Decisione/0036/CSA-2025-2026 Registro procedimenti n. 0031/CSA/2025-2026 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa – Presidente Daniele Cantini – Componente Paolo Del Vecchio – Componente (relatore) Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul reclamo numero 031/CSA/2025-2026 proposto dal sig. Raffaele Vrenna, per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega PRO – Serie C n. 22/DIV del 30 settembre 2025; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del 13 ottobre 2025, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio e udito l’Avv. Cesare Di Cintio per il reclamante e il reclamante personalmente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO Nel corso della partita disputatasi il 28 settembre 2025, Crotone – Casertana, al 44’ minuto del primo tempo il dirigente responsabile del Crotone, Sig. Raffaele VRENNA, secondo il referto arbitrale: “entra sul terreno di gioco per protestare o interferire con il gioco….mentre mi accingevo al monitor per visionare la richiesta di card effettuata dalla società Crotone il suddetto dirigente entrava sul terreno di gioco e protestava vivacemente sbracciando continuamente all’indirizzo del mio operato. Dopo la notifica di espulsione si avvicinava, arrivando a mettersi con il suo volto contro il mio a una distanza di pochi centimetri, tuttavia senza mai toccarmi e gridare contro di me testuali parole ‘ma che cazzo fai’”. Il Giudice sportivo della Lega PRO comminava per le condotte sopra refertate dall’arbitro Dario Di Francesco, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 24 ottobre 2025, “per avere al 44 ‘ minuto del primo tempo tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto: 1) in occasione di una revisione FVS entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2) alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro al volto con fare minaccioso, proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 13 comma 1 e 36 comma 2 lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS”. Avverso tale comunicato propone reclamo ex art. 71 C.G.S il sig. Vrenna, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti a lui ascritti per non aver commesso il fatto nei termini indicati all’articolo 36, comma 2 C.G.S. e in via subordinata, la riduzione dell’inibizione al presofferto o nella misura ritenuta di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni “oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica” (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). Nel caso di specie siamo in presenza di una condotta composita che è sia irriguardosa che ingiuriosa, in quanto consta di due momenti. Un primo momento di protesta irriguardosa (e qui a poco rileva la differenza stressata nel reclamo tra “vivacemente” – referto arbitrale – e “platealmente” – Comunicato del Giudice di prime cure), in quanto ciò che conta è la contestazione, che, in ogni caso, non può ritenersi giustificata dal fatto che si era in presenza di una seconda espulsione nelle fila del Crotone. Un secondo momento, ancor più grave, è stato caratterizzato da un comportamento “quasi violento”, in quanto avvicinarsi a pochi centimetri dal volto dell’arbitro e urlargli “viso a viso”: “ma che cazzo fai”, rappresenta qualcosa che va anche oltre l’ingiuria, e si avvicina più alla minaccia o all’intimidazione. Tale ricostruzione è stata refertata in modo puntuale dall’arbitro e il referto, come noto, fa fede privilegiata. Pertanto, alla luce dell’accaduto, appare assolutamente equilibrata la sanzione inflitta (meno di un mese), in ossequio a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, C.G.S., anche in considerazione della già avvenuta valutazione da parte del Giudice sportivo di primo grado delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Paolo Del Vecchio Patrizio Leozappa Depositato IL SEGRETARIO Fabio Pesce
Decisione/0037/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0033/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno - Presidente (Relatore)
Agostino Chiappiniello – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
per la correzione dell’errore materiale riguardante la decisione n. 0030/2025-2026 della Terza Sezione della CSA, pubblicata il 23 ottobre 2025;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Presidente ed estensore Fabio Di Cagno;
Considerato che dopo il P.Q.M. della decisione n. 0030/2025-2026 è stata riscontrata un’omissione consistente nella mancata indicazione dell’esito;
Ritenuto di dover procedere alla relativa correzione,
P.Q.M.
dopo il P.Q.M. della decisione sopracitata è inserita la frase “Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti
con PEC.”
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
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RITENUTO IN FATTO Nel corso della partita disputatasi il 28 settembre 2025, Crotone – Casertana, al 44’ minuto del primo tempo il dirigente responsabile del Crotone, Sig. Raffaele VRENNA, secondo il referto arbitrale: “entra sul terreno di gioco per protestare o interferire con il gioco….mentre mi accingevo al monitor per visionare la richiesta di card effettuata dalla società Crotone il suddetto dirigente entrava sul terreno di gioco e protestava vivacemente sbracciando continuamente all’indirizzo del mio operato. Dopo la notifica di espulsione si avvicinava, arrivando a mettersi con il suo volto contro il mio a una distanza di pochi centimetri, tuttavia senza mai toccarmi e gridare contro di me testuali parole ‘ma che cazzo fai’”. Il Giudice sportivo della Lega PRO comminava per le condotte sopra refertate dall’arbitro Dario Di Francesco, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 24 ottobre 2025, “per avere al 44 ‘ minuto del primo tempo tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto: 1) in occasione di una revisione FVS entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2) alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro al volto con fare minaccioso, proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 13 comma 1 e 36 comma 2 lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS”. Avverso tale comunicato propone reclamo ex art. 71 C.G.S il sig. Vrenna, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti a lui ascritti per non aver commesso il fatto nei termini indicati all’articolo 36, comma 2 C.G.S. e in via subordinata, la riduzione dell’inibizione al presofferto o nella misura ritenuta di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni “oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica” (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). Nel caso di specie siamo in presenza di una condotta composita che è sia irriguardosa che ingiuriosa, in quanto consta di due momenti. Un primo momento di protesta irriguardosa (e qui a poco rileva la differenza stressata nel reclamo tra “vivacemente” – referto arbitrale – e “platealmente” – Comunicato del Giudice di prime cure), in quanto ciò che conta è la contestazione, che, in ogni caso, non può ritenersi giustificata dal fatto che si era in presenza di una seconda espulsione nelle fila del Crotone. Un secondo momento, ancor più grave, è stato caratterizzato da un comportamento “quasi violento”, in quanto avvicinarsi a pochi centimetri dal volto dell’arbitro e urlargli “viso a viso”: “ma che cazzo fai”, rappresenta qualcosa che va anche oltre l’ingiuria, e si avvicina più alla minaccia o all’intimidazione. Tale ricostruzione è stata refertata in modo puntuale dall’arbitro e il referto, come noto, fa fede privilegiata. Pertanto, alla luce dell’accaduto, appare assolutamente equilibrata la sanzione inflitta (meno di un mese), in ossequio a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, C.G.S., anche in considerazione della già avvenuta valutazione da parte del Giudice sportivo di primo grado delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Paolo Del Vecchio Patrizio Leozappa Depositato IL SEGRETARIO Fabio Pesce"
