F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0032/CSA pubblicata del 23 Ottobre 2025 – U.S. Pianese s.r.l.
Decisione/0032/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0022/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Sara Di Cunzolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0022/CSA/2025-2026 proposto dalla società U.S. Pianese s.r.l. con l’Avv. Fabio Giotti, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso LICP di cui al C.U. N. 19/DIV del 24 settembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 08.10.2025, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, l’avv. Sara Di Cunzolo e udito l’Avv. Fabio Giotti per il reclamante ed il calciatore Luca Ercolani;
Sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società U.S. Pianese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Luca Ercolani, in relazione alla gara valevole per il Campionato di Serie C Girone B Pianese/Arezzo del 23.09.2025, chiedendo l’annullamento del provvedimento con riduzione a una o massimo due giornate di squalifica, derubricando la condotta “all’art. 39 CGS e/o all’art. 4 CGS tenuto conto delle attenuanti invocate”.
Lamenta la reclamante una parziale ricostruzione dei fatti e un fraintendimento da parte del Giudice Sportivo che avrebbe portato a travisare la condotta del calciatore per nulla tesa a non consentire all’Arbitro di sincerarsi delle condizioni di un proprio compagno di squadra rovinato a terra per un fallo avversario subito. Ritiene sempre la reclamante che rivestendo la qualifica di Capitano in quella fase della gara, Luca Ercolani fosse il solo legittimato a confrontarsi con l’Arbitro e tanto avrebbe cercato di fare, ovvero di farsi ascoltare, insistendo attraverso il gesto incolpato solo perché avrebbe ritenuto di non essere stato riconosciuto nella qualifica predetta, quindi per ricevere l’attenzione dovuta.
Dal referto di gara emerge invero che in quella fase della partita il calciatore Luca Ercolani rivestiva la carica di Capitano e pertanto sul punto è stato sentito l’Arbitro che ha confermato di aver avuto chiaro il ruolo ma al contempo di aver avuto premura di sincerarsi delle condizioni del calciatore, compagno di squadra dell’Ercolani, rovinato a terra, in area di rigore. Ha chiarito che il gesto dell’Ercolani manifestava la sua insistenza nel volersi far ascoltare rispetto al fallo subito, mentre la sua prioritaria preoccupazione era sincerarsi delle condizioni del compagno che si lamentava a terra. Ha confermato che il calciatore sanzionato ha manifestato, sia al momento dell’allontanamento, che a fine partita, educazione e rispetto, chiedendo scusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice Sportivo ha inflitto una sanzione che, ad avviso del Collegio, che sul punto non condivide le doglianze della reclamante, riconduce correttamente il comportamento tenuto dall’Ercolani tra le condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, sanzionate ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS con 4 giornate di squalifica, al netto di circostanze attenuanti o aggravanti.
Ritiene il Collegio, una volta chiaritosi che l’Arbitro ha avuto ben presente di trovarsi al cospetto del capitano della squadra, che il fatto che l’Ercolani si sia allontanato immediatamente dal campo per aver compreso il suo errore, accettato senza rimostranze la sanzione e si sia adoperato a fine partita per chiedere scusa all’Arbitro e chiarire l’equivoco, può essere valorizzato in termine di attenuante generica, prevista dall’art. 13, comma 2, CGS. Per detto motivo, la Corte ritiene di poter ridurre a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luca Ercolani.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Di Cunzolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
