FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 22/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TREVISAN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1154 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Nicola TREVISAN avente ad oggetto la seguente condotta:
Nicola TREVISAN, Tecnico tesserato per la società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della squadra Under 16 della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, prima dell’inizio della gara Campodarsego – Unione Cadoneghe del 13.4.2025, valevole per il campionato U16 Regionali girone B del Comitato Regionale Veneto, proferito all’indirizzo dell’intera squadra riunita all’interno dello spogliatoio espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Nicola TREVISAN;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola TREVISAN;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
