FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 12/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE LUCIA SSD ARL REAL SUD WOMAN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1149 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Sara DE LUCIA, e della società SSD ARL REAL SUD WOMAN, avente ad oggetto la seguente condotta:
Sara DE LUCIA, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società SSD a r.l. Real Sud Woman, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, dopo la gara Grumese Calcio – Real Sud Woman del 6.4.2025 valevole per il campionato di Eccellenza Femminile Regionale, inviato un messaggio all’arbitro di tale incontro a mezzo della piattaforma Instagram contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità;
SSD ARL REAL SUD WOMAN, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la Sig.ra Sara De Lucia;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Sara DE LUCIA,
Società SSD ARL REAL SUD WOMAN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Ansalone;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Sara DE LUCIA,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD ARL REAL SUD WOMAN; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
