FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 146/AA del 25/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIUSTINO – A.S.D. GIOVE ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1176 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luigi GIUSTINO, e della società A.S.D. GIOVE ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi GIUSTINO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Giove Academy, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato, senza autorizzazione da parte degli Organi Federali, i loghi ufficiali della F.I.G.C. e del Comitato Regionale Campania della L.N.D. nelle locandine pubblicate sul social network Facebook, diffuse tramite l’applicazione WhatsApp alle società invitate, al fine di promuovere il torneo denominato “Easter Cup” previsto per i giorni 18 e 19 aprile 2025, peraltro non autorizzato;
A.S.D. GIOVE ACADEMY, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Luigi Giustino all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luigi GIUSTINO,
Società A.S.D. GIOVE ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Iovino;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi GIUSTINO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GIOVE ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
