FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 140/AA del 18/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANNA VITARO PROVENZANO FALBO COSTABILE GENCARELLI ASD D.B. ROSSOBLU CITTA’ DI LUZZI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1230 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GENCARELLI, Gianmarco MANNA, Francesco VITARO, Davide PROVENZANO, Renato FALBO, Natale COSTABILE e della società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca GENCARELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. DBROSSOBLU Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato di Promozione al Sig. Gianmarco Manna, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Dbrossoblu dell’8.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata al Sig. Francesco Vitaro, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Davide Provenzano che svolgeva attività di dirigente nell’ambito della società dallo stesso rappresentata; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Campora – Dbrossoblu del 23.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Davide Provenzano, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di provvedere al tesseramento del Sig. Renato Falbo, che svolgeva attività di dirigente nell’ambito della società dallo stesso rappresentata; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Bbrossoblu dell’8.3.2025 e della gara Dbrossoblu – Calcio Malvito del 16.3.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato di Promozione, affidato il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata al Sig. Renato Falbo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico;
Gianmarco MANNA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, nonostante fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico;
Francesco VITARO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Dbrosoblu dell’8.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, nonostante fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico;
Davide PROVENZANO, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo e i compiti di dirigente della A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante non fosse tesserato per tale società; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Campora – Dbrossoblu del 23.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico;
Renato FALBO, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo e i compiti di dirigente della A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante non fosse tesserato per tale società; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Mesoraca – Dbrossoblu dell’8.3.2025 e della gara Dbrossoblu – Calcio Malvito del 16.3.2025 entrambe valevoli per il girone A del campionato di Promozione, svolto il ruolo ed i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi nonostante fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico; Natale COSTABILE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Mesoraca – Dbrossoblu dell’8.3.2025, Dbrossoblu – Calcio Malvito del 16.3.2025 e Campora – Dbrossoblu del 23.3.2025, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Dbrossoblu Città di Luzzi, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dei Sig.ri Gianmarco Manna, Francesco Vitaro, Davide Provenzano e Renato Falbo;
ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati o all’interno e nell’interesse della quale svolgevano attività rilevante per l’ordinamento federale i Sig.ri Luca Gencarelli, Gianmarco Manna, Francesco Vitaro, Davide Provenzano, Renato Falbo e Natale Costabile all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luca GENCARELLI,
Sig. Gianmarco MANNA,
Sig. Francesco VITARO,
Sig. Davide PROVENZANO,
Sig. Renato FALBO,
Sig. Natale COSTABILE,
Società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Gencarelli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca GENCARELLI,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmarco MANNA,
1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco VITARO,
2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide PROVENZANO,
2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Renato FALBO,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Natale COSTABILE,
€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
