FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 145/AA del 25/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da S.S.D. RIOZZESE A R.L..pdf
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1142 pfi 24-25 adottato nei confronti della società S.S.D. RIOZZESE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
S.S.D. RIOZZESE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati in violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, al termine della gara ASD Capriate Calcio - SSD Riozzese del 6 aprile 2025, valevole per girone B del campionato Juniores Under 19 Regionale Femminile;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società S.S.D. RIOZZESE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mileto Jacopo Paolo Faraguna;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. RIOZZESE A R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
