicevano urlando cose come: “Infilati la bandierina al culo, avete rovinato una partita te e quell'arbitro di merda, venduti, disonesti, vi giocate le partite, favorite le squadre più' forti, sei vergognoso, faccio una ricerca del tuo nome e ti rovino sul giornale, chi ti ha dato il patentino merda”.
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione giuridica operata dal Giudice sportivo in termini di condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, integrante la violazione prevista e punita dall’art. 25, commi 3 e 7, C.G.S. e la conseguente sanzione dell’ammenda di € 1.000 inflitta alla società. La sanzione impugnata va quindi confermata.
Tra l’altro, a differenza di quanto sostiene la società reclamante, dal referto si evince che la condotta illecita è stata posta in essere da diversi tifosi e non da una sola persona, tutti sostenitori della Pol. Camaiore Calcio, cosi come confermato dall’assistente n.2 dell’arbitro, sentito nel corso dell’udienza.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
