F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0034/CSA pubblicata del 27 Ottobre 2025 – società Celle Varazze Fbc s.s.d. a r.l. – calciatore Gabriele Balan

Decisione/0034/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0041/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vicepresidente

Nicola Durante - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0041/CSA/2025-2026, proposto dalla società Celle Varazze Fbc s.s.d. a r.l. in data 14.10.2025; per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 30 del 07.10.2025;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 22.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante e uditi, per la società reclamante, gli avvocati Anna Cerbara e Gian Vito Garassino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Celle Varazze impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 30 del 07.10.2025, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, con riferimento alla partita del campionato di Serie D 2025-2026, Girone I, tra il Celle Varazze ed il Valenzana Mado, disputata il 04.10.2025, ha irrogato al calciatore Gabriele Balan la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 22 ottobre 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’episodio di cui si discute è così descritto nel rapporto dell’arbitro, che costituisce “ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.): “al termine della gara, dopo il triplice fischio il giocatore Balan Gabriele, mentre mi avviavo negli spogliatoi, mi rivolge testuali parole: sei scarso!”.

Tale descrizione è rimasta incontestata da parte della società reclamante, come incontestato è rimasto l’inquadramento giuridico della fattispecie nella “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, di cui all’art. 36 C.G.S.

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per due ordini di motivi:

a) la sanzione appare spropositata rispetto alla modesta offensività del fatto, che integra una condotta semplicemente irriguardosa e non certo ingiuriosa;

b) non si è tenuto conto della personalità dell’incolpato e dell’avere egli immediatamente chiesto scusa.

Il gravame è parzialmente fondato nei sensi che si diranno.

In caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l’art. 36 C.G.S. stabilisce come sanzione minima, senza distinzione tra le due tipologie, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti.

La norma - modificata con Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023 - è indice della precisa volontà del codificatore sportivo di punire in forma particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli ufficiali di gara, attraverso un sensibile aggravamento della previgente sanzione minima (squalifica per due giornate o a tempo determinato).

Pertanto, la sanzione minima edittale da cui partire, anche per il caso in esame, è necessariamente quella di quattro giornate di squalifica, cui vanno applicati gli aumenti o le diminuzioni per le eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.

Sussistono tuttavia, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ragioni idonee a giustificare una diminuzione della sanzione, da quattro a tre giornate effettive di squalifica, potendosi a tal fine valorizzare le concorrenti circostanze dell’essere il fatto avvenuto a gara terminata nella fase di uscita dal terreno di gioco e dell’espressione pronunciata senza toni particolarmente accesi e senza che sia stata percepita da terzi.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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