F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0038/CSA pubblicata del 30 Ottobre 2025 – calciatore Nicolas Valenti

Decisione/0038/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0038/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0038/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Nicolas Valenti in data 10.10.2025 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel comunicato n.083 Coppa della Divisione Nazionale Calcio a Cinque del 1.10.2025, relativo alla gara Marsala Futsal – Mazara Futsal del 27.9.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 22.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini, e uditi gli Avv.ti Simona Chiolo, Francesco Virgilio e Giambattista Alimonda per il reclamante, presente personalmente; Sentito l'Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Nicolas Valenti ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.09.2026 inflitta al reclamante in relazione alla gara Marsala Futsal 2012/Futsal Mazara 2020 del 27.9.2025 per le seguenti motivazioni: “perché nel corso del primo tempo, da giocatore in panchina, lanciava uno sputo contro l'arbitro, che era girato di spalle, attingendolo alla testa. Il medesimo giocatore si identificava spontaneamente nei confronti dell'arbitro quale unico autore del gesto ammettendo la propria responsabilità ed alla notifica del provvedimento abbandonava prontamente il rettangolo di gioco. A fine del primo tempo un dirigente della Società si scusava col direttore di gara per il gesto compiuto dal proprio giocatore ed a fine gara quest’ultimo si scusava personalmente con l’arbitro. Sanzione attenuata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 lett.e) C.G.S. per aver il giocatore ammesso la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 13, comma 2 C.G.S. per il comportamento tenuto dal medesimo subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare e per i gesti di scusa all’arbitro, sia a fine primo tempo che a fine gara, da parte del calciatore e dei dirigenti della società. Si precisa che detta sanzione è comminata ai sensi dell'art.35, comma 1, C.G.S. e deve essere considerata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative a carico della società previste dall’art. 35, comma 7, del C.G.S., così come indicate nel C.U. 49/A del 12.10.2022 della FIGC”.

Il reclamante, in particolare, contesta che vi sia stato uno “sputo”, ma che il calciatore si sarebbe limitato a indirizzare “verso l'arbitro il contenuto della propria borraccia d'acqua”; conseguentemente, asserisce parte ricorrente, non ricorrerebbero “gli estremi della ‘condotta violenta’ di cui all'art. 35 del C.G.S. ma…al più … un comportamento anti-sportivo riconducibile all'art. 36 del medesimo Codice”. In questi termini, contesta, dunque, sostanzialmente il contenuto del rapporto arbitrale, rappresentando che, al momento dell’evento, l’arbitro era posizionato con le spalle verso la panchina e quindi non avrebbe potuto vedere cosa sia accaduto e che nessuno degli altri ufficiali di gara ha riportato l’episodio.

In sede di audizione, il Direttore di Gara ha confermato i fatti contenuti nel proprio rapporto, sia sulla base dell’esame visivo e tattile che ha immediatamente operato del liquido che lo ha colpito, sia sulla base della circostanza che ha immediatamente contestato agli occupanti della panchina che si trattava di uno sputo, senza che fosse stato contestato o posto in dubbio invece che l’evento avesse avuto un decorso differente. Ha altresì confermato i successivi comportamenti del calciatore Valenti, che ha sia ammesso la propria responsabilità, sia manifestato (immediatamente, e anche nel prosieguo) rammarico per il gesto compiuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 61, co. 1, del CGS stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Il Direttore di Gara, sia nel rapporto, sia nel corso dell’audizione, ha confermato l’evento dello sputo ricevuto dal calciatore Nicolas Valenti, nei sensi già sopra esposti.

Né assume rilevanza il rilievo del ricorrente circa il fatto che nessuno degli altri ufficiali di gara abbia riportato l’episodio, atteso che “Il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non possa assurgere a prova legale anche del quod non” (così CFA, Sez. I, n. 87/CFA/2023-2024/C, che cita CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; SS.UU., n. 77/2022-2023; Sez. I, n. 58/2023-2024).

L’art. 35, co. 1, C.G.S., espressamente include lo sputo tra le condotte violente nei confronti dell’ufficiale di gara, prevedendo la sanzione minima di due anni di squalifica. Sanzione che il Giudice Sportivo ha già ridotto alla metà per le concorrenti circostanze attenuanti integrate dal comportamento successivo tenuto dal calciatore Valenti, quindi applicando il massimo consentito dall’art. 15, co. 1, C.G.S..

Alla luce di quanto esposto, il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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