FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 148/AA del 25/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LIUZZI – A.S.D. TEAM S.LUCIA GOLOSINE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1198 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Tommaso LIUZZI, e della società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Tommaso LIUZZI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Team S. Lucia Golosine, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 27 aprile 2025, fatto ingresso all’interno dell’impianto sportivo nel quale si era disputata la gara A.S.D. Team S. Lucia Golosine – Crazy Academy valevole per il girone A del campionato Under 17 del Comitato Regionale Veneto nonostante dovesse scontare l’inibizione ex art. 9, comma 1 lettera g), del Codice di Giustizia Sportiva fino al 30 giugno 2025 in forza di quanto disposto dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Veneto con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 78 del 26 febbraio 2025 del Comitato Regionale Veneto, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso la violazione in costanza di esecuzione della sanzione;

A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Tommaso Liuzzi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Tommaso LIUZZI,

Società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Bettini;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso LIUZZI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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