F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0030/CSA pubblicata del 23 Ottobre 2025 – società A.S.D. Castrumfavara / calciatore Ignacio Lucas Varela

Decisione/0030/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0033/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0033/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Castrumfavara in data 08.10.2025; per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 30.09.2025;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione del giorno 14.10.2025, tenutasi in modalità mista, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L’A.S.D. Castrumfavara impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 30.09.2025, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, con riferimento alla partita del campionato di Serie D 2025-2026, Girone I, tra la Vibonese ed il Castrumfavara, disputata il 28.09.2025, ha irrogato al calciatore Ignacio Lucas Varela la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in modalità mista il giorno 14 ottobre 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

Nessuno è intervenuto per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’episodio di cui si discute – per il quale il giocatore Varela è stato espulso – è occorso al 40’ minuto di gioco, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra ospitante.

Nel rapporto dell’arbitro, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.), esso risulta così descritto: “a seguito della segnatura della rete della soc. Vibonese, si avvicinava a me dicendo 'sei scarso' ripetendolo per tre volte; grazie all’intervento del capitano della soc. Castrumfavara abbandonava il terreno di gioco”.

Tale descrizione è rimasta incontestata da parte della società reclamante, come incontestato è rimasto l’inquadramento giuridico della fattispecie nella “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, di cui all’art. 36 C.G.S.

Col proposto reclamo, si chiede infatti la riduzione della sanzione a due o, in subordine, a tre giornate, per tre ordini di ragioni:

a) la sanzione appare spropositata rispetto alla modesta offensività della condotta, riconducibile all’esercizio del diritto di critica del giocatore rispetto all’erroneo operato dell’arbitro, il quale non avrebbe fischiato il fallo di mano di un avversario, in occasione della rete della Vibonese;

b) non è stata applicata l’attenuante della reazione al predetto fatto ingiusto, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.;

c) non sono state applicate le altre attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S (non essendosi valutate, in particolare, la personalità dell’incolpato e la tenuità del fatto).

Il gravame è infondato e va respinto.

In caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l’art. 36 C.G.S. stabilisce, come sanzione minima, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti con i relativi aumenti e diminuzioni.

Orbene, le attenuanti invocate non ricorrono.

Certamente non ricorre la circostanza di “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, posto che l’asserito errore tecnico dell’arbitro, per altro tutto da dimostrare, non può mai costituire un “fatto ingiusto”, che si configura solo a fronte di condotte prive ictu oculi di ogni giustificazione, neppure astratta, senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente.

Né sono ravvisabili ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione, posto che dal referto arbitrale si evince, semmai, la particolare animosità dell’incolpato, il quale, per un verso, ha ripetuto la frase irriguardosa per ben tre volte e, per altro verso, una volta espulso, si è determinato ad abbandonare il terreno di gioco solo “grazie all’intervento del capitano”.

P.Q.M.

 L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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