FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 17/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MILANI GIZZI CECCONI LIGA ARMAO CEOLATO MARCHIELLA S. MARCHIELLA A
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1002 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian MILANI, Alessio GIZZI, Riccardo CECCONI, Sergio LIGA, Cristian ARMAO, Angelo CEOLATO, Simone MARCHIELLA, Alessio MARCHIELLA, Simone MORI e Vittorio VITTORI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Cristian MILANI, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Alessio GIZZI, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Riccardo CECCONI, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Sergio LIGA, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Cristian ARMAO, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Angelo CEOLATO, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Simone MARCHIELLA, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Alessio MARCHIELLA, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Simone MORI, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
Vittorio VITTORI, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto un rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 5 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Cristian MILANI,
Sig. Alessio GIZZI,
Sig. Riccardo CECCONI,
Sig. Sergio LIGA,
Sig. Cristian ARMAO,
Sig. Angelo CEOLATO,
Sig. Simone MARCHIELLA,
Sig. Alessio MARCHIELLA,
Sig. Simone MORI,
Sig. Vittorio VITTORI,
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Cristian MILANI,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Alessio GIZZI,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Riccardo CECCONI, 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Sergio LIGA,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Cristian ARMAO,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Angelo CEOLATO,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone MARCHIELLA,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Alessio MARCHIELLA,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone MORI,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Vittorio VITTORI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
